Cassazione Penale, Sentenza n. 15169/2024 del 12/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il difensore dell'imputato impugnava l'ordinanza della Corte d'Appello di Salerno che aveva dichiarato inammissibile l'appello per difetto del mandato ad impugnare allegato all'atto. Il ricorrente contestava che il mandato contenente l'elezione di domicilio era stato regolarmente rilasciato e allegato alla trasmissione telematica (PEC) dell'atto del 27/07/2023, mentre per mero errore non era stato allegato alle copie cartacee del fascicoletto per l'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: esaminando il fascicolo ha accertato che il mandato ad impugnare era effettivamente allegato alla trasmissione telematica e che la mancata allegazione alle copie cartacee era un mero errore formale. Perciò ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Salerno per il giudizio, non procedendo al rigetto dell'impugnazione per carenza di mandato.
Norme richiamate
art. 591 cod. proc. pen.
La norma è richiamata con riferimento alla materia delle ordinanze in tema di impugnazioni; la Corte d'Appello aveva adottato un provvedimento ex art. 591, poi annullato dalla Cassazione per errore nella valutazione formale dell'allegazione del mandato
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per inquadrare e riassumere il motivo di ricorso; la Corte di Cassazione ha dato rilievo alla documentazione telematica comprovante il mandato, conformemente ai principi procedurali in tema di allegazione degli atti
Massime di principio
- Il mandato ad impugnare valido può risultare dalla documentazione telematica: omissioni formali nelle copie cartacee non incidono se il mandato è presente nel deposito telematico e dimostra la volontà di impugnare
- La Corte di Cassazione è legittimata a esaminare il fascicolo per eccezioni di nullità o per valutare la correttezza formale delle impugnazioni; può annullare provvedimenti che abbiano errato nella valutazione di documentazione già presente nel fascicolo
- Errori meramente formali nella produzione documentale (es. mancata allegazione alle copie cartacee) devono essere valutati in rapporto alla sostanza e alla effettiva disponibilità dell'atto richiesto; la sanzione automatica dell'inammissibilità può essere evitata se il documento esiste nel fascicolo
- Difensori e parti devono verificare la coerenza tra depositi telematici e copie cartacee: quando si usa duplice modalità di deposito, assicurarsi che tutte le modalità contengano gli stessi allegati per evitare rilievi formali
- Se risulta documentalmente provato il mandato ad impugnare, l'ordinanza che dichiara l'inammissibilità per difetto di mandato è suscettibile di annullamento e restituzione degli atti alla corte d'appello per il proseguimento del giudizio
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