Cassazione Civile, Ordinanza n. 13756/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un pignoramento presso terzi avviato da una creditrice per il recupero di una somma modesta nei confronti di una banca. Dopo la sospensione dell'esecuzione e la riassunzione, la banca propose una nuova opposizione sostenendo, tra l'altro, di poter compensare il credito azionato con un proprio controcredito fondato su sentenza passata in giudicato e di essere comunque preclusa dalla prosecuzione dell'esecuzione per effetto di un pignoramento esattoriale notificatole per un importo molto più elevato. I creditori oppositori replicarono deducendo che i crediti portati in compensazione erano già stati pignorati da loro e che la procedura esattoriale risultava estinta. Il Tribunale di Roma, all'esito dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati, accolse l'eccezione di incompetenza per valore sollevata dalla banca e si dichiarò incompetente in favore del Giudice di Pace di Roma. I ricorrenti impugnarono con regolamento necessario di competenza deducendo, con un primo motivo, che la banca aveva eccepito tardivamente l'incompetenza e che il giudice non poteva rilevarla oltre la prima udienza; con un secondo motivo sostennero che il valore della causa non doveva essere limitato alla somma precettata, poiché nell'atto introduttivo era stato dedotto anche un ulteriore controcredito idoneo a fondare una domanda riconvenzionale di valore superiore alla soglia di competenza del giudice di pace.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che il Tribunale avesse correttamente gestito la questione della competenza dopo l'integrazione del contraddittorio e che non esista un vincolo a decidere l'incompetenza per valore nella prima udienza, essendo sufficiente il suo rilievo tempestivo. Ha invece accolto il secondo motivo: ha ribadito che, nell'opposizione esecutiva in cui si invochi la compensazione tra il credito azionato e un diverso credito, la domanda di accertamento del controcredito ha natura riconvenzionale e, ai fini del valore, deve sommarsi alla pretesa azionata secondo la regola generale dell'art. 10 c.p.c.; pertanto, poiché il controcredito dedotto era superiore alla soglia rilevante per il giudice di pace, la competenza apparteneva al Tribunale. L'ordinanza impugnata è stata quindi cassata con affermazione della competenza del Tribunale di Roma e rinvio a quest'ultimo per il prosieguo. Le spese del regolamento sono state compensate per la novità della questione, chiarita solo da una successiva ordinanza di legittimità.
Norme richiamate
art. 624 c.p.c.
richiamato come base della sospensione dell'esecuzione a seguito dell'opposizione dell'esecutata
art. 17 c.p.c.
ai fini della competenza per valore nell'esecuzione forzata si guarda alla somma precettata; il criterio non è funzionale o per materia e va coordinato con l'art. 10 c.p.c. quando vi sia cumulo di domande
art. 38 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti per contestare la tempestività dell'eccezione di incompetenza
art. 183 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti per sostenere che l'incompetenza non fosse stata rilevata nella prima udienza
art. 166 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti in relazione alla costituzione del convenuto e alle preclusioni processuali
art. 168 bis c.p.c.
richiamato dai ricorrenti per sostenere che il differimento dell'udienza non spostasse il termine di costituzione del convenuto
art. 7 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo sulla competenza per valore del giudice di pace
art. 10 c.p.c.
applicato per il cumulo, ai fini del valore, tra domanda principale e domanda riconvenzionale o ulteriore credito dedotto
art. 35 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo in tema di determinazione del valore della causa
art. 546 c.p.c.
menzionato per escludere che, nel pignoramento presso terzi, rilevi l'aumento della metà ai fini del valore
art. 96 c.p.c.
l'eventuale pretestuosità della domanda ulteriore può rilevare solo ai fini della responsabilità aggravata, non della competenza
art. 164 c.p.c.
richiamato per affermare che, se la domanda riconvenzionale è nulla, il giudice può rilevarlo e consentirne la sanatoria
Massime di principio
- Nel pignoramento presso terzi, ai fini della competenza per valore ex art. 17 c.p.c. si considera esclusivamente la somma precettata, senza applicare l'aumento della metà previsto dall'art. 546 c.p.c.
- Quando, nell'opposizione esecutiva, il debitore o il creditore deduce l'intervenuta compensazione con un diverso credito, la relativa domanda di accertamento del controcredito ha natura riconvenzionale rispetto alla pretesa azionata.
- La determinazione della competenza per valore in presenza di domanda principale e domanda riconvenzionale va effettuata coordinando l'art. 17 c.p.c. con la regola generale del cumulo di domande dell'art. 10 c.p.c.
- La pretesa che sia eventualmente pretestuosa non incide sulla competenza del giudice adito; può semmai avere rilievo sul piano della responsabilità aggravata.
- Il giudice della competenza non perde il potere di decidere solo perché non abbia definito immediatamente la questione nella prima udienza, purché la relativa eccezione o questione sia stata ritualmente posta nel processo.
- Se la domanda riconvenzionale presenta vizi di nullità, il giudice può rilevarli e assegnare un termine per la sanatoria, restando comunque munito del potere di conoscerla ai fini della competenza.
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