Sentenza n. 5249/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza del giudicato formatosi con sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata il 7/10/2025, nella causa iscritta al numero di R.G. -OMISSIS- del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), munito di attestazione di conformità il 13/10/2025, notificata il 13/10/2025 al Ministero dell’Istruzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato nella parte relativa alla condanna al pagamento di € 800,00 per spese di giudizio, oltre accessori di legge
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del TAR, non impugnata e passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero al pagamento in suo favore delle spese di giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge. Ha dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo il 13 ottobre 2025, nonché l'inerzia dell'amministrazione. Ha chiesto la condanna del Ministero al pagamento delle somme dovute e la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Ha verificato il rispetto dei termini processuali per l'azione di ottemperanza e l'avvenuto decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Poiché il Ministero non ha fornito prova dell'adempimento, il Collegio ha dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato, pagando al ricorrente le somme dovute in forza del titolo, detratto quanto eventualmente già corrisposto. Il Ministero è stato onerato di provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Il TAR ha nominato sin da subito quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni in caso di persistente inerzia. Il commissario dovrà compiere anche le operazioni contabili necessarie, compresa l'eventuale allocazione della somma in bilancio, e la mancanza di stanziamento o di disponibilità di cassa non costituisce legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori, oltre al rimborso del contributo unificato. Non è stata disposta la distrazione delle spese poiché il ricorrente si è difeso personalmente.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo.
La disposizione consente di proporre l'azione di ottemperanza per ottenere l'attuazione di una sentenza esecutiva del giudice amministrativo, anche in relazione all'obbligo di pagamento posto a carico di una pubblica amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettato il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 115 c.p.a.
La sentenza esecutiva costituisce titolo per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione.
art. 479 c.p.c.
Le copie dei provvedimenti giurisdizionali attestate conformi costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva, secondo il richiamo operato nel provvedimento.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
La disposizione individua la struttura ministeriale cui appartiene il responsabile nominato commissario ad acta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza esecutiva del giudice amministrativo che abbia imposto a una pubblica amministrazione il pagamento di somme, anche quando il credito deriva dalla liquidazione delle spese di giudizio.
- In presenza di un titolo esecutivo notificato alla pubblica amministrazione, il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 non impedisce, ma costituisce il presupposto temporale per l'esecuzione forzata e per l'accoglimento dell'azione di ottemperanza.
- Quando l'amministrazione non dimostra di avere adempiuto a un giudicato recante una condanna pecuniaria, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare il pagamento delle somme dovute, detratto quanto eventualmente già corrisposto, assegnando un termine per adempiere.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, stabilendo un termine per il suo intervento subordinato all'inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato pecuniario; il commissario deve adottare le iniziative contabili e amministrative necessarie a rendere possibile il pagamento.
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