Sentenza n. 1709/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima bis) n. -OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto l'impugnazione della sanzione disciplinare della consegna per tre giorni, della decisione sul ricorso gerarchico e del mancato conferimento della qualifica speciale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il militare ha impugnato la sentenza di primo grado deducendo, anzitutto, la violazione dell'art. 1, comma 3, d.P.R. n. 1199/1971, perché il provvedimento sanzionatorio non avrebbe indicato l'autorità competente a decidere sul ricorso gerarchico. Ha inoltre contestato la genericità degli addebiti disciplinari, la violazione delle norme del codice dell'ordinamento militare e dell'art. 3 l. n. 241/1990, il difetto di motivazione e di istruttoria, il travisamento, l'illogicità, la contraddittorietà, l'insussistenza dei fatti, lo sviamento e l'omessa pronuncia sulla violazione dell'art. 732 d.P.R. n. 90/2010. Secondo l'appellante, le contestazioni relative a comportamenti aggressivi, diverbi con il personale e il pubblico e inosservanza delle istruzioni di servizio non sarebbero state sufficientemente circostanziate né supportate da prove concrete. Con un ulteriore motivo ha censurato il mancato conferimento della qualifica speciale, sostenendo che tale diniego fosse illegittimo per violazione dell'art. 1325-quater, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 66/2010, difetto di motivazione e istruttoria, travisamento, illogicità e ingiustizia manifesta. Ha infine formulato una domanda risarcitoria.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR, ritenendo legittimi gli atti impugnati. Quanto al primo motivo, ha rilevato che il provvedimento sanzionatorio indicava il rimedio del ricorso gerarchico ai sensi dell'art. 1366 c.o.m. in relazione all'art. 1 d.P.R. n. 1199/1971 e che, in forza dell'art. 1363 c.o.m., l'organo competente era individuabile nell'autorità gerarchicamente superiore a quella che aveva irrogato la sanzione; la mancata indicazione nominativa non aveva comunque impedito la tempestiva proposizione del ricorso. Quanto alle censure disciplinari, il Collegio ha affermato che l'amministrazione dispone di ampia discrezionalità tecnica nella valutazione della gravità dell'infrazione e nella scelta della sanzione, sindacabile solo per travisamento, manifesta illogicità, evidente sproporzione o abnormità. Nel caso concreto il procedimento aveva rispettato le garanzie procedurali, con contestazione degli addebiti, acquisizione delle difese e delle prove, istruttoria e comunicazione della decisione. Le segnalazioni del responsabile del personale e dell'ambasciatore avevano consentito di ricostruire un quadro comportamentale preciso e concordante. La motivazione per relationem è stata ritenuta sufficiente, poiché dagli atti emergevano i fatti addebitati e il loro contrasto con i doveri del militare. Le condotte contestate integravano la violazione dei doveri di contegno e di salvaguardia della serenità e della buona armonia del reparto previsti dall'art. 732 d.P.R. n. 90/2010 e dall'art. 424 del regolamento generale dell'Arma dei carabinieri. Quanto alla qualifica speciale, il diniego è stato ritenuto atto vincolato: nel periodo valutativo il militare aveva riportato un giudizio "nella media" e una sanzione disciplinare di tre giorni di consegna, sicché mancavano i requisiti legali della qualifica almeno "superiore alla media" e dell'assenza di sanzioni più gravi del rimprovero. Il ricorrente è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 4.800 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 1, comma 3, d.P.R. n. 1199/1971
La comunicazione degli atti soggetti a ricorso ai sensi del presente articolo deve recare l'indicazione del termine e dell'organo cui il ricorso deve essere presentato.
La mancata indicazione nominativa dell'organo competente non determina l'illegittimità quando l'autorità sia agevolmente individuabile mediante la disciplina applicabile e il ricorso sia stato comunque tempestivamente proposto.
artt. 1363, 1364 e 1366 d.lgs. n. 66/2010
Per le sanzioni disciplinari di corpo, l'organo sovraordinato competente a decidere sul ricorso gerarchico è individuato nell'autorità gerarchicamente superiore a quella che ha adottato la sanzione; il rimedio è quello previsto dall'art. 1366 c.o.m. in relazione all'art. 1 d.P.R. n. 1199/1971.
art. 1361 d.lgs. n. 66/2010
Costituisce la base normativa per l'irrogazione della sanzione disciplinare di corpo della consegna.
art. 732 d.P.R. n. 90/2010
Il militare ha l'obbligo di "salvaguardare nell'ambito del reparto la serenità e la buona armonia, anche nell'interesse del servizio".
La disposizione contiene un parametro generale di condotta applicabile anche ai comportamenti tenuti dal militare nei rapporti con il personale delle rappresentanze diplomatiche presso cui presta servizio.
art. 424 del regolamento generale per l'Arma dei carabinieri
La serenità e la buona armonia devono regnare nei reparti anche nell'interesse del servizio. i militari debbono: - mantenere tra di loro un perfetto e costante buon accordo; - usare modi cortesi con qualsiasi cittadino
Specifica i doveri di armonia, buon accordo e cortesia che costituiscono corollario dei doveri generali di contegno del militare.
art. 1325-quater, comma 1, lett. c) e d), d.lgs. n. 66/2010
la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio equivalente; non aver riportato "alcuna sanzione disciplinare più grave del "rimprovero"".
Il possesso di entrambi i requisiti è necessario per il conferimento della qualifica speciale; la mancanza anche di uno solo rende vincolato il diniego.
art. 3 l. n. 241/1990
L'obbligo di motivazione del provvedimento disciplinare è assolto quando risultano i fatti addebitati, il giudizio negativo dell'amministrazione e la connessione logico-giuridica tra responsabilità accertate e sanzione, anche mediante motivazione per relationem.
Massime di principio
- Nelle sanzioni disciplinari di corpo inflitte ai militari, l'autorità competente a decidere il ricorso gerarchico è l'organo gerarchicamente superiore a quello che ha adottato la sanzione; la mancata indicazione nominativa nell'atto non comporta illegittimità se l'autorità è agevolmente individuabile mediante la disciplina applicabile e il ricorso è stato comunque tempestivamente proposto.
- Le valutazioni dell'amministrazione sulla gravità dell'infrazione disciplinare e sulla scelta della sanzione costituiscono esercizio di ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto per travisamento dei fatti, manifesta illogicità, evidente sproporzione, abnormità o palese irrazionalità, senza possibilità di sostituzione della valutazione giudiziale a quella amministrativa.
- Nel procedimento disciplinare militare, l'obbligo di motivazione è assolto quando il provvedimento consente di individuare i fatti storici contestati, il giudizio di disvalore espresso dall'amministrazione e il collegamento tra tali fatti e la violazione dei doveri di servizio; è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo a segnalazioni e atti istruttori, purché il quadro fattuale risulti sufficientemente conoscibile.
- I doveri generali di contegno, correttezza, serenità e buona armonia previsti per il personale militare possono essere violati anche da comportamenti tenuti nei rapporti con i responsabili e il personale di un'altra amministrazione presso cui il militare presta servizio funzionale, quando tali comportamenti ledano il buon andamento dell'attività e il prestigio dell'istituzione di appartenenza.
- Quando la legge richiede, per il conferimento della qualifica speciale, sia una valutazione caratteristica almeno superiore alla media sia l'assenza di sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero, la presenza di un giudizio nella media o di una sanzione di consegna rende vincolato il diniego della qualifica.
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