Sentenza n. 88/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS-, Sezione Lavoro, pubblicata in data 08.11.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero all'obbligo di dare esecuzione a una sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per determinate annualità
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito in ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, che aveva accertato il loro diritto a usufruire del beneficio economico denominato Carta del docente, previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per le annualità individualmente indicate nel titolo. La sentenza era stata notificata al Ministero, non era stata impugnata ed era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. I ricorrenti hanno inoltre rappresentato il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Nonostante ciò, il titolo era rimasto ineseguito. Hanno chiesto l'ordine di integrale esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza contestare il mancato adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la pretesa era adeguatamente documentata e che l'Amministrazione non aveva contestato l'inadempimento all'obbligo risultante dal giudicato. Ha quindi dichiarato l'inottemperanza del Ministero e lo ha condannato a dare completa esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, con riferimento al riconoscimento del contributo alla formazione tramite Carta del docente, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato sin d'ora quale Commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, attribuendogli un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'inerzia. Il Commissario potrà adottare gli atti necessari, anche avvalendosi delle strutture amministrative competenti; non è stato previsto alcun compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente di chiedere l'esecuzione del giudicato amministrativo e, nei casi previsti, anche delle decisioni esecutive del giudice ordinario; nel caso concreto ha costituito la base processuale dell'azione di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione richiamata dal titolo giudiziale quale fondamento del diritto dei ricorrenti al beneficio economico Carta del docente.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti obblighi di pagamento a carico delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici.
art. 93 c.p.c.
È richiamato quale fondamento della distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Sono richiamati per la disciplina delle spese del giudizio amministrativo e per il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile applicabili.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando il titolo riconosce una posizione giuridica e impone all'amministrazione specifici adempimenti rientranti nella sua competenza.
- Quando il titolo giudiziale è stato notificato, è passato in giudicato, è decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche e l'amministrazione non ha adempiuto, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione entro un termine perentorio.
- In presenza di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, subordinando l'esercizio dei poteri sostitutivi al decorso infruttuoso del termine assegnato all'amministrazione e alla successiva comunicazione dell'inerzia.
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata contestazione da parte dell'amministrazione dell'inadempimento allegato e documentato dal ricorrente concorre a fondare l'accertamento dell'inosservanza del giudicato.
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