Cassazione Civile, Ordinanza n. 37483/2021 del 30/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Amministrazione finanziaria)
La controversia
Ciascun contribuente aveva impugnato in Cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato l'avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2006, con recupero a tassazione ai fini IRPEF e addizionali regionale e comunale, fondato sull'imputazione pro quota ai soci del maggior reddito accertato in capo alla società di persone. I ricorrenti sostenevano che l'atto impositivo originario fosse inesistente o comunque nullo perché notificato a una società già cancellata ed estinta prima della notifica del p.v.c. e dell'avviso; invocavano inoltre l'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014, deducendo che la norma non potesse applicarsi retroattivamente. Deducevano infine omessa pronuncia e vizio motivazionale della sentenza di merito, prospettando la nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado. La Corte ha rilevato che il motivo era formulato in modo promiscuo, cumulando censure eterogenee e non riconducibili in modo chiaro a uno specifico vizio di legittimità; ha inoltre osservato che, in tema di società estinte, l'impugnazione proposta contro il soggetto non più esistente è improponibile e che, per i soci, la cancellazione della società non elimina la loro legittimazione a resistere alla pretesa fiscale per effetto del principio di trasparenza ex art. 5 TUIR e della responsabilità propria delle società di persone.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi e li ha dichiarati entrambi inammissibili. Ha quindi confermato l'esito sfavorevole ai contribuenti e li ha condannati, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, oltre agli ulteriori oneri di legge. La decisione valorizza sia l'inammissibilità del ricorso per cumulo promiscua di motivi sia, comunque, l'orientamento secondo cui la cancellazione della società dal registro delle imprese prima della notifica dell'avviso e dell'instaurazione del giudizio determina il difetto di capacità processuale dell'ente, mentre i soci restano legittimati in proprio per gli accertamenti fondati sul reddito di partecipazione.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
il ricorso per cassazione deve articolare motivi specifici e riconducibili a uno dei vizi tassativi; la deduzione promiscua e confusa di più censure rende il motivo inammissibile
art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014
la disposizione non ha natura interpretativa né efficacia retroattiva; il differimento quinquennale degli effetti estintivi opera solo per cancellazioni richieste nella vigenza della nuova disciplina
art. 2495 c.c.
la cancellazione della società dal registro delle imprese comporta l'estinzione della società; l'effetto estintivo è esteso anche alle società di persone dopo la riforma
art. 57, comma 2, d.lgs. 546/1992
in appello non possono proporsi nuove eccezioni in senso stretto; restano invece deducibili le mere difese e le eccezioni in senso lato rilevabili d'ufficio
art. 5 d.P.R. 917/1986
il reddito della società di persone si imputa ai soci per trasparenza, con conseguente legittimazione dei soci nelle controversie relative al reddito partecipativo
art. 382 c.p.c.
quando il vizio è originario e insanabile, la sentenza impugnata può essere cassata senza rinvio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato
art. 2191 c.c.
viene richiamato in tema di cancellazione della cancellazione e prova della continuità operativa della società
art. 5 del TUIR
il principio di trasparenza comporta l'imputazione del reddito ai soci e la loro legittimazione processuale nei relativi giudizi
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando cumula in modo promiscuo e indistinto doglianze eterogenee, rendendo impossibile individuare il preciso vizio dedotto e il relativo paradigma normativo.
- In materia tributaria, la cancellazione della società dal registro delle imprese prima della notifica dell'avviso di accertamento e prima dell'introduzione del giudizio determina il difetto di capacità processuale dell'ente estinto.
- Nei rapporti fiscali delle società di persone, l'estinzione della società non fa venir meno la legittimazione dei soci, che restano destinatari della pretesa tributaria per imputazione per trasparenza del reddito sociale.
- L'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014 non ha efficacia retroattiva: il differimento quinquennale degli effetti estintivi della cancellazione opera solo nei casi previsti dalla nuova disciplina.
- Le eccezioni in senso stretto sono soggette alle preclusioni del giudizio di appello, mentre le mere difese e le eccezioni in senso lato, se risultanti dagli atti, possono essere rilevate d'ufficio.
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