Cassazione Penale, Sentenza n. 36016/2023 del 29/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione, "per saltum", avverso la sentenza del Tribunale di Larino del 15-07-2022 che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Franco Pezzuto per il reato ex art. 5 d.lgs. n. 74/2000 (omessa presentazione della dichiarazione annuale 2011 da parte della Dp Global Service S.a.s., con evasione IRPEF pari a euro 62.664). Il Procuratore generale deduceva l'erronea applicazione dell'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 74/2000 in relazione all'aumento dei termini di prescrizione operato dal d.l. n. 138/2011 (conv. con legge n. 148/2011), sicché la causa estintiva per prescrizione non si sarebbe ancora verificata una volta considerate anche le cause di sospensione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Campobasso per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che il fatto fosse commesso il 30 dicembre 2012 (data successiva all'entrata in vigore del d.l. n. 138/2011) e che, applicando l'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 74/2000 (aumento di un terzo dei termini di prescrizione), il termine massimo di prescrizione per quel reato fosse di 10 anni; aggiungendo alle decorrenze i 261 giorni di sospensione intervenuti, il termine di prescrizione è stato spostato al 19 settembre 2023. Perciò la declaratoria di estinzione per prescrizione resa dal Tribunale era errata e la decisione è stata annullata con rinvio.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74/2000, art. 5
norma che prevede il reato di omessa dichiarazione e sanziona l'evasione fiscale contestata
individua il fatto-reato contestato (omessa presentazione della dichiarazione con evasione di imposte); la Corte ne utilizza la pena edittale per determinare il termine massimo di prescrizione secondo i criteri di calcolo del codice penale
d.lgs. n. 74/2000, art. 17, comma 1-bis (introdotto dal d.l. n. 138/2011 conv. con l. n. 148/2011)
i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo
la Corte ha ritenuto che l'incremento di un terzo si applichi ai reati fiscali elencati (compreso l'art. 5) commessi dopo l'entrata in vigore del decreto (17/09/2011), comportando l'allungamento del termine di prescrizione
d.l. n. 138/2011, art. 2 comma 36 vicies semel lett. I) (conv. con legge n. 148/2011)
disposizione che ha introdotto il comma 1-bis nell'art. 17 del d.lgs. n. 74/2000
la Corte richiama la fonte normativa della modifica (conversione e decorrenza) per stabilire che i termini aumentati si applicano ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore del decreto
codice penale, art. 157
criteri direttivi per il computo della prescrizione in relazione alla pena
la Corte ha utilizzato le regole di calcolo previste dall'art. 157 c.p. per trasformare la pena edittale (4 anni) nel termine massimo di prescrizione e quindi applicare l'aumento di un terzo
codice di procedura penale, art. 569, comma 4
norma che individua il giudice competente per l'appello in caso di annullamento con rinvio da parte della Cassazione
la Corte ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Campobasso quale giudice competente per l'appello secondo la disciplina procedurale
Massime di principio
- Verificare sempre la data del fatto rispetto all'entrata in vigore del d.l. n. 138/2011 (17/09/2011): l'aumento di un terzo dei termini di prescrizione si applica ai reati commessi dopo tale data.
- Per determinare se un reato è prescritto occorre calcolare il termine di prescrizione secondo i criteri dell'art. 157 c.p. (in relazione alla pena edittale) e poi aumentare il risultato di un terzo se ricorre la fattispecie normativa; alle scadenze vanno aggiunte eventuali cause di sospensione e interruzione.
- Un'errata dichiarazione di estinzione per prescrizione può essere annullata in Cassazione se emerge che i calcoli temporali non hanno considerato correttamente le modifiche normative o le cause di sospensione; in tal caso è possibile il rinvio per nuovo giudizio.
- Quando si valuta la prescrizione in reati tributari, è fondamentale considerare insieme la pena massima prevista, le modifiche normative intervenute successivamente (anche se temporanee o di conversione) e gli eventi processuali che sospendono o interrompono la prescrizione (es. notifiche, atti giudiziari).
- Il Pubblico Ministero può proporre ricorso per cassazione 'per saltum' avverso decisioni di non procedibilità per prescrizione; la Corte di cassazione controllerà la correttezza del calcolo dei termini e l'applicabilità delle norme sopravvenute.
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