Cassazione Penale, Sentenza n. 3110/2023 del 25/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 12/05/2021 che lo ha confermato nella condanna per rapina aggravata in concorso (artt. 110 - 628, comma 3, n. 1, cod. pen.). Deduce due motivi: (1) errata qualificazione del fatto come rapina anziché furto con strappo, sostenendo che la violenza (uno strattonamento) era diretta prevalentemente alla cosa e solo indirettamente alla persona; (2) errata applicazione delle norme sull'accesso/produzione telematica degli atti penali, in particolare art. 24 del d.l. 28/10/2020 n. 137 conv. L. 18/12/2020 n. 176, censurando l'inammissibilità della istanza di definizione con rito abbreviato trasmessa via PEC dall'imputato.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile perché entrambi i motivi sono manifestamente infondati. Sul primo punto ha ritenuto che la violenza (afferrare per la giacca e strattonare) sia stata direttamente esercitata sulla persona per vincerne la resistenza e impossessarsi del portafogli, con svolgimento dei fatti compatibile con la rapina; ha inoltre rilevato un elemento di minaccia (simulazione del possesso di un'arma) che integra ulteriormente la rapina. Sul secondo punto ha osservato che, anche nel caso di possibile applicazione retroattiva del comma 4 dell'art. 24 d.l. n. 137/2020, la richiesta via PEC del 1° luglio 2020 era fuori dalla vigenza ratione temporis della disposizione e, comunque, non rispettava le modalità tecniche richieste (atto trasmesso e indirizzo di ricezione), rendendola inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Codice penale, art. 628, comma 3, n. 1
La condotta descritta dai giudici di merito (violenza sulla persona finalizzata alla sottrazione) rientra nella fattispecie della rapina aggravata; la simulazione di arma è valutata come elemento di minaccia autonomo che aggraverebbe la fattispecie.
Codice penale, art. 110
Regola la concorso di persone nel reato; applicata per qualificare la partecipazione in concorso alla rapina.
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 24, comma 4, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176
La norma emergenziale riguarda modalità di deposito/trasmissione telematica di atti; la Corte ha ritenuto che ove applicabile richiede il rispetto di specifiche modalità tecniche (atto e indirizzo di ricezione), che non risultavano rispettate, e che per le richieste inviate prima dell'entrata in vigore può comunque non trovare applicazione ratione temporis.
Codice di procedura penale, art. 415-bis
La norma è richiamata in relazione alle disposizioni che disciplinano il deposito degli atti presso gli uffici del pubblico ministero e alle eccezioni introdotte dalla normativa emergenziale; serve a delimitare le istanze soggette a particolari modalità di deposito.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede le conseguenze per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato l'articolo per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e della somma a favore della Cassa delle ammende.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 2553 del 19/12/2014 (Bocchetti)
Principio di diritto citato: il furto con strappo integra la condotta di violenza immediatamente rivolta verso la cosa e solo indirettamente verso la persona; la rapina sussiste quando la violenza è diretta a vincere la resistenza della persona offesa, essendo la violenza il mezzo della sottrazione.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 10941 dell'11/02/2022 (Di Nitto)
Evidenzia la necessità del rispetto delle specifiche modalità tecniche previste dalla disciplina emergenziale per la validità delle trasmissioni telematiche; mancanze formali possono determinare inammissibilità.
Massime di principio
- Per distinguere rapina da furto con strappo valutare la direzione e la finalità della violenza: se la violenza è rivolta a vincere la resistenza della persona (cioè diretta sulla persona per impossessarsi della cosa) si tratta di rapina; se la violenza è immediatamente diretta alla cosa e solo indirectamente alla persona è configurabile il furto con strappo.
- La simulazione del possesso di un'arma o altra condotta intimidatoria integra un elemento di minaccia idoneo a qualificare il fatto come rapina anche se la violenza apparisse limitata.
- Le norme emergenziali che disciplinano il deposito e la trasmissione telematica degli atti (es. art. 24 d.l. n. 137/2020) richiedono il rispetto di precise modalità tecniche (formato dell'atto, indirizzo di ricezione, certificazioni/parameter tecnici); il mancato rispetto di tali requisiti può determinare l'inammissibilità della comunicazione o istanza telematica.
- La decorrenza temporale della norma è rilevante: atti inviati prima dell'entrata in vigore della disciplina emergenziale potrebbero non rientrarvi ratione temporis, salvo che non sussistano condizioni particolari di applicazione retroattiva.
- L'inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.); è quindi essenziale curare la correttezza formale e sostanziale dell'impugnazione.
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