Ordinanza n. 1502/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 00025/2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Basilicata che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro gli atti concernenti l’aggiudicazione e la prosecuzione del rapporto contrattuale
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le imprese componenti una costituenda ATI, insieme agli altri ricorrenti indicati nell’epigrafe, hanno appellato l’ordinanza cautelare del TAR Basilicata n. 25/2026, chiedendone la riforma. Dal testo emerge che la controversia riguarda l’esercizio, da parte del Comune, di un potere pubblico incidente sull’aggiudicazione annullata e sul contratto da essa derivato, nonché la possibilità per l’Amministrazione di intervenire in autotutela. L’appello contestava quindi, in sede cautelare, la mancata concessione della misura richiesta e la valutazione negativa del periculum in mora. Il Consiglio di Stato rileva tuttavia l’assenza di specifiche deduzioni dell’appellante sul periculum e richiama la possibilità di azionare la tutela risarcitoria. La decisione concerne inoltre l’interpretazione dell’art. 125 c.p.a. e i rapporti tra il giudicato formatosi sulla precedente sentenza del Consiglio di Stato n. 10162/2025, l’efficacia del contratto e il potere conformativo e di autotutela dell’Amministrazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato respinge l’appello e conferma, in sede cautelare, l’ordinanza del TAR che aveva negato la sospensione. In termini di fumus, il Collegio ritiene che, salvi gli approfondimenti propri della fase di merito, il Comune sembri avere esercitato un potere pubblico. L’art. 125 c.p.a. non esclude l’esistenza di tale potere: preclude la pronuncia giudiziale sulla sorte del contratto nei casi previsti, ma non elimina né il vincolo conformativo derivante dalla sentenza né il potere pubblico esercitato tramite l’aggiudicazione annullata, sulla cui base il contratto è stato stipulato, né la conseguente possibilità di intervento in autotutela. Il Collegio esclude inoltre che dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 10162/2025 derivi un giudicato sull’efficacia del contratto. Quanto al periculum in mora, conferma la valutazione del TAR, poiché l’appellante non ha formulato specifiche deduzioni sul punto. La possibilità di ottenere tutela risarcitoria esclude comunque la necessità della misura cautelare richiesta. Il Consiglio precisa che la preferenza legislativa per la prosecuzione del rapporto contrattuale nelle opere per le quali è esclusa la dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto impone all’Amministrazione una motivazione rafforzata qualora intenda derogare a tale regola; parallelamente, il ricorrente deve allegare e dimostrare un periculum particolarmente significativo. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare proposto contro l’ordinanza del TAR.
art. 125 c.p.a.
Non esclude l’esistenza del potere pubblico esercitato dall’Amministrazione, né il vincolo conformativo derivante dalla sentenza o il potere di autotutela; nei casi previsti preclude la pronuncia giudiziale sull’inefficacia del contratto.
Massime di principio
- L’art. 125 c.p.a., quando preclude la pronuncia giudiziale sulla sorte o sull’inefficacia del contratto, non elimina il potere pubblico esercitato mediante l’aggiudicazione annullata, né il vincolo conformativo derivante dalla sentenza, sicché l’Amministrazione può valutare un intervento in autotutela sul rapporto e sugli atti presupposti.
- L’assenza di un giudicato espresso sull’efficacia del contratto impedisce di ritenere definitivamente preclusa, per effetto della precedente sentenza, ogni valutazione amministrativa o giudiziale concernente tale efficacia.
- In sede cautelare, il periculum in mora deve essere specificamente dedotto e dimostrato dall’appellante; in mancanza, il giudice può confermare il rigetto della domanda cautelare pronunciato in primo grado.
- Quando il legislatore manifesta una preferenza per la prosecuzione del rapporto contrattuale e limita la dichiarazione giudiziale di inefficacia, l’Amministrazione che intenda derogare a tale prosecuzione deve fornire una motivazione rafforzata, mentre il ricorrente deve dimostrare un periculum particolarmente significativo per ottenere una misura cautelare.
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