Cassazione Civile, Ordinanza n. 05240/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società ricorrente aveva proposto opposizione ex art. 98 l. fall. avverso il diniego di ammissione del proprio credito al passivo del fallimento, diniego fondato sulla ritenuta mancanza di prova della data certa anteriore al fallimento della documentazione posta a sostegno del credito. Il tribunale aveva escluso l'opponibilità al curatore delle scritture contabili e delle fatture prodotte, ritenendole documenti unilaterali privi di idonea data certa, e aveva anche valutato come irrilevanti o inammissibili le prove testimoniali e la documentazione relativa a PEC e raccomandate. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato, con tre motivi, violazione degli artt. 2704 e 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2215, 2215-bis e 2218 c.c., sostenendo che la prova dell'anteriorità del credito derivasse da documenti di trasporto e fatture formati da terzi incaricati della macellazione e consegna, dalla corrispondenza con riconoscimento del debito, dalle ricevute PEC e postali e dalle scritture contabili autenticate e non contestate.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili perché formulati in modo confuso e aspecifico, cumulatando in modo non ammissibile censure di violazione di legge e vizi motivazionali. Ha inoltre osservato che l'accertamento della data certa della scrittura privata e della sussistenza di fatti equipollenti a quelli indicati dall'art. 2704 c.c. è valutazione riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se congruamente motivata. Le doglianze miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e quindi a trasformare il giudizio di legittimità in un ulteriore grado di merito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 98 l. fall.
norma che disciplina l'opposizione allo stato passivo proposta dal creditore escluso
art. 2704 c.c.
la data della scrittura privata non autenticata e la prova di fatti equipollenti idonei a dimostrarne l'anteriorità sono oggetto di valutazione del giudice di merito
art. 2697 c.c.
richiamato come regola sull'onere della prova nella contestazione dell'ammissione del credito
art. 115 c.p.c.
la sua violazione non ricorre quando il giudice valuti le prove offerte dalle parti, ma solo se fondi la decisione su prove non introdotte o su elementi estranei al processo
art. 116 c.p.c.
la censura è ammissibile solo nei casi di attribuzione a una prova di un valore diverso da quello legale o di violazione di specifiche regole di valutazione; non quando si contesti il prudente apprezzamento del giudice
art. 2215 c.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di tenuta delle scritture contabili
art. 2215-bis c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la validità della tenuta informatica dei libri contabili con marcatura temporale e firma digitale
art. 2218 c.c.
richiamato dalla ricorrente per affermare che la bollatura e vidimazione delle scritture restano facoltative
art. 93 l. fall.
richiamato nel motivo insieme agli artt. 95 e 97 l. fall. in tema di verifica dello stato passivo
art. 95 l. fall.
richiamato nel motivo in relazione alla procedura di verifica del passivo
art. 97 l. fall.
richiamato nel motivo in relazione alla verifica dello stato passivo
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
il ricorso deve contenere censure specifiche riconducibili in modo chiaro al paradigma della violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio motivazionale è denunciabile solo nei limiti attuali del sindacato di legittimità e non per chiedere una rivalutazione del merito
art. 20, comma 3, D.L. n. 82 del 2005
richiamato dalla ricorrente per sostenere che il documento informatico ingloba in modo immodificabile il documento inviato e la certezza della data
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e immediatamente riconducibili a uno dei motivi tipizzati dall'art. 360 c.p.c.; è inammissibile il motivo che cumuli in modo confuso violazione di legge e vizio motivazionale senza distinguere chiaramente i diversi profili.
- La contestazione della data certa di una scrittura privata non autenticata, e la verifica di fatti equipollenti idonei a provarne l'anteriorità, appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è congrua.
- Non è consentito in sede di legittimità trasformare il ricorso in una richiesta di rivalutazione delle prove o di nuova lettura del materiale istruttorio; la Corte controlla la correttezza giuridica e la tenuta logica della decisione, non la ricostruzione fattuale in sé.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare la maggiore attendibilità attribuita dal giudice ad alcune prove rispetto ad altre; può assumere rilievo solo in ipotesi specifiche di utilizzo di prove non introdotte dalle parti o di attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto dall'ordinamento.
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