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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6310/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Mutalipassi ha impugnato l'ordinanza di conferma del sequestro preventivo impugnando più profili: 1) carenza di prova circa la falsità delle perizie tecniche da lui redatte e mancata motivazione in ordine al dolo; 2) omessa o apparente motivazione sul periculum in mora e mancata valutazione della documentazione bancaria prodotta; 3) vizio per violazione del principio della domanda cautelare, con contestazione della qualificazione del bene sequestrato (prodotto vs profitto) e della portata della richiesta del PM; 4) omissione sulla insussistenza del profitto a carico dell'indagato; 5) trasgressione del criterio di priorità del sequestro nei confronti delle società beneficiarie dei crediti d'imposta prima che delle persone fisiche. In sostanza il ricorrente deduceva che le perizie erano limitate a verifiche ammissibili ai sensi della normativa sui beni immateriali tecnologicamente avanzati (L.232/2016), che le dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza fossero inutilizzabili o irrilevanti e che il decreto fosse privo della necessaria motivazione circa il pericolo di dispersione delle garanzie (periculum in mora).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti esposti e ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale del Riesame e il decreto di sequestro emesso dal GIP di Civitavecchia nella parte relativa ai beni (denaro, beni mobili o immobili) nella disponibilità di Mutalipassi Nicola. Il Collegio ha ritenuto che, sebbene il Tribunale avesse descritto indizi idonei a delineare il fumus commissi delicti (anomalie nelle fatture, discrepanze nei pagamenti, incongruenze sulla disponibilità degli immobili e sulla riferibilità del software ai contratti), il decreto del GIP era invece privo della motivazione minima richiesta in ordine al periculum in mora. La Corte ha affermato che non è ammissibile sostenere che, per i beni sottoposti a confisca obbligatoria, non sia necessaria alcuna motivazione sul pericolo di dispersione; altresì il mero richiamo all'entità del debito erariale non basta a giustificare il periculum. Poiché la motivazione era del tutto carente, il Tribunale del Riesame non poteva integrarla e l'annullamento è stato pronunciato con ordine di dissequestro e restituzione a favore dell'avente diritto, limitatamente a Mutalipassi.

Norme richiamate

  • d.lgs. 74/2000, art. 10‑quater

    Norma che disciplina i reati tributari inerenti l'indebita compensazione e i relativi profili di confisca. La Corte la richiama quale fattispecie oggetto dell'accusa (produzione/uso di crediti d'imposta indebiti) e come riferimento per la quantificazione del profitto/prodotto illecito.

  • d.lgs. 74/2000, art. 2

    Richiamato in relazione alla confisca del profitto del reato; la Corte ricorda che, anche in ipotesi di confisca obbligatoria, deve essere motivato il periculum in mora quando si anticipa l'effetto ablativo prima della definizione del giudizio.

  • Legge 232/2016, art. 1, comma 11

    La norma definisce l'oggetto e i requisiti della perizia tecnica per l'inclusione di software negli elenchi per il credito d'imposta. La Corte interpreta la disposizione come obbligo per il perito di accertare la riferibilità del software al bene per cui si richiede il beneficio, cioè verificare che il software esaminato sia effettivamente quello oggetto dei contratti e fornito dal produttore indicato.

  • codice di procedura penale, art. 321, comma 2

    Norma che disciplina il sequestro preventivo. La Corte richiama l'obbligo di motivazione, con specifico riguardo alla necessità di spiegare il periculum in mora quando si procede a sequestro finalizzato alla confisca.

  • codice penale, art. 240

    Norma sulla confisca (compresa quella per equivalente). La sentenza chiarisce che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede motivazione del pericolo di dispersione quando si anticipa l'effetto ablativo.

  • codice di procedura penale, art. 309

    Norma sui poteri del Tribunale del Riesame in tema di misure cautelari. La Corte specifica che, se la motivazione sul periculum è del tutto omessa nel decreto, il Tribunale non può integrare la motivazione in sede di riesame.

  • codice di procedura penale, art. 324

    Richiamato in relazione ai poteri correttivi del Tribunale; la Corte osserva che l'art. 324 non consente l'integrazione della motivazione quando questa è assente in radice.

  • codice di procedura penale, art. 606, lett. b)

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari per violazione di legge. La Corte ne ricorda l'ambito e la distinzione tra censure di diritto e di merito.

  • codice penale, art. 110

    Richiamato dalla difesa nella censura sulla responsabilità concorrente; la Corte precisa la differenza tra contestare la sussunzione del fatto nella fattispecie astratta (violazione di legge) e contestare la valutazione del quadro indiziario (questione di merito).

Massime di principio

  • Sequestro preventivo finalizzato alla confisca: la motivazione sul periculum in mora è obbligatoria e deve spiegare concretamente perché è necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo; non è sufficiente un generico richiamo all'oggetto della confisca o alla sola entità del debito.
  • Il richiamo all'ammontare del debito erariale o alla maggiore consistenza del profitto non può da solo supplire alla mancanza di motivazione sul rischio di dispersione del patrimonio: il giudice deve indicare elementi concreti che rendano probabile il periculum.
  • Se la motivazione concernente il periculum è del tutto omessa nel decreto di sequestro, il Tribunale del Riesame non può sanare tale carenza integrandola: l'omissione assoluta determina l'illegittimità della misura e l'annullamento senza rinvio.
  • Nel valutare la fondatezza dell'accusa ai fini della misura cautelare (fumus commissi delicti), il giudice deve tenere conto delle risultanze probatorie e delle argomentazioni difensive, ma non gli è richiesto di formare un giudizio definitivo sulla responsabilità; sono sufficienti indizi seri e coerenti.
  • Periti e consulenti tecnici chiamati a certificare beni immateriali destinati a crediti d'imposta (L.232/2016) devono verificare la riferibilità del software ai contratti e al fornitore indicato: limitarsi a esaminare materiale fornito senza verifiche sulla corrispondenza con i rapporti contrattuali può integrare profili di criticità.
  • Nelle vicende di crediti d'imposta già utilizzati, occorre distinguere tra prodotto del reato e profitto: il sequestro deve essere correttamente qualificato e circoscritto (se il credito è già compensato può essere colpito il profitto e non il prodotto in senso stretto).
  • In sede di impugnazione in Cassazione è essenziale incardinare le censure come violazioni di legge o errori di diritto; contestazioni che si limitano a criticare la valutazione delle prove sono, di norma, questioni di merito non adeguate al rimedio di cassazione.

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