Sentenza del 03/02/2020 n. 50 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali. Tributi armonizzati e non. Art. 7, c. 12 Legge n. 212/2000.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento derivante da PVC per fatture per operazioni inesistenti e recuperi IRES, IVA e IRAP per il periodo 2014-2016. L'appellante contestava: 1) violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 per assenza di contraddittorio endoprocedimentale nei suoi confronti (PVC redatto solo nei confronti della società); 2) carenza di prova della sua qualità di amministratore di fatto, lamentando che gli elementi acquisiti indicavano solo T F come dominus; 3) illegittima estensione della pretesa tributaria personale richiamando l'art. 7 D.L. 269/2003, sostenendo che le sanzioni e le imposte dovessero restare a carico della persona giuridica e non del singolo salvo specifiche ipotesi.
La decisione
La Commissione d'Appello ha ritenuto fondato l'appello e ha riformato la decisione di primo grado. Sul profilo del contraddittorio (art. 12, c.7 L.212/2000) ha confermato che l'obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale riguarda in via generale i tributi armonizzati (come l'IVA) e che la violazione determina l'invalidità dell'atto solo se il contribuente dimostra le ragioni concrete che avrebbe potuto far valere; nel caso di specie il ricorrente non aveva indicato in concreto le ragioni che avrebbe sollevato, per cui il vizio non produceva l'annullamento dell'accertamento. Quanto alla qualificazione di amministratore di fatto, la Commissione ha ritenuto che le prove disponibili (dichiarazioni del rappresentante legale, flussi bancari e altre risultanze) individuassero in particolare T F come dominus della frode; invece non risultavano elementi sufficienti a carico di V T per fondare la responsabilità tributaria personale. Sulla base di ciò l'appello è stato accolto e le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente)
Introduce l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale per le attività istruttorie; la sua violazione può comportare invalidità dell'atto quando il contribuente dimostri quali argomentazioni avrebbe potuto sollevare e non si tratti di opposizione pretestuosa. Applicazione più stringente per i tributi armonizzati (es. IVA).
art. 7, D.L. n. 269/2003 (conv. con modificazioni in L. n. 326/2003)
Stabilisce che le sanzioni collegate al rapporto tributario della persona giuridica sono in linea di principio a carico della persona giuridica e non automaticamente imputabili agli amministratori di fatto; tuttavia la norma ammette eccezione quando la persona fisica sia l'esclusivo beneficiario delle violazioni e la società sia mera facciata, consentendo in tali casi di attribuire la pretesa al soggetto fisico.
art. 9, D.lgs. n. 472/1997
Richiamato in relazione alla possibile concorrenza di responsabilità personale per sanzioni: la Corte ha precisato che l'art. 9 non può derogare al più specifico art. 7 del D.L. 269/2003, che regola l'attribuzione delle sanzioni nei confronti delle persone giuridiche e dei relativi amministratori di fatto.
Massime di principio
- Il contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12, c.7 L.212/2000 ha valore particolarmente protettivo per i tributi armonizzati (es. IVA): la violazione può invalidare l'accertamento solo se il contribuente dimostra specificamente quali argomentazioni avrebbe prodotto e che non si tratta di contestazioni pretestuose.
- Per i tributi non armonizzati non esiste un obbligo generalizzato e automatico di previo contraddittorio salvo che la normativa lo preveda espressamente o il vizio abbia arrecato concreto pregiudizio al diritto di difesa.
- La qualificazione di "amministratore di fatto" richiede un quadro indiziario solido e plurimo: gestione effettiva, controllo delle risorse, percezione diretta dei proventi e comportamento riconducibile alla gestione societaria. Dati isolati o similitudini con altre società non sono sempre sufficienti.
- L'art. 7 D.L. 269/2003 limita normalmente la responsabilità sanzionatoria alla persona giuridica; per imputare imposte o far pagare la pretesa al soggetto fisico bisogna dimostrare che la società era una "mera fiction" e che il soggetto fisico era l'esclusivo beneficiario delle violazioni.
- In fase contenziosa il contribuente che deduce violazioni procedurali (es. mancato contraddittorio) deve indicare concretamente le prove o le argomentazioni che avrebbe svolto per ottenere l'annullamento dell'atto; l'assenza di tale allegazione indebolisce la censura.
- Quando le prove a carico del singolo sono insufficienti, la soluzione pratica può essere la compensazione delle spese e l'accoglimento parziale dell'appello: la responsabilità tributaria personale richiede valutazione ristretta e comprovata.
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