Cassazione Penale, Sentenza n. 31737/2026 del 21/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza aveva dichiarato inammissibili le richieste del condannato di affidamento in prova al servizio sociale e di affidamento in prova terapeutico. Quanto alla prima misura, aveva ritenuto ostativo il limite di pena risultante dal provvedimento di cumulo, superiore a quattro anni. Quanto all'affidamento terapeutico, aveva rilevato l'assenza in atti della necessaria declaratoria di idoneità del programma terapeutico e aveva ritenuto che la frequentazione del Serd e della comunità terapeutica, iniziata secondo il Tribunale solo dopo la definitività delle condanne comprese nel cumulo, fosse finalizzata esclusivamente a evitare la carcerazione e non dimostrasse una reale intenzione di disintossicarsi. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione dell'art. 94 d.P.R. n. 309/1990 e il vizio di motivazione, anche per omesso esame della documentazione prodotta. Ha sostenuto che il Tribunale avesse motivato in modo apparente e presuntivo, trascurando la documentazione attestante l'inizio del trattamento terapeutico nel 2023, la dipendenza da cocaina e cannabinoidi in remissione, l'idoneità del percorso riabilitativo e la crescente motivazione al cambiamento. Ha inoltre lamentato il mancato esercizio dei poteri istruttori previsti dall'art. 656, comma 6, c.p.p., nonché l'omessa valutazione dei periodi di assenza di reati, della risalenza dei fatti, delle condizioni psichiatriche di un figlio convivente, del grave incidente occorso a un altro figlio, dell'attività lavorativa, delle condizioni cliniche proprie e degli elementi idonei a escludere o attenuare il pericolo di recidiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente all'affidamento in prova terapeutico. Ha affermato che il giudice deve compiere una valutazione complessa sull'effettivo conseguimento delle finalità del programma terapeutico, considerando la pericolosità del condannato e l'attitudine del trattamento al reinserimento sociale. Il Tribunale aveva omesso di esaminare l'intera documentazione difensiva, soprattutto quella più recente del 2026, nella quale l'equipe multidisciplinare del Serd aveva ritenuto idoneo il percorso riabilitativo anche in misura alternativa alla detenzione. Inoltre, la valutazione della strumentalità della richiesta era stata fondata su presunzioni e su dati imprecisi circa l'inizio e la durata del trattamento. Il Tribunale aveva anche valorizzato precedenti, pendenze ed esiti di pregresse misure senza chiarire se la pericolosità sociale fosse cessata o significativamente attenuata in ragione dell'aggravamento delle condizioni di salute e del delicato intervento coronarico. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza limitatamente alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza di affidamento in prova terapeutico, rinviando al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo esame. È rimasta ferma la statuizione relativa all'affidamento ordinario, non investita da annullamento.
Norme richiamate
art. 94 d.P.R. n. 309/1990
«In tema di affidamento in prova al servizio sociale, richiesto per ragioni terapeutiche a norma dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309»
La disposizione richiede la verifica dei presupposti soggettivi e oggettivi della misura e impone al giudice una valutazione complessa sulla probabile riuscita del programma terapeutico, sulla pericolosità del condannato e sull'attitudine del trattamento al reinserimento sociale.
art. 656, comma 6, c.p.p.
La norma è richiamata dal ricorrente in relazione al mancato esercizio dei poteri istruttori per acquisire ulteriori informazioni dagli organi competenti; la Corte non fonda espressamente su tale profilo l'annullamento.
art. 52 d.lgs. n. 196/2003
Richiamato esclusivamente per disporre l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Nella valutazione dell'affidamento in prova terapeutico ex art. 94 d.P.R. n. 309/1990, il giudice deve verificare non solo l'esistenza della tossicodipendenza e l'idoneità formale del programma, ma anche la probabile efficacia del percorso, la pericolosità sociale del condannato e la sua attitudine al reinserimento sociale.
- Il giudice di sorveglianza non è vincolato dalla valutazione di idoneità del programma terapeutico formulata dalla struttura sanitaria pubblica, ma può disattenderla soltanto mediante un autonomo percorso argomentativo adeguato e logicamente coerente.
- La dichiarazione di inammissibilità di una richiesta di affidamento terapeutico è viziata da carenza o manifesta illogicità della motivazione quando il giudice omette di esaminare la documentazione difensiva rilevante, in particolare quella più recente e proveniente dall'equipe terapeutica competente.
- La conclusione secondo cui la richiesta di affidamento terapeutico sarebbe strumentale a evitare la detenzione non può fondarsi su mere presunzioni o su dati fattuali inesatti circa l'inizio e la durata del trattamento.
- La pericolosità sociale desunta da precedenti penali, pendenze giudiziarie o pregresse misure alternative deve essere valutata anche alla luce di elementi sopravvenuti e documentati, comprese l'evoluzione del percorso terapeutico e l'aggravamento delle condizioni di salute; il giudice deve chiarire se tali elementi abbiano fatto cessare o attenuato significativamente il rischio di recidiva.
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