Sentenza n. 2889/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento -previa tutela cautelare - del provvedimento di diniego della domanda di visto per lavoro subordinato del 9/12/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto per lavoro subordinato del 9 dicembre 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto per lavoro subordinato, motivato dall'amministrazione con dubbi sulle sue generalità: l'atto di nascita sarebbe stato formato 43 anni dopo la nascita, in contrasto con la normativa ghanese, e sarebbe stato registrato da un fratello non risultante nello stato di famiglia prodotto. Sono stati dedotti il difetto di istruttoria, l'illogicità e la carenza di motivazione, nonché la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto. Il ricorrente ha sostenuto che l'amministrazione avrebbe dovuto consentirgli di presentare controdeduzioni e valutare la documentazione relativa alla legislazione e alla prassi dello stato civile ghanese, nonché la dichiarazione resa dal fratello dinanzi alla Corte Superiore di Giustizia di Accra. L'amministrazione ha eccepito che, nel corso del procedimento, il d.l. 145/2024 aveva fatto venir meno l'obbligo del preavviso di rigetto e che il richiedente era stato comunque sottoposto a un'intervista consolare, nella quale avrebbe fornito risposte opinabili. Il ricorrente ha contestato inoltre che tali elementi ulteriori non risultassero dal provvedimento impugnato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto che la domanda di visto fosse stata presentata in un periodo nel quale l'art. 10-bis l. 241/1990 era pienamente applicabile. L'amministrazione non poteva addossare al richiedente il ritardo nella conclusione del procedimento, così da sottrarsi all'obbligo di instaurare il contraddittorio endoprocedimentale. Il colloquio consolare, peraltro facoltativo, non poteva surrogare il preavviso di rigetto, che consente all'interessato di formulare osservazioni soggette alla valutazione dell'autorità procedente. Il giudice ha inoltre dichiarato inammissibili gli ulteriori rilievi contenuti nella relazione dell'Ambasciata, perché non desumibili dal provvedimento impugnato e riconducibili a una motivazione postuma. Il MAECI è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
L'obbligo di comunicare i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza si applicava al procedimento di rilascio del visto, essendo la domanda stata presentata quando la disposizione era ancora applicabile; il colloquio consolare non può sostituire il contraddittorio previsto dalla norma.
d.l. 145/2024
La modifica normativa che ha fatto venir meno l'obbligo del preavviso non può essere utilizzata per imputare al richiedente il ritardo dell'amministrazione nella conclusione di un procedimento iniziato quando l'art. 10-bis l. 241/1990 era applicabile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel procedimento amministrativo iniziato quando l'art. 10-bis l. 241/1990 era applicabile, l'amministrazione non può eludere l'obbligo di comunicare il preavviso di rigetto facendo valere il sopravvenuto mutamento normativo determinato dal proprio ritardo nella conclusione del procedimento.
- Il colloquio o l'intervista consolare, ove facoltativo e privo della funzione tipica di comunicazione dei motivi ostativi, non è surrogatorio del preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990.
- Gli elementi posti a fondamento del diniego devono risultare dalla motivazione dell'atto impugnato; gli ulteriori elementi introdotti dall'amministrazione soltanto nella relazione processuale costituiscono motivazione postuma e non possono integrare la motivazione originaria del provvedimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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