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Sentenza

Sentenza n. 3357/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202508038

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera del CSM di mancata conferma e mancata proroga nell’incarico di giudice ausiliario della Corte di appello di Napoli, successive delibere di non luogo a provvedere sulle conferme delle prime tre annualità e decreto presidenziale di assegnazione di altro giudice ausiliario

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha chiesto la riforma della sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro gli atti con cui il CSM aveva negato la conferma per la quarta annualità e la proroga dell’incarico di giudice ausiliario, nonché contro le successive delibere di non luogo a provvedere sulle conferme relative alle prime tre annualità e contro il decreto di assegnazione di altro giudice ausiliario. Ha dedotto, anzitutto, l’omessa pronuncia e il difetto di motivazione della sentenza di primo grado e degli atti impugnati, sostenendo che non sarebbero state adeguatamente considerate le condizioni di salute, le esigenze assistenziali familiari, la situazione organizzativa della Corte d’appello, la produttività degli altri giudici ausiliari, i precedenti pareri favorevoli del Consiglio giudiziario e la contraddizione tra le valutazioni positive precedenti e il parere negativo del Presidente facente funzioni. Ha inoltre dedotto illogicità, irragionevolezza e disparità di trattamento, sostenendo che la mancata conferma sarebbe stata fondata essenzialmente sul mancato raggiungimento della soglia di novanta procedimenti annui, senza una concreta verifica della possibilità di raggiungerla e senza una valutazione globale del quadriennio. Con i motivi aggiunti ha censurato le delibere di non luogo a provvedere sulle prime tre conferme annuali, lamentando la loro tardività, la violazione della disciplina sul computo degli anni dalla presa di possesso, l’illegittima subordinazione della valutazione delle annualità precedenti alla mancata conferma della quarta annualità e la mancata considerazione della pendenza del giudizio contro tale mancata conferma. Ha infine dedotto l’illegittimità derivata del decreto con cui era stato assegnato altro giudice ausiliario alla sezione civile.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto adeguatamente istruita e motivata la delibera del CSM, rilevando che dagli atti emergevano una produttività costantemente inadeguata, un numero di sentenze nettamente inferiore allo standard previsto, ritardi assai rilevanti nel deposito delle motivazioni e gravi carenze qualitative nella redazione delle sentenze e nella capacità di cogliere i profili decisivi delle controversie. La relazione del Presidente facente funzioni è stata ritenuta coerente e in continuità con le precedenti relazioni negative, sicché non è stata ravvisata alcuna contraddizione. I precedenti pareri favorevoli del Consiglio giudiziario non sono stati considerati decisivi, anche perché non motivati e comunque non idonei a superare le criticità risultanti dall’istruttoria. È stata respinta anche la censura di disparità di trattamento, poiché l’appellante non ha provato l’assoluta identità delle situazioni poste a confronto, comprensiva non solo della produttività, ma anche dell’entità dei ritardi e dell’esistenza di analoghe relazioni negative. Il giudice ha escluso la sovrapposizione tra procedimento di conferma annuale e procedimento di proroga: il primo riguarda l’attività svolta nel singolo anno, mentre il secondo considera l’intero percorso professionale. La documentazione sanitaria prodotta non attestava impedimenti assoluti tali da rendere irragionevole la valutazione negativa. La censura relativa alla tardiva valutazione delle prime tre annualità è stata dichiarata inammissibile per carenza di lesività, poiché nel periodo di attesa l’appellante aveva continuato a svolgere l’incarico e a percepire l’indennità. È stata inoltre ritenuta infondata, poiché la mancata conferma aveva già determinato la cessazione dall’incarico e rendeva priva di utilità la valutazione delle annualità precedenti; le relative procedure erano autonome e l’esito favorevole delle precedenti conferme non avrebbe impedito una valutazione negativa della quarta annualità o del complessivo percorso ai fini della proroga. La pendenza del giudizio contro la mancata conferma non impediva l’adozione degli atti conseguenti, in assenza di una misura cautelare sospensiva, essendo l’atto presupposto pienamente efficace. Ne è derivata anche l’infondatezza dell’illegittimità derivata del decreto di assegnazione di altro giudice ausiliario. Le spese del grado sono state compensate per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 71 d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla l. 9 agosto 2013, n. 98

    La disciplina dell’incarico di giudice ausiliario costituisce il riferimento normativo per le procedure di conferma e proroga dell’incarico.

  • art. 67 d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla l. 9 agosto 2013, n. 98

    È richiamato quale fondamento della disciplina del procedimento di proroga dell’incarico, autonomo rispetto alle singole conferme annuali.

  • art. 68, comma 2, d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla l. 9 agosto 2013, n. 98

    È richiamato in relazione all’indennità spettante ai giudici ausiliari per i provvedimenti con cui definiscono i processi.

  • art. 190 c.p.p.

    È richiamato quale parametro dei termini di deposito delle sentenze, il cui superamento significativo è stato valorizzato nella valutazione negativa della professionalità.

  • art. 112 c.p.c.

    È stato invocato dall’appellante per denunciare l’omessa pronuncia sui motivi aggiunti; la censura non è stata accolta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi della parte.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato a tutela dei dati personali relativi alla salute e degli altri dati identificativi.

  • art. 14, comma 5, circolare consiliare del 24 ottobre 2014

    La valutazione negativa di una singola annualità può determinare immediatamente la cessazione dall’incarico.

  • art. 15, circolare consiliare del 24 ottobre 2014

    La conferma ha ad oggetto l’attività svolta in ciascun anno e viene decisa nell’ambito di procedimenti distinti, il cui esito può essere diverso.

  • art. 13, circolare consiliare del 24 ottobre 2014

    Il procedimento di proroga è autonomo rispetto alle conferme annuali e comporta la valutazione dell’intero percorso professionale.

  • art. 18, comma 2, circolare consiliare del 24 ottobre 2014

    Ai giudici ausiliari è attribuita una indennità onnicomprensiva, da corrispondere ogni tre mesi, di duecento euro per ogni provvedimento che definisce il processo, anche in parte o nei confronti di alcune delle parti, a norma dell’articolo 68, comma 2, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, con legge 9 agosto 2013, n. 98.

    La prosecuzione dell’incarico e la percezione dell’indennità durante il periodo di attesa hanno escluso la lesività della tardiva valutazione delle precedenti annualità.

Massime di principio

  • La valutazione negativa dell’attività di un magistrato onorario può legittimamente fondarsi sul dato complessivo della produttività, sui ritardi nel deposito dei provvedimenti e sulla qualità delle motivazioni, quando tali elementi risultino da una documentazione istruttoria coerente e convergente.
  • Il mancato raggiungimento dello standard quantitativo di produttività non deve essere valutato in modo meramente aritmetico, ma può concorrere con ritardi significativi e carenze qualitative a dimostrare l’inadeguatezza in termini di laboriosità e diligenza.
  • La conferma annuale e la proroga dell’incarico di un magistrato onorario sono procedimenti autonomi: la conferma riguarda la singola annualità, mentre la proroga richiede la valutazione dell’intero percorso professionale; l’esito favorevole delle annualità precedenti non preclude una valutazione negativa dell’annualità successiva o del complessivo servizio.
  • La disparità di trattamento è configurabile soltanto in presenza di situazioni di fatto identiche o totalmente sovrapponibili; chi la deduce deve dimostrare non solo analoghi livelli quantitativi di produttività, ma anche la sostanziale equivalenza dei ritardi e delle valutazioni qualitative espresse dagli organi competenti.
  • La tardiva conclusione di un procedimento di conferma annuale è priva di lesività quando l’interessato, nelle more, abbia continuato a svolgere l’incarico e a percepire il relativo trattamento economico, senza che il ritardo abbia inciso negativamente sulla sua posizione professionale o patrimoniale.
  • La pendenza di un ricorso contro un atto presupposto non impedisce all’amministrazione di adottare gli atti consequenziali quando l’atto presupposto sia ancora efficace e non sia stato sospeso in sede cautelare.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoAppelloLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneSopravvenuta carenza di interesse

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