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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36768/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna come "abnorme" il decreto del 27.3.2023 con cui il giudice, dopo avere ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza per territorio e rimesso la questione alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 24-bis c.p.p., ha fissato, con decreto steso in calce a una istanza presentata fuori udienza dalla parte civile e inaudita altera parte, l'udienza del 19.4.2023. Il ricorrente deduce che il provvedimento è irrituale e adottato con procedura non prevista, nonché che, avendo il giudice rimesso la questione alla S.C., si sarebbe spogliato del potere di provvedere sul processo e quindi non avrebbe più avuto potere giurisdizionale per fissare udienze.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto che il decreto impugnato non sia "abnorme": si tratta di un provvedimento di mero impulso processuale privo di contenuto decisorio e dunque adottabile anche inaudita altera parte; inoltre la rimessione della questione alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 24-bis c.p.p. non determina la sospensione del processo né comporta la perdita del potere del giudice di adottare atti processuali di impulso. La Corte ha richiamato l'analogia con gli strumenti relativi ai conflitti di competenza (art. 30 c.p.p.) e la giurisprudenza che richiede una delibazione preliminare sulla non manifesta infondatezza per ammettere il rinvio. In conseguenza l'istanza di cassazione è stata dichiarata inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 24-bis cod. proc. pen.

    Strumento introdotto dal d.lgs. n.150/2022 che consente al giudice di rimandare alla Corte di Cassazione, d'ufficio o su istanza di parte, la decisione sulla competenza per territorio; tale rimessione non comporta automatica sospensione del processo e mira a stabilire definitivamente la competenza territoriale evitando processi inutili.

  • art. 4, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Norma di delega/attuazione che ha introdotto l'art. 24-bis c.p.p.; la Corte la interpreta come finalizzata a creare un meccanismo di rinvio pregiudiziale sulla competenza territoriale modellato su strumenti similari (conflitti di giurisdizione/competenza).

  • art. 30, comma 2, cod. proc. pen.

    "... l'ordinanza e la denuncia prevista dai commi 1 e 2 non hanno effetto sospensivo sui processi in corso"

    Principio richiamato in via analogica: la Corte estende il regime non sospensivo ai casi di rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis, concludendo che la remessione alla S.C. non impedisce l'adozione di atti processuali di impulso da parte del giudice.

  • art. 586 cod. proc. pen.

    Richiamata nelle difese come possibile argomento di inimpugnabilità di taluni provvedimenti; la Corte però ritiene irrilevante la doglianza fondata sull'inimpugnabilità ex art. 586 rispetto alla nozione di "abnormità" dedotta dal ricorrente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per imporre al ricorrente il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende per il ricorso dichiarato inammissibile; la Corte quantifica in euro 3.000 la somma equa.

Massime di principio

  • La rimessione pregiudiziale alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 24-bis c.p.p. non sospende automaticamente il procedimento: il giudice può adottare atti di impulso processuale anche dopo la rimessione.
  • Un provvedimento è "abnorme" e quindi cassabile solo se rappresenta esercizio di un potere non attribuito (carenza di potere in astratto) o un uso del potere in una situazione radicalmente diversa da quella prevista dalla legge (carenza di potere in concreto) o produce una stasi processuale irreversibile; atti meramente organizzativi/sigillari (es. fissazione udienza) non rientrano in tale categoria.
  • Gli atti adottati inaudita altera parte possono essere legittimi quando consistono in misure di impulso prive di contenuto decisorio e sono finalizzati alla prosecuzione del contraddittorio.
  • Per contestare la legittimità di un provvedimento per "abnormità" è necessario dimostrare concretamente che il giudice ha agito fuori dalle competenze attribuitegli dall'ordinamento o ha determinato una condizione di irreversibile paralisi del procedimento.
  • I giudici di merito, nell'utilizzare lo strumento del rinvio pregiudiziale, devono motivare la decisione preliminare sulla non manifesta infondatezza della questione per renderne ammissibile l'esercizio, come ricordato dalla giurisprudenza sulla materia.

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