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Sentenza

Sentenza n. 13927/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - degli esiti delle prove preselettive aventi ad oggetto “Concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento dei Dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali di cui al Decreto Ministeriale n.194 del 13 ottobre 2022 – Lombardia”, resi noti in data 23/05/2024, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella parte in cui escludono gli odierni ricorrenti dall’accesso alle successive prove scritte; - degli esiti delle prove preselettive aventi ad oggetto “Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali della Lombardia – Esiti della prova preselettiva”, resi noti con l’avviso n. 26652 del 27/05/2024, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR Lombardia, nella parte in cui escludono gli odierni ricorrenti dall’accesso alle successive prove scritte e con il quale viene comunicata la soglia di sufficienza; - dell’avviso n. 28206 del 04/06/2024 a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR Lombardia, con il quale si rende nota la possibilità di visionare la propria prova preselettiva; - dell’elenco degli ammessi alla prova scritta a seguito del superamento delle prove preselettive con esclusione dei ricorrenti; - dei predetti esiti nella parte in cui riconoscono ai ricorrenti il punteggio insufficiente ai fini dell’accesso alla successiva prova scritta; - delle modalità di svolgimento della prova preselettiva, svoltasi in data 23/05/2024 per le ragioni individuate successivamente in punto di diritto. - di tutti i verbali, gli atti ed i provvedimenti di valutazione e di svolgimento della prova preselettiva, nella parte in cui riconoscono illegittimamente come insufficiente il punteggio conseguito dai ricorrenti; - ove occorra dell’avviso prot. n. 0100797 avente data 3 luglio 2024 a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito nella parte in cui prevede le sessioni suppletiva del Concorso di cui al prot. n. 2788 del 18.12.2023; - dell’avviso n. 33527 del 04/07/2024, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR Lombardia, con il quale si fornisce comunicazione dell’avviso prot. n. 0100797 del 3 luglio 2024 a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito con il quale sono previste le suppletive della prova preselettiva; - dell’avviso n. 34929 del 12/07/2024, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR Lombardia, avente ad oggetto “DDG n. 2788 del 18 dicembre 2023, relativo a “Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali” – Prova preselettiva suppletiva - convocazione e sede”, con il quale viene comunicata la sede presso cui si terranno le prove suppletive preselettive; - di ogni altro ed eventuale avviso di svolgimento delle prove suppletive se intese in senso escludente per gli odierni ricorrenti e di ogni altro atto o avviso di esclusione delle parti istanti a seguito del mancato superamento della prova scritta; - di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o connessi in via gradata e pertanto: il bando di concorso di cui al prot. n. 2788/2023, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il Personale scolastico, ed avente ad oggetto “Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali”, ivi comprese tutte le tabelle e gli allegati, nella parte in cui è prevista la soglia di sufficienza diversa da regione in regione in base al numero dei partecipanti, nonché laddove non considera sufficiente il punteggio degli odierni ricorrenti ed omette di rendere nota la banca data da cui sono stati individuati i quiz oggetto della prova preselettiva, nonché per le altre ragioni articolate in via gradata nei successivi motivi di diritto; - dei quiz somministrati in data 23/05/2024 e della rispettiva banca dati ai fini dello svolgimento della prova preselettiva del concorso ad oggetto; - ove occorra, degli ulteriori atti presupposti, in particolare: del regolamento n. 194/2022, a firma del Ministero dell’Istruzione di concerto con il Ministero per la Pubblica Amministrazione e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente ad oggetto “Regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, ivi compresi gli allegati e le rispettive tabelle; - degli atti di formazione del Comitato tecnico-scientifico, ivi compresa l’eventuale vidimazione e somministrazione nonché formulazione dei quiz concernenti la prova preselettiva; - di tutti gli atti concernenti il procedimento di formazione, somministrazione e convalida dei quiz. - degli eventuali atti, dal protocollo sconosciuto, di insediamento, riunione e deliberazione del Comitato tecnico scientifico nei limiti dell’interesse; - di ogni eventuale decisione e valutazione, dal protocollo sconosciuto, della Commissione esaminatrice; - di tutti i quiz formulati per la prova preselettiva ivi compresi quelli somministrati alle parti istanti ed ivi compresa la banca dati dei quiz; - dell’avviso n. 62313/2024, a firma del MIM, pubblicato sul sito istituzionale, ed avente ad oggetto il calendario “Concorso per titolo ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali-ai sensi del DM n. 13 ottobre 2022 n. 194 calendario prova preselettiva”; - delle istruzioni dei candidati per lo svolgimento della prova preselettiva e se intese in senso lesivo; - dell’avviso n. 5914/2024, a firma del MIM, pubblicato sul sito istituzionale, ed avente ad oggetto la costituzione delle Commissioni giudicatrici; - ove occorra dell’avviso n. 1595/2024 avente ad oggetto la costituzione della Commissione giudicatrice da parte dell’USR Lombardia; - ove occorra, dell’avviso n. 27635 del 31/05/2024 a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR Lombardia, con il quale veniva attivata la procedura di interpello per l’integrazione delle Commissione esaminatrice; - di ogni eventuale rettifica degli esiti, della Commissione, del Comitato tecnico scientifico ed anche dei quiz, ove esistenti e dal protocollo non conosciuto, e se intesi in senso lesivo; - di qualunque atto o delibera o provvedimento anche non conosciuto che abbia disposto l’incarico a soggetti esterni, ivi compreso il Cineca, per la formulazione dei quiz da somministrare ai candidati; ed ove occorra, se lesivo e rilevante, la comunicazione, dal protocollo sconosciuto, tramite cui il Ministero ha comunicato la consegna dei test preselettivi da parte del Cineca; - dei dati rilevati a mezzo del sistema informativo del Ministero dell’istruzione e del merito, in ordine al numero dei posti da mettere a concorso; - ove occorra di tutti gli avvisi concernenti lo svolgimento delle prove anche scritte, se intesi in senso lesivo per le parti ricorrenti, ivi compresi i provvedimenti ed i verbali di formazione e valutazione della Commissione e del Comitato; - di ogni altro avviso riferito alla procedura ad oggetto, anche non conosciuto, se inteso in senso escludente; nonché di ogni eventuale altro atto, esito o provvedimento di esclusione anche redatto in formato digitale ed informatico nella parte in cui è prevista l’esclusione della ricorrente dalle prove scritte in ragione del punteggio conseguito; - degli elenchi di abbinamento dei candidati in riferimento alla sede di svolgimento delle prove preselettive e scritte; - della batteria di quiz e della banca dati, ivi compresi i Quadri di riferimento pubblicati per lo svolgimento della prova preselettiva. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 11\12\2024 per l’annullamento: - del calendario delle prove scritte, di cui al prot. n. 155157 del 02/10/2024, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, pubblicato sul sito istituzionale del MIM, nonché sul portale inPA, nella parte in cui sono state indette le prove scritte, per la data del 30/10/2024, del Concorso ordinario per dirigenti scolastici, con ingiusta esclusione degli odierni ricorrenti; - delle istruzioni per i candidati in riferimento alla predetta prova scritta, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, pubblicate in data 02/10/2024 sul sito istituzionale del MIM, nonché sul portale inPA; - ove occorra dei quadri di riferimento per la prova scritta, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, pubblicati in data 02/10/2024 sul sito istituzionale del MIM, nonché sul portale inPA; - di tutti i verbali, le griglie, ed i provvedimenti tramite cui sono state definite le votazioni per il superamento delle prove scritte, nella parte in cui escludono gli odierni ricorrenti; - ove occorra degli elaborati e delle tracce assegnate alle prove scritte nella parte in cui escludono gli odierni ricorrenti; - degli avvisi pubblicati dagli uffici scolastici e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in riferimento allo svolgimento della prova scritta, nella parte in cui escludono i ricorrenti; - degli avvisi tramite cui sono state estratte le lettere delle successive prove orali, nonché sono state indicate le sedi e le modalità organizzative per lo svolgimento della prova scritta del Concorso ordinario per dirigenti scolastici; - ove esistenti, gli elenchi dei candidati che hanno superato la prova scritta e sono stati ammessi agli orali e dei relativi decreti di approvazione; - di ogni eventuale rettifica, anche dal protocollo non conosciuto, in riferimento alle modalità di svolgimento della prova scritta ivi compresi i relativi esiti, se intesi in senso escludente per gli istanti; - di ogni altro atto presupposto consequenziale e connesso, ivi compresi, in quanto atti endoprocedimentali, il novero dei candidati che hanno sostenuto la gravata prova scritta, nella parte in cui non sono compresi gli odierni istanti; - dell’avviso adottato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per l’individuazione dell’abbinamento candidati/aule, e in particolare della nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia prot. n. 54119 dell’11.10.2024; Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 13\5\2025 per l’annullamento: - degli elenchi dei candidati che hanno superato la prova scritta del Concorso ordinario per Dirigenti Scolastici per la regione Lombardia, come pubblicati sul sito istituzionale dell’USR Lombardia, nonché dei relativi allegati, ivi compresi il relativo decreto di approvazione, nella parte in cui escludono i ricorrenti dall’accesso alle successive prove orali, pubblicati con il gravato decreto n. 12192 del 07/03/2025, a firma dell’USR Lombardia, nonché di ogni eventuale rettifica; - dell’avviso prot. n. 14656 del 20/03/2025, a firma dell’USR Lombardia, con il quale veniva pubblicato il calendario di convocazione della prova orale, nella parte in cui esclude gli odierni ricorrenti; - della nota prot. n. 73646 del 26/03/2025, a firma dell’USR Lombardia, con il quale si rendeva nota la pubblicazione delle tracce relative alla prova scritta della procedura concorsuale, nella parte in cui esclude gli odierni ricorrenti; - dell’avviso prot. n. 15893 del 27/03/2025, a firma dell’USR Lombardia, con il quale si dava avviso della possibilità di consultare le tracce della prova scritta, nella parte in cui esclude gli odierni ricorrenti; - dell’avviso prot. n. 17325 del 03/04/2025, a firma dell’USR Lombardia, con il quale si dava comunicazione dell’orario di inizio delle prove orali per il concorso ad oggetto per la regione Lombardia, nella parte in cui esclude gli odierni ricorrenti; - delle convocazioni dei candidati alla prova orale nella regione di interesse, ivi compresi i relativi allegati, in relazione al predetto concorso, ove non sono contemplati gli odierni ricorrenti; - di ogni altro avviso di convocazione dei candidati alla prova orale, anche dal protocollo non conosciuto, se intesi in senso lesivo nei confronti dei ricorrenti, ivi compreso ogni decreto di rettifica; - degli elenchi dei candidati che hanno superato la prova orale ove esistente anche da protocollo non conosciuto, nella parte in cui escludono gli odierni ricorrenti; - degli atti presupposti tra cui i quadri di riferimento per la prova orale, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, prot. n. 215036/2024, ove intesi in senso escludente; - dell’integrazione ai quadri di riferimento per la prova orale, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, prot. n. 15551/2025, se intesi in senso escludente; - di ogni atto di rettifica e nomina della Commissione giudicatrice; - di tutti i verbali di valutazione delle prove scritte, degli esiti dei ricorrenti a seguito delle gravate prove scritte, delle tracce assegnate, delle votazioni e valutazioni attribuite alle parti istanti, delle relative griglie di valutazione, dei quadri della prova scritta, e di ogni altro atto di formazione dei gravati provvedimenti nella parte in cui esclude gli odierni ricorrenti; - di ogni altro atto eventualmente scaturito dall’istanza di accesso e consegnate alle parti ricorrenti; - delle tracce assegnate ai ricorrenti e della relativa valutazione durante la prova scritta; - delle griglie di valutazione e dei quadri di riferimento per la prova scritta, ove intesi in senso escludenti; - di tutti i verbali, gli atti ed i provvedimenti di valutazione e di svolgimento della prova scritta, nella parte in cui riconoscono illegittimamente come insufficiente il punteggio conseguito dai ricorrenti; - ove occorra di ogni provvedimento con il quale è comunicata la sede presso cui si terranno le prove orali, con esclusione dei ricorrenti; - di ogni altro ed eventuale avviso di svolgimento delle prove scritte e orali se intesi in senso escludente per le odierne parti ricorrenti e di ogni altro atto o avviso di esclusione a seguito del mancato superamento della prova scritta. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 25\9\2025 per l’annullamento: - delle graduatorie di merito per la regione Lombardia, di cui al gravato decreto prot. n. 807 del 30/06/2025, aventi ad oggetto gli esiti del Concorso ordinario per dirigenti scolastici, a firma del MIM – USR Lombardia, ivi compresi i relativi allegati, nella parte in cui non compaiono gli odierni ricorrenti; - di qualunque altra rettifica delle graduatorie di merito per la regione Lombardia, ivi compresi gli allegati ed il relativo decreto di approvazione, nella parte in cui escludono i ricorrenti; - dell’avviso di cui al prot. n. 32854 del 30/06/2025, a firma dell’USR Lombardia, con il quale sono stati pubblicati i criteri di valutazione della prova scritta ed orale; - dei verbali di valutazione delle prove orali, delle griglie, delle votazioni attribuite ai candidati e di tutti gli atti di formazione delle impugnate graduatorie, ivi comprese quelle provvisorie ove esistente e del relativo decreto di approvazione, nella parte in cui non sono presenti le parti istanti in riferimento alla regione di interesse; - nonché dell’avviso di cui al prot. n. 43664 del 20/08/2025, a firma dell’USR Lombardia, tramite cui sono stati convocati per l’avvio della procedura di assegnazione di sede i vincitori del concorso di cui all’oggetto, nella parte in cui non sono ricompresi gli odierni ricorrente; - del decreto di cui al prot. n. 1725 del 20/08/2025, a firma dell’USR Lombardia, e del relativo allegato, tramite cui sono assegnate le sedi ai vincitori del concorso di cui all’oggetto, nella parte in cui sono esclusi gli odierni istanti; - del decreto di cui al prot. n. 1878 del 27/08/2025, a firma dell’USR Lombardia, e del relativo allegato, relativamente allo scorrimento delle assegnazioni, nella parte in cui è inteso in senso escludente; - del decreto di cui al prot. n. 2032 del 03/09/2025, a firma dell’USR Lombardia, e del relativo allegato, relativamente all’ulteriore scorrimento delle assegnazioni, nella parte in cui non sono presenti gli odierni ricorrenti; - ove occorra, del decreto ministeriale n. 155 dell’01/08/2025, e dei relativi allegati, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, avente ad oggetto l’assunzione dei dirigenti scolastici, nella parte in cui sono esclusi gli odierni ricorrenti; - nonché di ogni decreto, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito e/o dell’USR Lombardia, e dei relativi allegati, nella parte in cui sono assunti i vincitori del concorso per dirigenti scolastici, fatta eccezione per gli odierni ricorrenti.

Giustizia amministrativa202408159

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esiti della prova preselettiva, atti della prova scritta e orale, graduatorie e successivi atti della procedura concorsuale per dirigenti scolastici nella regione Lombardia, nella parte in cui escludono i ricorrenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti avevano conseguito nella prova preselettiva 35/50 o un punteggio superiore, ma inferiore alla soglia determinatasi per la Lombardia, pari a 36/50, e contestavano la loro esclusione dalla prova scritta e dagli sviluppi successivi della procedura. Deducevano: l'illegittimità della pubblicazione dei quadri di riferimento soltanto circa trentasei ore prima della prova, per violazione della lex specialis, del d.m. n. 194/2022, dei principi di buon andamento, trasparenza, favor partecipationis e giusto procedimento, nonché per illogicità, travisamento, carenza di motivazione e di istruttoria; l'illegittimità della mancata pubblicazione preventiva della banca dati dei quiz; l'impossibilità di verificare la composizione e l'attività del Comitato tecnico-scientifico e la validazione dei quesiti; l'illegittimità del sistema di determinazione della soglia di accesso, variabile tra le regioni nonostante l'unicità del bando, con violazione dei principi di uguaglianza, meritocrazia e ragionevolezza; l'illegittimità della distribuzione regionale dei posti e della relativa soglia, nonché della determinazione del numero dei posti messi a concorso. Con i motivi aggiunti hanno esteso l'impugnazione agli atti sopravvenuti della prova scritta, della prova orale, delle graduatorie di merito e delle assegnazioni delle sedi, deducendo illegittimità derivata. Il Ministero ha eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso collettivo.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e tutti i motivi aggiunti, compensando integralmente le spese. In rito ha rilevato l'inammissibilità del ricorso collettivo, osservando che ciascun ricorrente, mirando all'ammissione alle fasi successive e all'inserimento in posizione utile in graduatoria, ha interesse all'esclusione degli altri concorrenti; manca quindi l'identità delle situazioni sostanziali e processuali richiesta per la proposizione collettiva. Il Collegio ha comunque esaminato il merito e ha ritenuto infondate le censure. La pubblicazione ravvicinata dei quadri di riferimento non ha inciso sulla par condicio, poiché i quadri riguardavano materie già comprese nella preparazione richiesta ai candidati, professionalmente qualificati. La mancata pubblicazione preventiva della banca dati non ha inciso sulla conoscibilità dei quesiti effettivamente somministrati e risulta conforme alla disciplina applicabile. La censura sulla validazione dei quiz è stata ritenuta generica. Il sistema di ammissione mediante criterio numerico rapportato ai posti disponibili è stato giudicato legittimo e coerente con la meritocrazia relativa, poiché ammette i candidati con i punteggi più elevati; non è necessaria una soglia minima nazionale predeterminata. Sono state ritenute ragionevoli anche le diverse soglie relative all'attivazione della preselezione e al numero massimo di ammessi alla prova scritta, perché rispondenti a finalità differenti. La regionalizzazione della procedura e la conseguente diversificazione delle soglie sono state ritenute coerenti con l'art. 29 del d.lgs. n. 165/2001 e con la formazione di graduatorie regionali: la parità di trattamento deve essere valutata all'interno di ciascuna graduatoria regionale, non mediante il confronto con la soglia più favorevole di altra regione. La soglia concreta è il risultato oggettivo del criterio previsto dal bando e può essere sindacata soltanto per manifesta irragionevolezza o arbitrarietà, non ravvisate nel caso di specie. Le doglianze relative al numero dei posti e alla procedura straordinaria sono state anch'esse respinte, perché attinenti alla discrezionalità organizzativa dell'amministrazione. I motivi aggiunti, fondati soltanto sull'illegittimità derivata, sono stati conseguentemente respinti.

Norme richiamate

  • art. 29 d.lgs. 165/2001

    La disposizione, presupponendo la formazione di distinte graduatorie regionali per la dirigenza scolastica, giustifica il calcolo regionale degli ammessi alle fasi successive e la conseguente possibile diversificazione delle soglie.

  • d.m. 194/2022

    Il regolamento costituisce, insieme al bando, la base normativa del sistema di preselezione, dei criteri numerici di ammissione e dell'organizzazione regionale della procedura.

  • art. 97 Cost.

    I principi di buon andamento e imparzialità non risultano violati dalla pubblicazione ravvicinata dei quadri di riferimento, dalla mancata pubblicazione preventiva della banca dati o dal sistema di soglie regionali previsto dalla procedura.

  • art. 6, comma 3, del bando di concorso

    La censura relativa alla validazione dei quiz è stata ritenuta generica e non idonea a dimostrare l'illegittimità della procedura.

Massime di principio

  • Il ricorso collettivo contro gli atti di una procedura concorsuale è ammissibile soltanto quando ricorrono identità delle situazioni sostanziali e processuali e assenza di conflitti di interesse tra i ricorrenti; tale identità manca quando ciascun candidato mira a conseguire una posizione utile a discapito degli altri concorrenti.
  • In una procedura concorsuale organizzata mediante graduatorie regionali, la parità di trattamento deve essere valutata all'interno della singola graduatoria regionale; la diversa soglia di accesso derivante dal rapporto tra numero dei candidati e posti disponibili nelle diverse regioni non costituisce, di per sé, disparità di trattamento.
  • È legittimo individuare gli ammessi alla prova successiva mediante un criterio numerico rapportato ai posti disponibili, senza predeterminare una soglia minima nazionale fissa, poiché il sistema seleziona i candidati che hanno conseguito i punteggi più elevati in senso relativo.
  • La determinazione della soglia di accesso alle fasi successive di un concorso rientra nella discrezionalità organizzativa dell'amministrazione ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà.
  • La mancata pubblicazione preventiva della banca dati dei quiz non determina di per sé l'illegittimità della preselezione quando la disciplina della procedura non la impone e la scelta non altera la par condicio tra i concorrenti.
  • La pubblicazione ravvicinata dei quadri di riferimento non viola la par condicio quando tali quadri descrivono materie già comprese nel programma di preparazione richiesto e non è dimostrato concretamente che il breve intervallo abbia impedito la preparazione dei candidati.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniGraduatorie e scorrimento
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaConcorrenza ed evidenza pubblica

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