Cassazione Penale, Ordinanza n. 03672/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per furto pluriaggravato. Il primo motivo riproponeva doglianze già dedotte in appello e già confutate: in sostanza contestava la valutazione probatoria, sostenendo che le impronte digitali rilevate in alcuni punti dell'esercizio commerciale avrebbero potuto essere state lasciate in epoca anteriore al furto e che i tabulati telefonici non fossero significativi anche per il mancato accertamento dell'ampiezza della cella di aggancio. Gli ulteriori motivi erano ritenuti generici e di fatto, perché non si confrontavano con la motivazione sulla sussistenza dell'aggravante dell'ingente danno patrimoniale e sul diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero in larga parte reiterative di quelle già esaminate in appello, ovvero meramente fattuali e non idonee a evidenziare manifesta illogicità della motivazione. In particolare, ha valorizzato il fatto che le impronte rinvenute erano le uniche presenti nel luogo del delitto, che l'esercizio era chiuso al pubblico da tempo e che una delle superfici interessate era particolarmente significativa ai fini probatori. Ha inoltre osservato che il riferimento ai tabulati telefonici era solo accessorio, per collocare l'imputato nel territorio nella sera del furto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
richiamato indirettamente dalla qualificazione del fatto come furto; la decisione non si sofferma sulla tipicità, ma sulla tenuta della motivazione di merito
art. 625 c.p.
richiamato indirettamente dalla qualificazione come furto pluriaggravato e dalla contestazione dell'aggravante dell'ingente danno patrimoniale
art. 62-bis c.p.
la Corte dà atto del diniego delle attenuanti generiche, non censurato in modo specifico dal ricorrente
art. 616 c.p.p.
applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
art. 591 c.p.p.
il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità e mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata
art. 606 c.p.p.
il controllo di legittimità non consente una nuova lettura del compendio probatorio né censure meramente fattuali
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili doglianze che si limitino a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio, senza evidenziare specifici vizi logici o giuridici della motivazione impugnata.
- Il ricorso è inammissibile quando ripropone in modo reiterativo questioni già dedotte in appello e già affrontate dal giudice di merito con motivazione logica e coerente.
- La censura sull'attendibilità o significatività di singoli elementi di prova deve confrontarsi con l'intero ragionamento probatorio della sentenza impugnata e indicarne la decisività; altrimenti resta generica.
- La valutazione di elementi come impronte o tabulati telefonici può essere legittimamente fondata sul loro inserimento nel complessivo quadro indiziario e non su un singolo dato isolato, purché la motivazione dia conto della loro rilevanza nel contesto complessivo.
- Il mancato confronto con la motivazione sul trattamento sanzionatorio e sulle circostanze aggravanti o attenuanti rende generiche le relative doglianze e non consente l'accoglimento del ricorso.
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