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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37483/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (Amministrazione finanziaria)

La controversia

Ciascun contribuente aveva impugnato in Cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato l'avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2006, con recupero a tassazione ai fini IRPEF e addizionali regionale e comunale, fondato sull'imputazione pro quota ai soci del maggior reddito accertato in capo alla società di persone. I ricorrenti sostenevano che l'atto impositivo originario fosse inesistente o comunque nullo perché notificato a una società già cancellata ed estinta prima della notifica del p.v.c. e dell'avviso; invocavano inoltre l'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014, deducendo che la norma non potesse applicarsi retroattivamente. Deducevano infine omessa pronuncia e vizio motivazionale della sentenza di merito, prospettando la nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado. La Corte ha rilevato che il motivo era formulato in modo promiscuo, cumulando censure eterogenee e non riconducibili in modo chiaro a uno specifico vizio di legittimità; ha inoltre osservato che, in tema di società estinte, l'impugnazione proposta contro il soggetto non più esistente è improponibile e che, per i soci, la cancellazione della società non elimina la loro legittimazione a resistere alla pretesa fiscale per effetto del principio di trasparenza ex art. 5 TUIR e della responsabilità propria delle società di persone.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi e li ha dichiarati entrambi inammissibili. Ha quindi confermato l'esito sfavorevole ai contribuenti e li ha condannati, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, oltre agli ulteriori oneri di legge. La decisione valorizza sia l'inammissibilità del ricorso per cumulo promiscua di motivi sia, comunque, l'orientamento secondo cui la cancellazione della società dal registro delle imprese prima della notifica dell'avviso e dell'instaurazione del giudizio determina il difetto di capacità processuale dell'ente, mentre i soci restano legittimati in proprio per gli accertamenti fondati sul reddito di partecipazione.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve articolare motivi specifici e riconducibili a uno dei vizi tassativi; la deduzione promiscua e confusa di più censure rende il motivo inammissibile

  • art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014

    la disposizione non ha natura interpretativa né efficacia retroattiva; il differimento quinquennale degli effetti estintivi opera solo per cancellazioni richieste nella vigenza della nuova disciplina

  • art. 2495 c.c.

    la cancellazione della società dal registro delle imprese comporta l'estinzione della società; l'effetto estintivo è esteso anche alle società di persone dopo la riforma

  • art. 57, comma 2, d.lgs. 546/1992

    in appello non possono proporsi nuove eccezioni in senso stretto; restano invece deducibili le mere difese e le eccezioni in senso lato rilevabili d'ufficio

  • art. 5 d.P.R. 917/1986

    il reddito della società di persone si imputa ai soci per trasparenza, con conseguente legittimazione dei soci nelle controversie relative al reddito partecipativo

  • art. 382 c.p.c.

    quando il vizio è originario e insanabile, la sentenza impugnata può essere cassata senza rinvio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato

  • art. 2191 c.c.

    viene richiamato in tema di cancellazione della cancellazione e prova della continuità operativa della società

  • art. 5 del TUIR

    il principio di trasparenza comporta l'imputazione del reddito ai soci e la loro legittimazione processuale nei relativi giudizi

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando cumula in modo promiscuo e indistinto doglianze eterogenee, rendendo impossibile individuare il preciso vizio dedotto e il relativo paradigma normativo.
  • In materia tributaria, la cancellazione della società dal registro delle imprese prima della notifica dell'avviso di accertamento e prima dell'introduzione del giudizio determina il difetto di capacità processuale dell'ente estinto.
  • Nei rapporti fiscali delle società di persone, l'estinzione della società non fa venir meno la legittimazione dei soci, che restano destinatari della pretesa tributaria per imputazione per trasparenza del reddito sociale.
  • L'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014 non ha efficacia retroattiva: il differimento quinquennale degli effetti estintivi della cancellazione opera solo nei casi previsti dalla nuova disciplina.
  • Le eccezioni in senso stretto sono soggette alle preclusioni del giudizio di appello, mentre le mere difese e le eccezioni in senso lato, se risultanti dagli atti, possono essere rilevate d'ufficio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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