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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7466/2025 del 24/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 05/09/2024 del Tribunale di Agrigento che ha confermato il decreto di convalida del sequestro preventivo disposto dal Gip e richiesto dal Pubblico Ministero. Il sequestro riguardava la società D.G. CAR s.r.l., le relative quote societarie, somme di denaro e autovetture, in relazione ai reati previsti dagli artt. 110, 416, 640, 515 e 512-bis c.p. Il ricorrente deduceva due censure principali: 1) mancanza di fumus delicti e carenza/apperenza della motivazione, con rilievo che l'ordinanza sarebbe mera riproduzione del provvedimento originario e non avrebbe fornito autonoma rielaborazione o elementi concreti a carico (si richiamava inoltre una nota della G.d.F. del 03/10/2024 ritenuta favorevole alla difesa); 2) illegitticità della conferma del sequestro per difetto del requisito del periculum in mora. In particolare si contestava l'insufficienza degli elementi a carico relativi alla fittizia intestazione della società e all'alterazione dei contachilometri delle auto, nonché la mancata identificazione di soggetti acquirenti a cui si sarebbero consegnate le auto con chilometraggi alterati.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia compiuto una valutazione autonoma, anche se ha fatto richiamo alle emergenze del provvedimento originario, e che l'ordinanza impugnata contenesse elementi indiziari multipli (documentali e derivanti da accertamenti di P.G.) idonei a sostenere il fumus delicti e il periculum in mora. La Corte ha escluso che la documentazione sopravvenuta (nota G.d.F. del 03/10/2024) potesse essere valutata in sede di legittimità, dovendo essere preventivamente proposta al giudice della cautela, e ha ritenuto le censure difensive genericamente formulate e portanti su profili di merito non sindacabili in questa sede. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa per le ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato in relazione al concorso di persone nel reato; la Corte lo enumera tra le fattispecie astratte rilevanti per valutare il fumus delicti

  • art. 416 cod. pen.

    Riferito all'associazione per delinquere; la Corte ritiene che gli elementi indiziari possono far emergere la valenza associativa nel quadro indiziario complessivo

  • art. 640 cod. pen.

    Richiamato in ordine al reato di truffa; considerato nella valutazione della configurabilità astratta del fatto

  • art. 515 cod. pen.

    Richiamato per il reato relativo alla alterazione del contachilometri; la Corte ritiene che accertamenti di p.g. possano ricollegare decurtazioni dei chilometri ad autovetture della società

  • art. 512-bis cod. pen.

    Rilevante nel quadro dei reati economico-aziendali contestati; posto a fondamento del sequestro nella combinazione indiziaria

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Norma citata in ordine al limite di enunciazione dei motivi di ricorso; la difesa ha formulato i motivi nei limiti richiesti

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    Richiamato in relazione ai vizi di motivazione e alle modalità di impugnazione; la Corte valuta la genericità delle censure ai sensi di questa previsione

  • art. 292 c.p.p.

    Applicato per affermare che il giudice del riesame compie una valutazione autonoma anche se incorpora il provvedimento impugnato, purché emerga conoscenza degli atti e rielaborazione critica

  • art. 325, comma 1, c.p.p.

    Richiamato in relazione alla procedura di riesame delle misure cautelari

  • art. 321, comma 1, c.p.p.

    Richiamato in ordine agli obblighi di motivazione del provvedimento giurisdizionale; la Corte valuta la sufficienza della motivazione dell'ordinanza impugnata

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna alle spese processuali e alla determinazione della somma da versare alla Cassa per le ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In sede di riesame il giudice può richiamare integralmente il provvedimento impugnato mediante "incorporazione", purché risulti dagli atti conoscenza degli elementi e, se necessario, una rielaborazione critica e autonoma: l'autonomia non richiede valutazione difforme, ma conoscenza e graduazione degli elementi
  • Documenti o atti sopravvenuti all'ordinanza impugnata non possono essere assunti in sede di legittimità per fondare la rinnovazione dei motivi: devono essere previamente depositati e valutati dal giudice della cautela altrimenti si travalica il divieto di sindacare il merito
  • La valutazione del fumus delicti ai fini del sequestro preventivo si limita alla verificabilità della configurazione astratta del reato e si fonda su una convergenza di elementi indiziari anche documentali e investigativi; il sindacato di merito sulla fondatezza delle accuse è precluso in Cassazione
  • Il requisito del periculum in mora è funzionalmente collegato alla prova indiziaria della strumentalità della compagine societaria all'attività illecita: se sussistono indizi di utilizzo della società come mezzo per il reato, può giustificarsi la misura reale
  • Censure generiche, non specificamente fondate su elementi idonei a dimostrare vizio di legittimità, sono dichiarate inammissibili: occorre indicare profili precisi che consentano il sindacato di legittimità
  • In caso di inammissibilità del ricorso è possibile la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma a favore della Cassa per le ammende, determinata dal giudice sulla base dei profili di inammissibilità

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