Sentenza n. 398/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento della Deliberazione del Commissario ad acta n. 1 del 22 settembre 2020 con cui è stato approvato, in via definitiva, il nuovo PUG del Comune di Arnesano, pubblicato sul BURP in data 28 gennaio 2021; della Deliberazione di Giunta Regionale del 4 settembre 2020, con cui la Regione attestava la compatibilità del PUG, successivamente all’adozione delle modifiche proposte ed approvate in sede di Conferenza dei Servizi, trasmessa al Comune con nota del 16 settembre 20; dei verbali della preconferenza di co-pianificazione, ai fini della formazione del PUG di Arnesano, del 12 marzo 2018 e dei verbali della conferenza di servizi svoltasi in sei sedute dal 7 maggio 2019 al 6 giugno 2019; della Deliberazione di Giunta Regionale n. 2195 del 12 dicembre 2017 con cui, preliminarmente, si attestava la non compatibilità del PUG; della Delibera della Giunta Regionale di nomina del Commissario ad acta, Arch.Valentina Battaglini, n.2770 del 22 dicembre 2014; dei verbali delle conferenze di co-pianificazione, finalizzate alla formazione del PUG, del 16 giugno 2009 e del 16 aprile 2012, nonché di ogni altro atto consequenziale, connesso e presupposto e con riserva di motivi aggiunti avverso eventuali provvedimenti non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di formazione e approvazione definitiva del nuovo PUG del Comune di Arnesano, nella parte in cui il terreno della ricorrente è stato riclassificato come contesto rurale privo di capacità edificatoria, nonché gli atti regionali di controllo di compatibilità e gli atti della conferenza di servizi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, proprietaria di un terreno precedentemente classificato come agricolo ma dotato di capacità edificatoria, ha impugnato il nuovo PUG e gli atti presupposti deducendo tre motivi. Con il primo ha contestato la compatibilità e la terzietà del funzionario regionale nominato commissario ad acta, sostenendo che egli avesse partecipato alla fase di pianificazione e fosse poi intervenuto nell'approvazione definitiva del piano, nonostante la Regione avesse successivamente espresso rilievi di non compatibilità, con conseguente sospetto di condizionamento e violazione dell'imparzialità. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 11 della L.R. n. 20/2001, nonché travisamento dei fatti, sviamento e illogicità manifesta, sostenendo che la conferenza di servizi avesse eliminato integralmente la capacità edificatoria senza che la delibera regionale di non compatibilità imponesse tale misura, eccedendo quindi il compito di adeguamento del piano. Ha inoltre sostenuto che l'azzeramento della capacità edificatoria non potesse costituire una modalità generale di tutela paesaggistica e che fosse necessaria una specifica giustificazione. Con il terzo motivo ha nuovamente dedotto la violazione dell'art. 11 della L.R. n. 20/2001 e i medesimi vizi di eccesso di potere, lamentando che i verbali della conferenza di servizi non indicassero specificamente la necessità di eliminare la capacità edificatoria delle aree interessate. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità per genericità e ha difeso l'ampia discrezionalità delle scelte urbanistiche.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo assorbita l'eccezione di genericità nella complessiva infondatezza delle censure. Il primo motivo è stato respinto perché il commissario ad acta era stato nominato nel 2014, a seguito delle incompatibilità del sindaco e della maggioranza dei consiglieri comunali, mentre i rilievi regionali sul PUG erano successivi, risalendo al 2017. Il piano sottoposto al controllo regionale era quindi già stato approvato con il coinvolgimento del commissario, escludendo che la sua nomina fosse stata disposta per favorire l'adeguamento alle prescrizioni regionali. Il Collegio ha inoltre rilevato che l'art. 11, comma 9, della L.R. n. 20/2001 attribuisce alla conferenza di servizi, secondo il principio di copianificazione, il compito di definire congiuntamente le modifiche necessarie al superamento delle criticità regionali; non vi è quindi né un potere decisionale esclusivo del sindaco né una determinazione autonoma del commissario. Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono stati respinti. Le scelte urbanistiche non richiedono, di regola, una motivazione puntuale riferita alla singola area, essendo sufficiente la motivazione desumibile dai criteri generali del piano, salvo la presenza di un affidamento qualificato o di altre situazioni particolari meritevoli di tutela. La precedente destinazione edificatoria non determina un affidamento tutelabile alla sua conservazione. Nel caso concreto, l'eliminazione della capacità edificatoria è stata ritenuta una modalità non manifestamente illogica o irragionevole per adeguare il piano agli obiettivi regionali e ottenere il controllo positivo di compatibilità. La scelta rientra nella discrezionalità tecnica e pianificatoria dell'amministrazione e non è sindacabile nel merito in assenza di errori di fatto, abnormità, irrazionalità o macroscopica illogicità. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 11 L.R. Puglia n. 20/2001
Nel caso in cui la Giunta regionale o la Giunta provinciale oppure il Consiglio metropolitano deliberino la compatibilità del Piano indicando le modifiche necessarie ad attestarne la definitiva compatibilità di cui al comma 11, il Sindaco promuove, a pena di decadenza delle misure di salvaguardia di cui all’articolo 13, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data del primo invio del PUG, una conferenza di servizi alla quale partecipano il Presidente della Giunta regionale o suo Assessore delegato, il Presidente della Provincia o il Sindaco metropolitano o suo Assessore delegato, il Sindaco del Comune interessato o suo Assessore delegato nonché, ai fini della conformazione e dell’adeguamento del PTCP alle previsioni del PPTR, un rappresentante del Ministero della Cultura. In sede di Conferenza di servizi le amministrazioni partecipanti, nel rispetto del principio di copianificazione, definiscono congiuntamente le modifiche necessarie ai fini del controllo positivo.
La Regione può individuare le criticità da superare per il controllo positivo; le modifiche necessarie sono definite congiuntamente nella conferenza di servizi secondo il principio di copianificazione. L'adeguamento del piano è quindi il percorso previsto dalla legge e non costituisce, di per sé, una indebita imposizione gerarchica o una determinazione autonoma del commissario ad acta.
art. 11, comma 11, L.R. Puglia n. 20/2001
Il riferimento alla determinazione di adeguamento della conferenza di servizi conferma che il superamento dei rilievi regionali avviene mediante l'adeguamento del piano definito in sede di copianificazione.
D.M. 2 aprile 1968
È richiamato nel quadro dei principi giurisprudenziali sulla motivazione delle scelte urbanistiche e sul sovradimensionamento degli standard, senza applicazione decisiva autonoma nel caso concreto.
Massime di principio
- Quando il controllo regionale su uno strumento urbanistico evidenzia criticità e indica modifiche necessarie, l'adeguamento deve essere definito nella conferenza di servizi secondo il principio di copianificazione; non spetta al sindaco, né al commissario ad acta individualmente, determinare in via esclusiva le modifiche del piano.
- La nomina di un commissario ad acta prima dell'emersione dei rilievi regionali sul piano esclude, in assenza di ulteriori elementi concreti, che la nomina sia stata disposta per condizionare l'adeguamento dello strumento urbanistico alle successive prescrizioni regionali.
- Le scelte pianificatorie sono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in presenza di errori di fatto, abnormità, irrazionalità o macroscopica illogicità; non è consentito sostituire la valutazione giudiziale a quella dell'amministrazione sul merito della destinazione urbanistica.
- La riclassificazione di un'area e la perdita della precedente capacità edificatoria non richiedono, di regola, una motivazione puntuale riferita al singolo terreno, essendo sufficiente la motivazione desumibile dai criteri generali del piano, salvo che ricorra un affidamento qualificato o altra situazione particolare meritevole di specifica considerazione.
- La mera pregressa destinazione edificatoria di un'area non genera un affidamento tutelabile alla sua conservazione né impedisce la successiva scelta pianificatoria peggiorativa, purché questa non sia viziata da errori di fatto o manifesta irragionevolezza.
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