Sentenza del 19/05/2017 n. 2236 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
TRUST - ISTITUZIONE - Segregazione patrimonio - Tassazione in misura fissa - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il trattamento fiscale dell'istituzione di un trust e, in particolare, se il trasferimento dei beni dal disponente al trustee debba scontare l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale oppure in misura fissa. Il ricorrente sosteneva che il trasferimento producesse esclusivamente un effetto segregativo e non un effettivo arricchimento del trustee, poiché i beni restano vincolati allo scopo del trust.
La decisione
È stato riconosciuto che l'istituzione del trust determina, nell'immediato, soltanto la separazione del patrimonio del disponente e il conferimento della relativa gestione al trustee. Il passaggio dei beni non comporta un trasferimento sostanziale della proprietà né un arricchimento del trustee, essendo presente solo un vincolo di destinazione. Di conseguenza, l'imposta di registro è dovuta in misura fissa e non proporzionale; inoltre, non è dovuta l'imposta catastale, poiché non si verifica una voltura catastale dei beni segregati.
Norme richiamate
Imposta di registro applicabile all'istituzione del trust
L'atto istitutivo e il trasferimento iniziale dei beni al trustee, quando producono soltanto un effetto segregativo e non un arricchimento, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.
Imposta catastale
L'imposta catastale non è dovuta in assenza di una voltura catastale conseguente a un effettivo trasferimento della proprietà dei beni.
Principio della segregazione patrimoniale del trust
I beni conferiti nel trust sono separati dal patrimonio del disponente e sottoposti alla gestione del trustee secondo la finalità del trust; tale segregazione, da sola, non equivale a un trasferimento imponibile proporzionalmente.
Massime di principio
- Nel trust, il conferimento iniziale dei beni al trustee non implica necessariamente un trasferimento imponibile in misura proporzionale: occorre verificare se vi sia un effettivo arricchimento o soltanto un vincolo di destinazione.
- L'imposizione proporzionale tende a essere collegata al momento in cui si realizza un trasferimento effettivo e definitivo della ricchezza, normalmente a favore dei beneficiari, non alla mera istituzione del trust.
- La segregazione patrimoniale e il trasferimento della gestione al trustee non comportano, di per sé, un trasferimento sostanziale della proprietà economica dei beni.
- Per applicare la tassazione fissa è necessario che l'atto non produca immediatamente un'attribuzione patrimoniale definitiva e che il trustee non consegua un vantaggio personale sui beni segregati.
- La tassazione concreta dipende comunque dalla struttura del trust, dagli effetti dell'atto e dall'eventuale successivo trasferimento dei beni ai beneficiari.
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