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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37541/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

La società ha chiesto la revocazione ex art. 391-bis c.p.c. dell'ordinanza della Cassazione che aveva respinto il suo precedente ricorso avverso la decisione della Corte d'appello resa nel reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento. Nel giudizio originario la società aveva dedotto la nullità o inesistenza della notificazione della sentenza fallimentare eseguita presso il legale rappresentante a un indirizzo ritenuto errato. Con il primo motivo di revocazione ha sostenuto che la Corte di cassazione avrebbe frainteso la relata di notificazione: l'ufficiale giudiziario si sarebbe limitato a raccogliere informazioni presso il numero civico indicato, senza svolgere le ricerche doverose. Con il secondo motivo ha dedotto un errore percettivo nell'accertamento della conoscenza del fallimento, assumendo che la Corte avesse mal valutato i documenti sulla collocazione temporale di tale conoscenza. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché ciò che veniva contestato non era un errore di fatto revocatorio, ma la valutazione e l'interpretazione di punti già controversi e decisi nel precedente giudizio, in particolare la qualificazione della notificazione e il contenuto della relata; inoltre il secondo motivo investiva in parte anche l'accertamento già compiuto dalla Corte d'appello, e comunque si risolveva in una diversa lettura dei documenti. La declaratoria di inammissibilità dei motivi rescindenti ha reso superfluo l'esame della fase rescissoria.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha affermato che la revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. è ammessa solo per errore di fatto risultante dagli atti, non per contestare l'interpretazione di una relata di notificazione o la valutazione di questioni controverse già esaminate e decise. Ha inoltre precisato che il contrasto prospettato riguardava la valutazione delle dichiarazioni dell'ufficiale giudiziario e non un errore di percezione. Conseguentemente non ha esaminato i motivi relativi alla fase rescissoria. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata attività difensiva delle parti intimate; è stato altresì dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    individua il rimedio della revocazione avverso le decisioni della Corte di cassazione, nel caso esaminato azionato contro un'ordinanza di rigetto; la Corte ne applica i limiti rigorosi in tema di errore di fatto

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    "se la sentenza (o l’ordinanza) è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa"

    la revocazione è esperibile solo quando vi sia un errore di fatto, non quando si contesti un punto controverso sul quale la Corte abbia già pronunciato o si invochi una diversa valutazione interpretativa dei documenti

  • art. 143 c.p.c.

    richiamato per qualificare il procedimento notificatorio effettuato in ipotesi di irreperibilità; la Corte ha ritenuto che la relata integrasse il paradigma dell'art. 143 c.p.c.

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato solo per escludere che la notificazione fosse stata eseguita ai sensi di tale disposizione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115

    prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30.5.2002, n. 115

    richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto è inammissibile quando il ricorrente pretende di ottenere una nuova valutazione di fatti, documenti o risultanze già esaminati, anziché denunciare una mera svista percettiva immediatamente desumibile dagli atti.
  • Non costituisce errore revocatorio il dissenso sull'interpretazione della relata di notificazione o sulla qualificazione giuridica del procedimento notificatorio, se tali questioni sono state oggetto della decisione impugnata.
  • Ai fini della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., occorre guardare alla decisione da revocare e non alle argomentazioni svolte nel ricorso originario: è decisivo stabilire se il punto contestato sia stato già controverso e deciso.
  • Quando i motivi rescindenti sono inammissibili, resta assorbito l'esame dei motivi rescissori.
  • Se la relata di notificazione, per la parte che fa fede fino a querela di falso, dà conto di ricerche effettuate su una serie di numeri civici progressivi, il giudice può desumerne l'adeguatezza delle ricerche ai fini dell'art. 143 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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