Cassazione Civile, Ordinanza n. 20776/2025 del 22/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I medici avevano agito per ottenere il riconoscimento del diritto a un'adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione, ovvero il risarcimento del danno per la tardiva attuazione nell'ordinamento interno delle direttive europee che prevedevano un compenso per i medici specializzandi. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per prescrizione e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto violazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE, 76/82, 16/93 e 36/05, degli artt. 4 e 10 del Trattato istitutivo della Comunità europea e degli artt. 2935 e seguenti c.c., sostenendo che la prescrizione decennale non potesse decorrere dal 27 ottobre 1999 perché il diritto sarebbe stato esercitabile solo dopo la piena attuazione della normativa europea, mai intervenuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la sentenza impugnata fosse conforme a un orientamento consolidato secondo cui, per le pretese risarcitorie dei medici specializzandi rimasti esclusi dall'intervento parziale della legge n. 370 del 1999, la prescrizione decennale decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore di tale legge. La Corte ha osservato che i ricorrenti non avevano allegato atti interruttivi della prescrizione nel decennio successivo, sicché la pretesa era correttamente considerata prescritta. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, mentre è stato disposto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato invocato come vizio di violazione e falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la decisione di merito si era conformata a un orientamento consolidato della Corte di cassazione.
art. 2935 c.c.
la Corte richiama il principio secondo cui la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso concreto ha ritenuto che tale momento coincidesse con il 27 ottobre 1999.
artt. 2935 e ss. c.c.
sono stati evocati dai ricorrenti in relazione al decorso della prescrizione della pretesa risarcitoria.
direttive 75/362/CEE e 82/76/CEE
costituiscono la normativa europea tardivamente e incompletamente trasposta nell'ordinamento interno in materia di remunerazione dei medici specializzandi.
artt. 4 e 10 del Trattato istitutivo della Comunità europea
sono stati richiamati dai ricorrenti come parametri della pretesa violazione dell'obbligo di attuazione del diritto europeo.
d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
è indicato come l'atto con cui è stata realizzata la trasposizione interna della disciplina europea, seppur tardiva e incompleta.
art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370
ha riconosciuto una borsa di studio solo ai beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo; per gli esclusi da tale previsione la Corte fa decorrere da questa data la prescrizione della pretesa risarcitoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive sui medici specializzandi, la prescrizione decennale della pretesa decorre dal momento in cui gli aventi diritto acquisiscono la ragionevole certezza che lo Stato non adotterà ulteriori misure di adempimento; tale momento è stato individuato nel 27 ottobre 1999.
- Quando la decisione di merito si conforma a un orientamento di legittimità consolidato, il ricorso per cassazione che solleciti una diversa soluzione senza offrire argomenti nuovi è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
- Chi agisce per il riconoscimento o il risarcimento del diritto alla remunerazione dei medici specializzandi deve allegare e provare anche l'eventuale interruzione della prescrizione; in difetto di atti interruttivi nel periodo rilevante, la domanda va dichiarata prescritta.
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