Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 16/01/2019 n. 211 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

rimborso imposte sui redditi -norma incompatibile con il diritto europeo - decorrenza termine di decadenza - art 38 d.p.r. 602/73 - applicabilità .

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che la dichiarazione di incompatibilità della norma fiscale con il diritto dell'Unione Europea, pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, dovesse consentire di ottenere il rimborso anche oltre il termine ordinario di decadenza. La questione riguardava, in particolare, il momento dal quale decorre il termine previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973.

La decisione

La Corte ha stabilito che il termine di decadenza per chiedere il rimborso decorre dalla data del versamento dell'imposta o da quella in cui è stata effettuata la ritenuta, anche quando il pagamento sia avvenuto sulla base di una norma successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione Europea. La pronuncia della Corte di Giustizia ha efficacia retroattiva, ma tale efficacia incontra il limite dei rapporti ormai esauriti per prescrizione o decadenza. Di conseguenza, una domanda di rimborso presentata oltre il termine decadenziale non può essere accolta. Principio affermato da Cass. Sez. V, sentenza n. 18817/2017.

Norme richiamate

  • Art. 38 d.P.R. n. 602/1973

    Il termine per chiedere il rimborso delle imposte sui redditi decorre dal versamento dell'imposta o dall'effettuazione della ritenuta. La successiva dichiarazione di incompatibilità della norma impositiva con il diritto dell'Unione Europea non fa decorrere nuovamente il termine e non riapre rapporti già esauriti per decadenza.

Massime di principio

  • Quando una norma tributaria viene successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione Europea, l'eventuale diritto al rimborso deve comunque essere esercitato entro i termini ordinari previsti dalla legge.
  • Il termine di decadenza per il rimborso decorre normalmente dal pagamento dell'imposta o dall'effettuazione della ritenuta, non dalla successiva pronuncia della Corte di Giustizia.
  • L'efficacia retroattiva delle pronunce che eliminano o disapplicano una norma illegittima non consente di riaprire rapporti già definitivamente consolidati per prescrizione o decadenza.
  • Prima di presentare una domanda di rimborso occorre verificare la data del versamento, la data della ritenuta e il termine decadenziale applicabile, anche se l'illegittimità della norma è stata accertata solo successivamente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.