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Sentenza

Sentenza n. 3117/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di Roma, Sez. III Lavoro, n. 4299/2022 del 24.11.2022 (R.G. n. 1285/2019) e per l'integrale esecuzione del medesimo giudicato con cui la Corte ha così statuito: "condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento - in logo di quanto liquidato in primo grado - di euro 35.761,05 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge; nonché delle spese del doppio grado che liquida per il primo grado in €.4.000,00 e per l'appello in €.5.000,00 da distrarsi .

Giustizia amministrativa202514612

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Roma, Sezione lavoro, n. 4299/2022, passata in giudicato, recante la condanna al pagamento di somme a titolo di credito principale, interessi, rivalutazione e spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Roma, Sezione lavoro, n. 4299/2022, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 35.761,05, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in euro 4.000,00 per il primo grado ed euro 5.000,00 per l’appello, con distrazione in favore del difensore antistatario. La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato il 24 maggio 2023. Nonostante la notifica di un atto di precetto e l’avvio di un procedimento esecutivo civile presso terzi, il Ministero non ha adempiuto. È stata quindi dedotta l’inerzia dell’Amministrazione e chiesta l’integrale esecuzione del giudicato, con pagamento delle somme dovute, oltre interessi e rivalutazione, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. L’Amministrazione intimata non si è costituita e non ha allegato né provato l’avvenuto adempimento o fornito giustificazioni dell’inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che, a fronte del giudicato civile, l’Amministrazione non aveva eccepito l’avvenuto adempimento delle obbligazioni né giustificato la propria inerzia. Ha pertanto dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha inoltre nominato quale commissario ad acta il Direttore generale dell’area competente, con facoltà di delega e senza compenso, incaricandolo di provvedere all’esecuzione entro 120 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione, previa richiesta della parte ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 750,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato, predisponendo anche una misura sostitutiva mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • D.M. 55/2014

    I parametri ministeriali sono stati utilizzati per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, tenendo conto della natura essenzialmente esecutiva del giudizio e dell’impegno difensionale concreto.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può conoscere dell’ottemperanza a un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando l’Amministrazione, destinataria della condanna, non abbia adempiuto alle obbligazioni pecuniarie definitivamente accertate.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, l’Amministrazione è tenuta a dare integrale esecuzione alle statuizioni contenute nel titolo, comprese le somme dovute a titolo di capitale, interessi, rivalutazione e spese di lite.
  • Qualora l’Amministrazione non dimostri l’avvenuto adempimento né fornisca una giustificazione dell’inerzia, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’esecuzione e nominare, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell’Amministrazione, con facoltà di delega e senza compenso, e può essere incaricato di provvedere in via sostitutiva dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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