Cassazione Penale, Ordinanza n. 15054/2025 del 15/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Roma ha applicato, su richiesta degli imputati, la pena concordata per un furto contestato come consumato e aggravato, ai sensi degli artt. 110, 624, 625 n. 4 c.p. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza deducendo un unico motivo: difetto di motivazione sia sulla qualificazione dei fatti come reato consumato e non tentato, sia sulla determinazione della pena. La Corte osserva che la prima doglianza, pur astrattamente proponibile, non si confronta con la motivazione della sentenza, che aveva dato conto della piena e autonoma disponibilità dei beni sottratti da parte degli imputati; la seconda doglianza è invece estranea ai limiti del ricorso avverso sentenza di patteggiamento, perché si traduce in una censura motivazionale sulla pena non consentita dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto non deducibile la censura sulla consumazione del furto perché non specificamente confrontata con la motivazione del Tribunale; ha poi ritenuto improponibile la censura sulla pena, poiché nei confronti della sentenza di patteggiamento l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente il ricorso soltanto per i motivi tassativi ivi indicati. Conseguentemente ha disposto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, per ciascuno, di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, dichiarando l'inammissibilità senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato come norma concorsuale per il reato contestato
art. 624 c.p.
norma base del furto oggetto di contestazione
art. 625 n. 4 c.p.
aggravante del furto contestata in rubrica
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per specifici motivi: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena; non è consentita una censura motivazionale sulla determinazione della pena
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura
art. 616 c.p.p.
base della condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non sono deducibili censure di mero difetto di motivazione sulla quantificazione della pena.
- Una doglianza sulla qualificazione del fatto come consumato anziché tentato deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, il motivo è inammissibile o non deducibile.
- Nel patteggiamento, la motivazione del giudice sulla consumazione del reato può fondarsi sull'accertata piena e autonoma disponibilità del bene sottratto da parte dell'imputato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ipotesi eccezionali di esclusione.
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