Sentenza n. 6943/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 07319/2020, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato in parte irricevibili e per il resto infondati i ricorsi contro il diniego di nulla osta del Parco regionale per interventi di manutenzione e ripristino funzionale di un compendio produttivo
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva chiesto all’Ente Parco il nulla osta per opere di manutenzione ordinaria e ripristino funzionale di un complesso produttivo dismesso sito nell’area dell’Appia Antica. Il nulla osta era stato negato ritenendo l’intervento incompatibile con la disciplina vincolistica dell’area e richiamando il rigetto dell’istanza di condono edilizio relativa ai manufatti. Il TAR aveva ritenuto tardive le censure riferite al condono, assumendo che il procedimento fosse stato definito negativamente nel 2014, e aveva comunque respinto le ulteriori doglianze. In appello la società ha dedotto: violazione del contraddittorio e del giusto processo per l’introduzione tardiva di nuovi argomenti difensivi da parte dell’Ente Parco; erronea assunzione quale presupposto della decisione del precedente diniego di condono; violazione dei limiti della giurisdizione, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del diritto di difesa; erronea dichiarazione di irricevibilità dei motivi aggiunti; difetto e integrazione postuma della motivazione; violazione della disciplina regionale e paesaggistica dell’area, dell’art. 32 della l. n. 47/1985 e dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990. Nel corso del giudizio è emerso che le note del 2014 avevano natura interlocutoria e che il diniego di condono era stato adottato nel 2020, poi annullato dal TAR per mancata acquisizione del parere della Soprintendenza. A seguito dell’annullamento il procedimento di condono era stato riavviato e risultava ancora pendente.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il primo motivo: le difese dell’Ente Parco non avevano introdotto fatti o argomenti realmente nuovi, ma si limitavano a esplicitare elementi già desumibili dagli atti, senza pregiudizio per il diritto di difesa. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la sentenza di primo grado aveva erroneamente assunto come definitivo un diniego di condono del 2014 che, alla luce delle successive pronunce, aveva natura interlocutoria. Il diniego effettivo, adottato nel 2020, era stato annullato per mancata acquisizione del parere della Soprintendenza; di conseguenza il procedimento di condono era stato riavviato e non poteva considerarsi definitivamente concluso. È quindi venuto meno il presupposto della statuizione del TAR che aveva dichiarato irricevibili le censure contro il condono. Il giudice ha precisato che Roma Capitale dovrà definire nuovamente il procedimento di sanatoria ai sensi dell’art. 35 della l. n. 47/1985, acquisendo il parere delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli ai sensi dell’art. 32 e verificando la preesistenza dei vincoli rilevanti ai sensi dell’art. 33. L’amministrazione dovrà inoltre rideterminarsi sulle istanze relative alle opere oggetto del giudizio, considerando il complessivo contesto vincolistico dell’area. Il terzo e il quarto motivo sono stati assorbiti. L’appello è stato pertanto accolto parzialmente, con compensazione delle spese del doppio grado.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Disciplina il preavviso di rigetto comunicato alla società nell’ambito del procedimento per il rilascio del nulla osta.
art. 2 c.p.a.
il processo amministrativo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo previsto dall'articolo 111, primo comma, della Costituzione
Il Consiglio di Stato ha escluso la violazione del contraddittorio perché le difese contestate non avevano introdotto elementi innovativi, ma avevano esplicitato contenuti già ricavabili dagli atti.
art. 105 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Invocato dall’appellante per ottenere l’annullamento con rinvio della sentenza di primo grado; il Consiglio di Stato non ha disposto il rinvio.
art. 32 l. 47/1985
fatte salve le fattispecie previste dall’articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso
Il rilascio della sanatoria per opere su immobili vincolati richiede il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
art. 33 l. 47/1985
posti prima della esecuzione delle opere stesse
Occorre verificare se i vincoli rilevanti preesistessero alla realizzazione delle opere, poiché tale circostanza incide sulla possibilità di sanatoria.
art. 35 l. 47/1985
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Costituisce la base normativa per la riedizione e definizione del procedimento di condono edilizio riavviato dopo l’annullamento del diniego.
art. 30, comma 7, d.P.R. 380/2001
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato nella vicenda connessa relativa all’accertamento della lottizzazione abusiva.
art. 30, comma 8, d.P.R. 380/2001
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato in relazione all’eventuale acquisizione dell’area al patrimonio comunale conseguente all’accertamento della lottizzazione abusiva.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo richiamato come presupposto viene successivamente riconosciuto come interlocutorio o viene annullato, non può fondare una decisione giurisdizionale che dichiari tardive le censure rivolte contro quel presupposto come se fosse definitivo.
- L’annullamento del diniego di condono edilizio determina la necessità di rieditare il procedimento e impedisce di considerare definitivamente definita la domanda di sanatoria, fino all’adozione di un nuovo provvedimento conforme alle indicazioni giudiziali.
- Per le opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo, il rilascio del titolo edilizio in sanatoria è subordinato al parere favorevole dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo, salvo le ipotesi disciplinate dall’art. 33 della l. n. 47/1985.
- Ai fini dell’applicazione dell’art. 33 della l. n. 47/1985, l’amministrazione deve accertare in concreto la preesistenza del vincolo rispetto alla realizzazione delle opere; tale verifica incide sulla possibilità stessa di definire favorevolmente il procedimento di sanatoria.
- Le difese depositate nel processo amministrativo non violano il contraddittorio quando si limitano a esplicitare o valorizzare elementi fattuali e valutazioni già desumibili dagli atti di causa, senza introdurre una nuova causa petendi o nuovi fatti decisivi.
- Quando il diniego di nulla osta è collegato a un procedimento di condono ancora pendente o da rieditare, l’amministrazione competente deve rivalutare sia la domanda di sanatoria sia l’istanza di nulla osta alla luce dell’intero quadro dei vincoli incidenti sull’area.
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