Sentenza n. 3421/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 4093 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 02.10.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero a una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, recante la condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute e della Retribuzione Professionale Docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto all'indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, condannando il Ministero al pagamento di euro 3.833,96 oltre interessi, nonché il diritto alla Retribuzione Professionale Docenti per servizi prestati con contratti a tempo determinato, con condanna al pagamento di euro 1.202,67 lordi oltre interessi. La sentenza era stata notificata il 2 ottobre 2025, non era stata impugnata ed era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 10 febbraio 2026. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione anche dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli giudiziali di pagamento nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha chiesto l'ordine di integrale esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo adeguatamente documentata la pretesa e rilevando che il Ministero non aveva contestato il mancato adempimento dell'obbligo risultante dal titolo giudiziale. Ha dichiarato l'inottemperanza al giudicato e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, attribuendogli il compito di adottare gli atti necessari, anche mediante il coordinamento con le strutture amministrative competenti. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l'istruzione. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 800 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR può dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per completare le procedure di pagamento delle somme dovute in forza di provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 26 c.p.a.
Richiamato per la disciplina delle spese di giudizio, poste a carico dell'amministrazione soccombente.
art. 39 c.p.a.
Richiamato per l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile compatibili con il processo amministrativo.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Richiamato ai fini dell'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'accertata esistenza di un giudicato esecutivo e il mancato adempimento dell'amministrazione, non contestato dall'amministrazione stessa, sono sufficienti a fondare la dichiarazione di inottemperanza e l'ordine di integrale esecuzione del titolo.
- Quando il giudicato impone a un'amministrazione il pagamento di somme di denaro, l'azione di ottemperanza può essere proposta dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione da parte delle amministrazioni pubbliche.
- Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a operare, previa ulteriore comunicazione dell'interessato, in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.
- Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione del giudicato deve poter adottare tutti gli atti necessari all'adempimento del comando giudiziale, anche coordinandosi con le strutture amministrative competenti; non è dovuto un compenso quando l'incarico è affidato a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa interessata.
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