Cassazione Penale, Sentenza n. 01030/2026 del 12/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che confermava le condanne per il reato continuato di riciclaggio. Le doglianze principali riguardano: 1) la mancata sussistenza degli elementi materiali e soggettivi del reato di riciclaggio (sostenendo che si tratterebbe al più di ricettazione), 2) carenze di prova e difetti di motivazione sulla qualificazione dei fatti, 3) violazioni processuali relative alle notifiche dell'appello e della sentenza (art. 161 c.p.p. e norme collegate), 4) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e critica sulla determinazione della pena, 5) presunto vizio di ne bis in idem rispetto a precedente sentenza sul trasporto illecito di rifiuti, 6) mancato riconoscimento della continuazione tra reati già giudicati e quelli impugnati, 7) rilievi relativi all'assenza di accertamenti tecnici sul materiale e alla diversa valutazione probatoria tra imputati.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibili o manifestamente infondati gran parte dei ricorsi e ha quindi confermato l'affermazione di responsabilità e le condanne pronunciate in appello. Ha però ritenuto infondati i motivi processuali relativi alle notifiche e alla qualificazione del fatto come riciclaggio, salvo che per il vizio di motivazione sulla mancata applicazione della continuazione (art. 81 c.p.) dedotto da Casamento e Pitasi: su questo punto la Corte ha ritenuto fondato il ricorso, ha annullato la sentenza limitatamente alla disciplina della continuazione e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo per un nuovo giudizio sul punto. La Cassazione ha inoltre dichiarato l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità per tutti i ricorrenti ai sensi dell'art. 624, comma 2, c.p.p.
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen.
La condotta di sguainamento, bruciatura o triturazione di cavi di rame provenienti da furto può integrare il reato di riciclaggio se è idonea e posta in essere con la consapevolezza della provenienza illecita, ossia se ostacola in modo significativo l'accertamento della provenienza del bene. L'argomento che tali operazioni siano meri atti di riutilizzo imprenditoriale non esclude automaticamente la rilevanza ai fini del riciclaggio.
art. 648 cod. pen.
La ricettazione è distinta dal riciclaggio: la mera detenzione o ricezione di beni di provenienza illecita può integrare la ricettazione, ma quando siano poste in essere operazioni dirette a rendere difficoltosa o impossibile l'identificazione della provenienza, si configura il riciclaggio.
artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen.
Criteri e limiti per il riconoscimento delle circostanze e per la determinazione della pena: la determinazione del trattamento sanzionatorio è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e, salvo evidente illogicità o arbitrio, non è sindacabile in cassazione; è sufficiente una motivazione che richiami la gravità del fatto e la capacità a delinquere per giustificare il diniego delle attenuanti generiche.
art. 161 cod. proc. pen.
Le notifiche successive al primo atto possono essere effettuate mediante consegna al difensore di fiducia quando la notifica personale all'imputato risulti impossibile o inidonea; la novella introdotta dal d.lgs. 150/2022 conferma la legittimità di tale modalità per varie notifiche di merito.
art. 157-bis, 178 e 179 cod. proc. pen.
Richiamate nella censura sulle notifiche dell'appello; la Corte ha ritenuto che le notifiche fossero valide se effettuate ai difensori di fiducia nei casi consentiti dal codice e dalla prassi normativa aggiornata.
art. 98, comma 1, d.lgs. 150/2022
Riferimento normativo alla modifica delle regole sulle notifiche e alla abrogazione di precedenti disposizioni; la Corte interpreta la normativa recente come compatibile con la consegna delle notifiche al difensore quando la consegna personale all'imputato non sia possibile.
art. 649 cod. proc. pen.
Il principio del ne bis in idem richiede l'identità storico-naturalistica piena del fatto (condotta, evento, nesso causale, tempo, luogo, persona). Non basta la mera sovrapposizione di talune condotte se le fattispecie hanno struttura o tutela giuridica differente.
art. 81 cod. pen.
La continuazione tra reati richiede una valutazione motivata di indicatori quali vicinanza temporale, unitarietà del contesto, analogia del modus operandi e partecipazione degli stessi soggetti; l'omessa o insufficiente valutazione di tali elementi è vizio di motivazione suscettibile di annullamento e rinvio.
d.l. 172/2008 (artt. 2 e 6 richiamati)
Normativa speciale sul trasporto illecito di rifiuti in aree con fenomeni emergenziali: è norma istantanea con tutela diversa rispetto al riciclaggio, pertanto non necessariamente assorbente e non automaticamente causa di ne bis in idem rispetto all'art. 648-bis.
art. 4 del Protocollo 7 CEDU
Richiamato nella doglianza sul ne bis in idem; la Corte nazionale verifica la coincidenza materiale e giuridica dei fatti prima di ravvisare violazione del divieto internazionale del doppio giudizio.
art. 624, comma 2, cod. proc. pen.
La misura di annullamento che non riguarda l'affermazione di responsabilità può comunque lasciare l'affermazione di responsabilità irrevocabile; la Corte ha dichiarato l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità per i ricorrenti dopo il rinvio limitato sul punto della continuazione.
Massime di principio
- La trasformazione o il trattamento di materiali provento di furto (es. sguainamento, bruciatura, triturazione) può integrare il reato di riciclaggio quando le operazioni siano idonee e dirette a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita e siano compiute con consapevolezza dell'origine illecita; non è sufficiente sostenere che si tratti di semplici operazioni di riutilizzo svolte in ambito imprenditoriale.
- La distinzione tra ricettazione e riciclaggio dipende non solo dalla disponibilità del bene ma dalla presenza di un 'quid pluris' consistente in operazioni dirette a rendere difficoltosa o impossibile l'accertamento della provenienza illecita e dalla consapevolezza soggettiva dell'agente.
- In Cassazione non sono riconsiderabili valutazioni puramente fattuali o ricostruzioni alternative dei fatti compiute dai giudici di merito; sono invece sindacabili vizi di motivazione, illogicità, omissioni o errori di diritto.
- Le notifiche ai difensori di fiducia, secondo la normativa vigente e la giurisprudenza richiamata, sono legittime quando la notifica personale all'imputato risulti impossibile o inidonea; le contestazioni sulle notifiche devono essere valutate alla stregua delle regole aggiornate (d.lgs. 150/2022).
- Il principio del ne bis in idem richiede identità piena e non la mera sovrapposizione di comportamenti: quando le norme tutelano beni giuridici diversi o hanno diversa struttura (es. reato istantaneo vs. condotte prolungate), può non sussistere il divieto di nuovo giudizio.
- Il riconoscimento della continuazione (art. 81 c.p.) richiede una motivazione analitica sui fattori indicativi dell'unità del disegno criminoso; l'omessa valutazione di quegli indicatori costituisce motivo valido per annullamento e rinvio.
- La determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche rientrano nell'alveo di discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo per motivi di specificità, illogicità o palese arbitrarietà della motivazione.
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