Cassazione Penale, Sentenza n. 47666/2024 del 31/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva respinto l'appello proposto da Mancusi contro l'ordinanza del GIP di Torre Annunziata che aveva disposto la sospensione dall'ufficio di Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri per 8 mesi per i reati di falso ideologico (capi n. 2 e 4) e depistaggio (capi n. 3 e 5). Il ricorrente è accusato, quale comandante del NOR di Torre Annunziata, di avere redatto un'annotazione di servizio e un verbale di spontanee dichiarazioni falsi per omissione, omettendo il coinvolgimento del carabiniere Ciro Vitiello (capo n. 2), di avere redatto una relazione di servizio ideologicamente falsa (capo n. 4) e, con tali condotte, di avere impedito, ostacolato e sviato le indagini (capi n. 3 e 5). I motivi di ricorso denunciavano: 1) vizio di difetto di motivazione in ordine alla mancanza della gravità indiziale, con contestata valutazione delle intercettazioni, delle dichiarazioni dei concorrenti e delle dichiarazioni del maggiore Rinaldi; 2) violazione di legge per aver trascurato il regolamento dell'Arma che attribuirebbe al maggiore Rinaldi l'obbligo di verifiche e redazione di rapporto, facendo ricadere sul ricorrente solo l'obbligo di segnalazione informale; 3) violazione di norme processuali per mancata valutazione della documentazione depositata (in particolare la normativa interna dell'Arma).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi proposti: - Sul primo motivo la Corte ha statuito che, nel giudizio di legittimità sulle misure cautelari personali, non è consentita una rinnovata valutazione del merito probatorio salvo casi di manifesta illogicità; ha ritenuto invece che il Tribunale avesse fornito adeguata motivazione circa la gravità indiziale, valorizzando le intercettazioni (che indicano la consapevolezza del ricorrente e la volontà di risolvere la questione all'interno dell'Arma) e la loro conferma con altre prove, quali le dichiarazioni di Luciano Ingenito (che aveva indicato il coinvolgimento di Vitiello e poi omesso tale riferimento nelle spontanee dichiarazioni) e le dichiarazioni dei carabinieri intervenuti (che hanno riferito di indicazioni del ricorrente di omettere il coinvolgimento di Vitiello). - I secondi e terzi motivi sono stati ritenuti inammissibili in quanto reiterativi delle censure già valutate e respinte dal Tribunale del riesame; la Corte ha osservato che l'eventuale omissione o concorso del superiore (Maggiore Rinaldi) non esclude la responsabilità del ricorrente che aveva comunque dato indicazioni illecite e redatto una falsa annotazione di servizio. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per la sintesi dei motivi di ricorso; utilizzata per conformare la ricostruzione sintetica dei motivi nel procedimento di cassazione
art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen.
Richiamata in relazione all'obbligo del giudice di motivare adeguatamente la sussistenza della gravità indiziale; la Corte ha verificato che il Tribunale abbia dato conto delle ragioni che giustificano la misura cautelare
art. 197-bis cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alle dichiarazioni rese da Luciano Ingenito; le dichiarazioni ex art. 197-bis sono state valutate come elemento probatorio che conferma il quadro indiziario
Regolamento dell'Arma dei Carabinieri
Richiamato dalla difesa per sostenere l'obbligo di verifica e rapporto a carico del comandante di compagnia (Maggiore Rinaldi) e l'esclusione di oneri ulteriori per il comandante di unità inferiore; la Corte ha comunque ritenuto che l'osservanza formale del regolamento non escluda automaticamente la responsabilità penale quando il comandante di unità inferiore abbia dato indicazioni illecite e redatto documenti falsi
Massime di principio
- In sede di cassazione contro misure cautelari personali la Corte non può rinnovare liberamente la valutazione del merito probatorio: le censure sulla valutazione delle prove sono ammissibili solo se mirano a far emergere manifesta illogicità o contraddizione nella motivazione del giudice di merito
- Intercettazioni telefoniche, se valutate con logica e corroborate da altri elementi (dichiarazioni, atti formali), possono costituire base adeguata per ritenere la gravità indiziale
- La presenza di un regolamento interno che attribuisce compiti a diversi livelli gerarchici non esclude automaticamente la responsabilità penale di chi compie atti falsi o dà indicazioni illecite: l'ottemperanza formale a procedure interne va valutata con riferimento ai fatti concreti e all'eventuale condotta dolosa
- Motivi già esaminati e respinti dal giudice di merito, se riproposti in cassazione senza nuovi elementi, sono in genere inammissibili come meri reiterativi
- Il rigetto del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47613/2024 del 31/12/2024
- Sentenza penale · 31 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47616/2024 del 31/12/2024
- Sentenza penale · 31 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47617/2024 del 31/12/2024
- Sentenza penale · 31 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47618/2024 del 31/12/2024
- Sentenza penale · 31 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47619/2024 del 31/12/2024
- Sentenza penale · 31 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47620/2024 del 31/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →