Sentenza del 16/01/2019 n. 211 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
rimborso imposte sui redditi -norma incompatibile con il diritto europeo - decorrenza termine di decadenza - art 38 d.p.r. 602/73 - applicabilità .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la dichiarazione di incompatibilità della norma fiscale con il diritto dell'Unione Europea, pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, dovesse consentire di ottenere il rimborso anche oltre il termine ordinario di decadenza. La questione riguardava, in particolare, il momento dal quale decorre il termine previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973.
La decisione
La Corte ha stabilito che il termine di decadenza per chiedere il rimborso decorre dalla data del versamento dell'imposta o da quella in cui è stata effettuata la ritenuta, anche quando il pagamento sia avvenuto sulla base di una norma successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione Europea. La pronuncia della Corte di Giustizia ha efficacia retroattiva, ma tale efficacia incontra il limite dei rapporti ormai esauriti per prescrizione o decadenza. Di conseguenza, una domanda di rimborso presentata oltre il termine decadenziale non può essere accolta. Principio affermato da Cass. Sez. V, sentenza n. 18817/2017.
Norme richiamate
Art. 38 d.P.R. n. 602/1973
Il termine per chiedere il rimborso delle imposte sui redditi decorre dal versamento dell'imposta o dall'effettuazione della ritenuta. La successiva dichiarazione di incompatibilità della norma impositiva con il diritto dell'Unione Europea non fa decorrere nuovamente il termine e non riapre rapporti già esauriti per decadenza.
Massime di principio
- Quando una norma tributaria viene successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione Europea, l'eventuale diritto al rimborso deve comunque essere esercitato entro i termini ordinari previsti dalla legge.
- Il termine di decadenza per il rimborso decorre normalmente dal pagamento dell'imposta o dall'effettuazione della ritenuta, non dalla successiva pronuncia della Corte di Giustizia.
- L'efficacia retroattiva delle pronunce che eliminano o disapplicano una norma illegittima non consente di riaprire rapporti già definitivamente consolidati per prescrizione o decadenza.
- Prima di presentare una domanda di rimborso occorre verificare la data del versamento, la data della ritenuta e il termine decadenziale applicabile, anche se l'illegittimità della norma è stata accertata solo successivamente.
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