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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23490/2024 del 02/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario una comunicazione preventiva di ipoteca emessa per il mancato pagamento di somme iscritte a ruolo, limitatamente ad alcune cartelle che assumeva non notificate, deducendo inoltre difetto di motivazione sugli interessi, prescrizione quinquennale dei crediti, illegittimità dell’iscrizione ipotecaria per mancanza di intimazione e illegittimità degli interessi di mora. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello la CTR aveva riformato la decisione ritenendo, tra l’altro, regolari le notifiche delle cartelle (anche quando eseguite a familiari conviventi), e preclusa la contestazione degli interessi di mora perché le cartelle non erano state impugnate. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 139 c.p.c. e 60, comma 1, d.P.R. 600/1973, sostenendo che, nelle notifiche degli atti tributari eseguite a persona diversa dal destinatario, era necessaria la seconda raccomandata informativa prevista dalla disciplina tributaria; con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 25, comma 2, e 30 d.P.R. 602/1973, censurando l’affermazione della CTR secondo cui la mancata impugnazione delle cartelle avrebbe precluso la contestazione degli interessi di mora, che invece maturano dopo l’emissione della cartella e non ne fanno parte.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha affermato che, per le notifiche degli atti tributari eseguite ai sensi dell’art. 60 d.P.R. 600/1973, quando la consegna avviene a persona di famiglia o comunque a soggetto diverso dal destinatario, occorre verificare l’invio della raccomandata informativa previsto dalla disciplina speciale, adempimento che la CTR non aveva accertato. Ha inoltre ribadito che gli interessi di mora ex art. 30 d.P.R. 602/1973 non si cristallizzano nella cartella di pagamento e quindi possono essere contestati anche se la cartella non è stata impugnata per quella specifica voce. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 139 c.p.c.

    La disciplina ordinaria della notificazione presso la residenza non esaurisce la materia quando si tratti di atti tributari soggetti alla disciplina speciale; inoltre la raccomandata informativa non è richiesta nei medesimi termini in tutte le ipotesi previste dall’articolo.

  • art. 60, comma 1, d.P.R. 600/1973

    Per la notificazione degli atti tributari, il rinvio al codice di procedura civile è integrato dalla disciplina speciale che, quando il consegnatario non sia il destinatario, impone l’invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica.

  • art. 25, comma 2, d.P.R. 602/1973

    Gli interessi e gli accessori richiesti in sede di riscossione devono essere valutati secondo la disciplina propria della cartella e dei successivi atti della riscossione.

  • art. 30 d.P.R. 602/1973

    Gli interessi di mora non sono contenuti nella cartella come voce definitivamente cristallizzata con la sua mancata impugnazione, ma maturano successivamente alla sua emissione.

Massime di principio

  • Nella notificazione degli atti tributari eseguita a soggetto diverso dal destinatario, la conformità alla sola disciplina dell’art. 139 c.p.c. non è sufficiente se la legge speciale richiede un ulteriore adempimento informativo: la validità della notifica va verificata alla luce del combinato disposto con l’art. 60 d.P.R. 600/1973.
  • Quando la normativa tributaria prescrive la raccomandata informativa come passaggio essenziale della notificazione, la sua mancata prova determina l’illegittimità della notifica anche se la consegna materiale è avvenuta a persona astrattamente idonea a ricevere l’atto.
  • Gli interessi di mora della riscossione non si consolidano nella cartella di pagamento come la sorte capitale: essendo destinati a maturare dopo l’emissione della cartella, la loro debenza può essere contestata anche se la cartella non è stata impugnata sul punto.
  • La mancata impugnazione della cartella non impedisce di discutere pretesi accessori che non ne costituiscano contenuto definitivo e immediato, ma derivino da una successiva maturazione prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniRiscossione
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

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