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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 04221/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Arillo impugnava l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che, pur riconoscendo l'impossibilità della condotta di collaborazione ai sensi dell'art.58-ter Ord. pen., aveva rigettato le richieste di affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art.47 Ord. pen. e di semilibertà ai sensi dell'art.50 Ord. pen. Il ricorrente denunciava violazione degli artt.125 cod. proc. pen., 47 e 50 Ord. pen., 27 Cost. e vizio di motivazione, lamentando in particolare: omissione di valutazione del comportamento durante la detenzione (nonostante un lungo periodo di osservazione intramuraria favorevole), contraddittorietà nel riconoscere l'impossibilità di collaborazione e contemporaneamente ritenere il rischio di recidiva basato su un generico rischio ambientale, mancata considerazione della finalità rieducativa della pena e dell'avvio del percorso di revisione, e totale mancanza di motivazione con riferimento alla richiesta di semilibertà (avendo già espun-to due terzi della pena per reato riconducibile all'art.4-bis, comma 1).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato che, ai fini di misure alternative alla detenzione, non basta l'assenza di elementi negativi (assenza di reati ostativi, pena residua non eccedente limiti) ma sono necessari elementi positivi che consentano una prognosi favorevole circa la prova (per l'affidamento) e la prevenzione della recidiva. Ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale di Sorveglianza che ha valorizzato elementi specifici: la natura e la collocazione dell'attività lavorativa proposta (stabilimento balneare con elevato contatto con avventori e difficoltà di monitoraggio), la prossimità della sede di lavoro e di residenza alla zona di consumazione del reato, la persistenza di un'organizzazione criminale (clan Casalesi - frazione Bidognetti) e la recente commissione del reato, nonché l'assenza di una valida attività lavorativa fulcro per l'affidamento. Tali elementi giustificano una prognosi negativa e la necessità di un ulteriore periodo di osservazione e sperimentazione di permessi premiali prima di concedere benefici. Conseguentemente il rigetto è confermato e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 58-ter l. 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)

    Riconosciuta l'impossibilità di collaborazione ai sensi di tale norma, ma la sua esistenza non comporta automatica concessione di misure alternative; serve valutazione prognostica complessiva.

  • art. 47 Ord. pen.

    Norma che disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale: la Corte richiama che per concederla non è sufficiente l'assenza di ostativi, occorrono elementi positivi per una prognosi favorevole.

  • art. 50 Ord. pen.

    Norma sulla semilibertà: la Corte ricorda che occorrono indagini sul risultato del trattamento e sulle condizioni che garantiscono il graduale reinserimento, con adeguata motivazione.

  • art. 4-bis, comma 1 Ord. pen.

    Richiamato come riferimento alla tipologia del reato commesso (reati connessi a contiguità mafiosa/camorristica) che incide sulla valutazione della pericolosità e della gradualità dei benefici.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norma citata dal ricorrente come presunta violata; la Corte non ha ritenuto sussistente la violazione procedurale dedotta.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per la finalità rieducativa della pena; la Corte ribadisce che la finalità rieducativa va valutata concretamente e richiede elementi positivi di emenda.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Previsione applicata per la condanna alle spese processuali conseguente al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La mera assenza di cause ostative (es. pene residue entro limiti, assenza di reati ostativi) non è sufficiente per concedere misure alternative: occorrono elementi positivi che rendano plausibile una prognosi favorevole di rieducazione e di non recidiva.
  • Il comportamento del detenuto dopo il fatto (durante la detenzione) è centrale: il giudice deve valutare gli elementi di osservazione e i risultati del trattamento, ma non è vincolato dalle sole valutazioni dell'U.E.P.E.; le relazioni vanno valorizzate criticamente e parametrate alla pericolosità e alle istanze rieducative.
  • La concreta praticabilità e il monitoraggio della misura alternativa (es. idoneità e collocazione dell'attività lavorativa proposta) sono fattori decisivi: attività che impediscono un efficace controllo o che collocano il soggetto in vicinanza dell'ambiente delittuoso possono giustificare il diniego.
  • La vicinanza temporale e territoriale della commissione del reato e la persistenza dell'organizzazione criminale collegata (contiguità ambientale) aumentano il rischio di rinsaldamento di legami e legittimano una prognosi cautelativa negativa.
  • Il principio di gradualità: anche in presenza di comportamenti positivi il giudice può ritenere necessario un periodo supplementare di osservazione e la sperimentazione di permessi premiali prima di concedere benefici maggiori come semilibertà o affidamento.
  • Per la semilibertà è richiesta una duplice verifica: esiti del trattamento individualizzato e concrete condizioni che garantiscano il reinserimento progressivo (presa di coscienza, ravvedimento, capacità di risarcire se necessario).
  • Il riconoscimento dell'impossibilità di collaborazione (art.58-ter) non determina automaticamente il favore per le misure alternative: resta necessario un convincente quadro fattuale che attesti l'emenda e la sicurezza del reinserimento.

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