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Sentenza

Sentenza del 06/05/2015 n. 1879 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

RISCOSSIONE - Credito IVA - Presentazione modello VR - Dichiarazione IVA - Posticipata presentazione - Non rileva - Obbligo restituzione contribuente - Esclusione - Ruolo esecutivo - Illegittimità pretesa - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa restitutoria è stata ritenuta illegittima. La tardiva presentazione della dichiarazione IVA, rispetto al modello VR, non giustifica la richiesta di restituzione quando l’amministrazione abbia comunque verificato preventivamente l’effettiva spettanza del credito e abbia successivamente erogato il rimborso. Di conseguenza, il ruolo emesso per recuperare l’importo rimborsato deve essere annullato.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente contestava la legittimità del ruolo relativo alla restituzione del credito IVA dell’anno d’imposta 2008. Il rimborso era stato richiesto mediante modello VR presentato prima della dichiarazione IVA, ma era stato successivamente erogato dall’amministrazione dopo avere verificato l’effettiva spettanza del credito. L’ente impositore sosteneva invece che la presentazione posticipata della dichiarazione IVA rendesse illegittimo il rimborso, per il venir meno di uno dei presupposti formali richiesti.

Massime di principio

  • La presentazione del modello VR prima della dichiarazione IVA non comporta automaticamente l’obbligo di restituire il rimborso, se l’amministrazione ha verificato l’effettiva spettanza del credito.
  • Quando il rimborso è stato erogato a seguito di un controllo sostanziale dell’amministrazione, una mera irregolarità o inversione temporale negli adempimenti formali non è sufficiente, da sola, a fondare una pretesa restitutoria.
  • L’amministrazione non può recuperare un credito IVA già rimborsato invocando soltanto il mancato rispetto dell’ordine formale degli adempimenti, se il credito risultava effettivamente esistente e spettante.
  • In situazioni analoghe occorre distinguere tra la mancanza sostanziale del credito, che può giustificare il recupero, e una mera irregolarità procedurale non incidente sull’effettività del credito.

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