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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28827/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il condannato, in espiazione di una pena di anni tre di reclusione per una definitiva condanna per bancarotta fraudolenta commessa nel 2002, aveva chiesto al tribunale di sorveglianza due misure alternative: affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen. Il tribunale aveva rigettato la prima domanda e dichiarato inammissibile la seconda. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) violazione degli artt. 666 e 678 c.p.p. e del contraddittorio, perché il provvedimento sarebbe stato adottato senza reale parere del procuratore generale, che in udienza aveva chiesto un’integrazione istruttoria; 2) violazione della presunzione di innocenza, degli artt. 47 ord. pen., 666 e 678 c.p.p. e vizio di motivazione, poiché il diniego dell’affidamento sarebbe stato fondato in modo improprio sulla sola pendenza di un procedimento per numerose condotte penali, non definitive e senza adeguata specificazione, trasformando il carico pendente in un indice ostativo automatico; 3) vizio di motivazione e travisamento della prova, perché il tribunale aveva valorizzato come segno di fallimento del percorso rieducativo un procedimento successivo, pur in presenza di un precedente affidamento in prova concluso positivamente; 4) violazione di legge e vizio di motivazione, perché la distanza temporale di oltre vent’anni dai fatti di bancarotta renderebbe illogico il diniego basato sulla necessità di ulteriore osservazione intramuraria, senza adeguata considerazione della funzione rieducativa e degli elementi favorevoli (domicilio, supporto familiare, lavoro).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per carenza di interesse e comunque infondato, osservando che il verbale di udienza dimostrava il pieno contraddittorio tra le parti. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che il carico pendente, per numero e qualità delle contestazioni, costituiva un elemento legittimamente valutabile ai fini della prognosi di pericolosità sociale, insieme ad altri dati negativi non specificamente censurati; ha inoltre ribadito che tali elementi non violano di per sé la presunzione di non colpevolezza, se tratti da atti obiettivi e valutati complessivamente. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, ritenendo logico il giudizio del tribunale secondo cui il positivo esito del precedente affidamento non era stato decisivo, poiché dopo la sua conclusione erano emersi ulteriori fatti penalmente rilevanti. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, perché la doglianza investiva un apprezzamento di merito sulla gradualità del trattamento e sulla necessità di un percorso di osservazione più controllato, motivato in modo sufficiente dal giudice di sorveglianza.

Norme richiamate

  • art. 666 c.p.p.

    Richiamato per censurare il procedimento di sorveglianza e il contraddittorio; la Corte ha ritenuto che il contraddittorio fosse stato rispettato.

  • art. 678 c.p.p.

    Richiamato nel ricorso per contestare il procedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza; la Corte ha escluso la violazione.

  • art. 47 ord. pen.

    Norma base sull’affidamento in prova al servizio sociale; la Corte ha ribadito che la valutazione richiede un esame complessivo della personalità, delle condotte successive e della pericolosità residua.

  • art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen.

    Norma posta a fondamento della richiesta di detenzione domiciliare, dichiarata inammissibile dal tribunale di sorveglianza.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato solo per la sintesi dei motivi di ricorso.

Massime di principio

  • Nel procedimento di sorveglianza, il giudice può valorizzare, ai fini della prognosi di pericolosità sociale e dell’accesso all’affidamento in prova, anche carichi pendenti e informazioni di polizia, purché il giudizio sia complessivo, fondato su elementi obiettivi e non trasformi tali dati in una presunzione automatica e astratta di inidoneità.
  • La presunzione di non colpevolezza non impedisce la considerazione di procedimenti pendenti quando essi siano utilizzati non come prova di responsabilità per il fatto non definitivo, ma come indice prognostico di attuale personalità e pericolosità, unitamente ad altri elementi valutativi.
  • Ai fini dell’affidamento in prova, il positivo esito di una precedente misura non è di per sé decisivo: il giudice può negare il beneficio se fatti successivi mostrano che il percorso rieducativo non ha consolidato una stabile revisione critica e permane una significativa pericolosità residua.
  • La distanza temporale tra il reato per cui è in esecuzione la pena e la decisione sulla misura alternativa non impone automaticamente l’accoglimento della domanda: conta la valutazione attuale e individualizzata della personalità del condannato, del livello di risocializzazione raggiunto e della gradualità del trattamento penitenziario.
  • Le censure che investono la sufficienza e la congruità della motivazione su prognosi trattamentali e misure alternative sono inammissibili o infondate quando richiedono una nuova valutazione di merito, se il giudice di sorveglianza ha esplicitato un percorso argomentativo non manifestamente illogico.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioniBancarotta fraudolenta
RamiEsecuzione penaleProcesso penaleReati fallimentari
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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