Cassazione Civile, Ordinanza n. 23382/2025 del 16/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio definito in primo grado con declaratoria di incompetenza territoriale e con compensazione integrale delle spese di lite. La Corte d'appello di Roma ha ritenuto corretta la compensazione, valorizzando la natura meramente processuale della decisione, la particolare semplicità del procedimento, definito alla prima udienza, e la condotta processuale sostanzialmente remissiva dell'ente previdenziale. Il soccombente in appello ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che le ragioni addotte dalla Corte territoriale non integrassero i presupposti legali per la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, per i giudizi introdotti nel 2018, l'art. 92 c.p.c. consente la compensazione solo nei casi tipizzati di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza, nonché, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale, per altre analoghe ed eccezionali ragioni specificamente motivate e riferite a peculiari circostanze della controversia. Nel caso concreto, la motivazione della Corte d'appello si è limitata a formule generiche e a ragioni ritenute dalla giurisprudenza inidonee, come la natura processuale della decisione, la semplicità della causa e la condotta remissiva della controparte. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare la disciplina delle spese e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla statuizione sulle spese.
art. 91 c.p.c.
Richiamato quale regola generale della soccombenza e della causalità nella liquidazione delle spese.
art. 92 c.p.c.
Per i giudizi introdotti nel 2018 consente la compensazione delle spese solo nei casi tipizzati e, in presenza di altre analoghe ed eccezionali ragioni, impone una motivazione specifica, non stereotipata, riferita a peculiari circostanze della controversia.
art. 92, co. 2, c.p.c.
La Corte esclude che natura processuale della pronuncia, semplicità del giudizio e condotta remissiva della parte soccombente integrino presupposti idonei alla compensazione.
sentenza Corte costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018
Viene richiamata per l'inserimento delle 'altre analoghe ed eccezionali ragioni' tra i casi in cui è possibile compensare le spese, con necessità di motivazione esplicita.
art. 92 c.p.c.
"se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti"
È la formulazione normativa che delimita le ipotesi tipizzate di compensazione.
Massime di principio
- La compensazione delle spese di lite è un'eccezione rispetto al principio di soccombenza e richiede la ricorrenza di presupposti tassativi o comunque specificamente motivati, non essendo sufficiente una motivazione generica o di stile.
- Per i giudizi soggetti al testo vigente dell'art. 92 c.p.c., la compensazione può essere disposta solo in presenza di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o di altre analoghe ed eccezionali ragioni che abbiano inciso in modo peculiare sulla controversia.
- Non sono di regola idonee a giustificare la compensazione ragioni meramente processuali, la semplice difficoltà o semplicità della causa, né la condotta processuale della parte soccombente, se non emergono elementi ulteriori, straordinari e specificamente descritti.
- La motivazione sulla compensazione delle spese deve consentire il controllo sulla effettiva sussistenza dei presupposti legali; in difetto, la statuizione viola l'art. 92 c.p.c. ed è cassabile in sede di legittimità.
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