Cassazione Penale, Sentenza n. 28031/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Messina che li aveva dichiarati colpevoli del reato di omesso versamento IVA per il periodo d'imposta 2012 e aveva revocato la confisca. Hanno dedotto due motivi principali: 1) vizio in relazione al profilo soggettivo e omissione di valutazione della forza maggiore e della crisi di liquidita, sostenendo che eventi esterni imprevedibili (crisi del mercato automobilistico, revoca degli affidamenti bancari, segnalazione alla centrale rischi, uso della liquidita per pagare dipendenti e fornitori e azzeramento dei compensi degli amministratori) avrebbero reso impossibile adempiere all'obbligazione tributaria e avrebbero escluso il dolo; 2) vizio con riferimento all'art. 131-bis c.p., sostenendo che la successiva regolarizzazione del debito con rateizzazione e pagamento integrale dimostrerebbe la particolare tenuità dell'offesa o comunque giustificherebbe l'applicazione della causa di non punibilita prevista dall'art. 131-bis.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, confermando che la mera crisi di liquidita o le scelte di politica imprenditoriale (uso di anticipi su fatture, pagamento di dipendenti e fornitori, azzeramento compensi) non escludono il dolo per l'omesso versamento IVA se non risulta che siano state adottate tutte le iniziative idonee a far fronte all'obbligazione tributaria o che sia intervenuta una forza maggiore realmente eccezionale e imprevedibile. Sul secondo motivo la Corte ha invece dato ragione ai ricorrenti alla luce della modifica normativa introdotta dal D.lgs. n.150/2022 (riforma Cartabia): la condotta successiva al reato (la rateizzazione e il pagamento integrale del debito) va considerata tra i parametri per valutare la particolare tenuità dell'offesa e doveva essere valutata nuovamente dal giudice d'appello. Tuttavia la Corte ha altresi rilevato che il termine di prescrizione del reato era maturato prima della pronuncia della sentenza d'appello (prescrizione maturata il 01/09/2022; sentenza d'appello 19/09/2022). Di conseguenza la Cassazione ha disposto l'annullamento con riferimento alla nuova disciplina e ha rilevato l'assorbente effetto della prescrizione, con esito favorevole ai ricorrenti (estinzione del reato per prescrizione).
Norme richiamate
art. 10-ter D.lgs. n. 74/2000 (omesso versamento IVA)
Il reato richiede dolo generico; la crisi di liquidita non esclude la colpevolezza se non viene dimostrato che sono state adottate tutte le iniziative per il tempestivo adempimento o che l'omissione derivi da fatti di forza maggiore imprevedibili e non riconducibili alla volonta dell'imprenditore
art. 131-bis cod. pen. (speciale causa di non punibilita per particolare tenuità)
Per effetto della riforma D.lgs. n.150/2022 la condotta susseguente al reato rientra tra i parametri valutabili ai fini della particolare tenuità, ma tale condotta non puo da sola rendere tenue un'offesa che non lo era al momento del fatto; va valutata unitamente ai criteri di cui all'art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen. (criteri per la valutazione della gravità dell'offesa e commisurazione della pena)
Individua i parametri (natura, mezzi, oggetto, gravità del danno o pericolo, intensità del dolo o della colpa, ecc.) che devono essere valutati unitariamente anche quando si considera la particolare tenuità dell'offesa; la condotta post delictum integra uno degli elementi da apprezzare
D.lgs. n.150/2022 (riforma Cartabia)
Ha modificato l'art. 131-bis cod. pen. introducendo espressamente la rilevanza della condotta susseguente al reato nella valutazione della particolare tenuità, ampliando la discrezionalita del giudice nella valutazione complessiva dell'offesa
art. 27 Cost.
Richiamato dai ricorrenti nella censura relativa al profilo soggettivo e alla responsabilita penale, ma la Corte non ha ritenuto che vi fosse violazione riconducibile a questo principio
artt. 42 e 43 cod. pen. (dolo e colpa)
Richiamati dai ricorrenti per contestare l'attribuzione del dolo, la Corte ha confermato l'interpretazione giurisprudenziale secondo cui la scelta consapevole di non versare l'IVA, anche se motivata da esigenze di continuita aziendale, integra il dolo generico salvo prova che siano state adottate tutte le iniziative idonee per adempiere
Massime di principio
- La crisi di liquidita, di per se, non esclude la responsabilita penale per omesso versamento IVA: occorre provare di aver adottato tutte le iniziative idonee e tempestive per adempiere o che sia intervenuta una fattispecie di forza maggiore davvero eccezionale e imprevedibile
- La scelta di usare liquidita per pagare dipendenti o fornitori o di azzerare i compensi amministrativi non esclude automaticamente il dolo: si tratta di scelte manageriali che, se deliberate, possono integrare la consapevole volontà di non adempiere e quindi il dolo
- Eventi quali la revoca degli affidamenti bancari o segnalazioni alla centrale rischi devono essere documentati come imprevedibili, inevitabili e non riconducibili a scelte aziendali per poter valere come inesigibilita o forza maggiore
- La regolarizzazione successiva del debito (rateizzazione e pagamento integrale) e altre condotte post delictum assumono rilevanza ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p. dopo la riforma del 2022, ma non possono da sole trasformare un'offesa grave in una tenuità: devono essere valutate insieme agli altri criteri di gravità dell'offesa
- In fase difensiva e probatoria e consigliabile documentare con cura le azioni intraprese prima della scadenza fiscale (richieste di credito, garanzie offerte, tentativi di finanziamento, comunicazioni bancarie), nonché la tempestiva regolarizzazione post delictum per massimizzare le possibilità di ottenere una valutazione attenuante o la causa di non punibilita
- Attenzione alla prescrizione: la decorrenza e i termini processuali possono determinare l'estinzione del reato anche quando emergano problemi di merito; la tempestivita delle impugnazioni e la verifica dei termini sono cruciali
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