Cassazione Penale, Ordinanza n. 30681/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di condanna resa dalla Corte d'appello per detenzione di stupefacenti finalizzata allo spaccio. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione della responsabilità, sostenendo che la sostanza fosse destinata ad uso personale. Con il secondo motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo rispetto al minimo edittale. Il testo della decisione evidenzia che il giudice di merito aveva desunto la finalità di spaccio dalle modalità della detenzione: il ricorrente si trovava nei pressi di una nota piazza di spaccio, all'interno di un'autovettura noleggiata, ed era in possesso di 171 dosi medie singole di cocaina e crack e di 19 dosi singole medie di hashish già confezionate e pronte per la cessione. Quanto alla pena, la Corte territoriale aveva valorizzato il numero delle dosi, le modalità organizzate della condotta e i precedenti penali anche specifici, giustificando così il discostamento dal minimo edittale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla destinazione ad uso personale esulasse dal perimetro del giudizio di legittimità, perché diretta a sollecitare una rivalutazione del merito. Ha inoltre affermato che anche la determinazione del trattamento sanzionatorio è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua, come nel caso di specie, in cui il giudice di merito aveva richiamato il quantitativo di dosi ricavabili, le modalità della condotta e i precedenti penali. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La fattispecie contestata riguarda la detenzione di sostanze stupefacenti in ipotesi di lieve entità; la Corte non entra nel merito della qualificazione, ma considera la condanna già pronunciata in appello.
art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186
L'inammissibilità del ricorso può comportare l'onere economico a carico del ricorrente, non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dello stesso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito quando la censura mira a contestare l'apprezzamento del giudice di fatto sulla finalità della detenzione di stupefacenti, se tale apprezzamento è sorretto da motivazione congrua.
- La destinazione a spaccio può essere desunta dalle modalità concrete della detenzione, dal quantitativo frazionato della sostanza, dalla sua suddivisione in dosi già confezionate e dal contesto spazio-temporale della condotta.
- La scelta del trattamento sanzionatorio è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia adeguatamente motivato il discostamento dal minimo edittale valorizzando elementi quali quantità del prodotto, organizzazione della condotta e precedenti penali.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, di regola, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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