Sentenza n. 1368/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla n. -OMISSIS- della Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 27.08.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato della Corte d'Appello di Milano relativa all'attribuzione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., per ottenere l'integrale esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero ad attribuirle la Carta elettronica del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, oltre agli accessori. La sentenza era stata notificata il 12 maggio 2025, era passata in giudicato, come attestato l'8 agosto 2025, ed era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e ha chiesto l'adozione degli atti necessari all'esecuzione, nonché, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio il Ministero ha prodotto documentazione relativa al pagamento delle spese di lite e ha successivamente attribuito la Carta del docente e accreditato le somme dovute.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, dopo la notifica e il deposito del ricorso per ottemperanza, il Ministero ha adempiuto integralmente all'obbligo derivante dalla sentenza della Corte d'Appello, concedendo la Carta del docente e accreditando le somme dovute. L'avvenuta piena e irretrattabile soddisfazione della pretesa ha eliminato ogni utilità residua della pronuncia di merito, integrando i presupposti dell'art. 34, comma 5, c.p.a. La cessazione della materia del contendere non ha impedito la decisione sulle spese, liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale. Il TAR ha ritenuto che il ricorso sarebbe stato fondato, poiché la ricorrente era stata costretta ad agire per ottenere l'esecuzione di un giudicato e l'Amministrazione aveva adempiuto soltanto dopo la notifica e il deposito del ricorso, oltre il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Il Ministero è stato quindi condannato al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori di legge, spese generali, CPA, IVA e contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il ricorso per l'ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato della Corte d'Appello.
art. 34, comma 5, c.p.a.
qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere
La piena e irretrattabile soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito in legge 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi comportanti il pagamento di somme.
art. 1 l. 107/2015
È la disposizione richiamata dal titolo giudiziale quale base della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
È stato richiamato dalla sentenza della Corte d'Appello ai fini degli accessori dovuti dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
È richiamato nel dispositivo in relazione all'onere del contributo unificato, se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione soddisfa integralmente e irretrattabilmente la pretesa sostanziale azionata, facendo venir meno ogni utilità residua di una pronuncia di merito.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'adempimento dell'Amministrazione intervenuto dopo la notifica e il deposito del ricorso non esclude la regolazione delle spese processuali secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- Ai fini della soccombenza virtuale, il giudice deve valutare se il ricorso sarebbe stato fondato in assenza dell'adempimento sopravvenuto; l'inadempimento protratto oltre il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi giustifica la condanna dell'Amministrazione alle spese quando abbia reso necessario il ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 mar 2026Sentenza n. 635/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 mar 2026Sentenza n. 636/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 mar 2026Sentenza n. 637/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 mar 2026Sentenza n. 638/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 mar 2026Sentenza n. 639/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 mar 2026Sentenza n. 640/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →