Cassazione Civile, Ordinanza n. 21214/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il calcolo dell'onere posto a carico di un assicurato che, dopo aver maturato contribuzione presso una gestione previdenziale pubblica come dipendente militare, è passato a un impiego privato con iscrizione a una diversa gestione presso l'INPS (Fondo Volo). Il giudice di merito aveva riconosciuto che, nel determinare l'onere per la ricongiunzione dei periodi assicurativi, dovessero essere detratti gli interessi del 4,5% previsti dall'art. 2, comma 2, della l. n. 29/1979 sui contributi versati all'INPDAP. L'INPS ricorreva deducendo violazione dell'art. unico l. n. 322/1958 e dell'art. 2 l. n. 29/1979, sostenendo che, poiché il passaggio alla nuova gestione era avvenuto prima del maturarsi del diritto a pensione, non era applicabile la ricongiunzione ma solo la costituzione della posizione assicurativa ex art. 124 d.P.R. n. 1092/1973, istituto che non prevede l'applicazione di tali interessi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha richiamato un orientamento già consolidato secondo cui, quando il dipendente statale o militare cessa dal servizio senza aver maturato il diritto alla pensione e successivamente svolge attività presso datore privato, la valorizzazione della contribuzione precedente avviene mediante costituzione della posizione assicurativa ex art. 124 d.P.R. n. 1092/1973, e non mediante ricongiunzione ex l. n. 29/1979. Ne deriva che non spetta la detrazione degli interessi del 4,5% prevista per la ricongiunzione. La sentenza d'appello è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con rigetto della domanda del lavoratore. Le spese sono state poste a carico della parte soccombente secondo il dispositivo, ma il testo fornito si interrompe prima della parte finale sul regolamento delle spese.
Norme richiamate
art. unico l. n. 322/1958
richiamato dall'INPS a sostegno dell'inapplicabilità della ricongiunzione nel caso di passaggio a gestione privata prima del pensionamento; la Corte, seguendo il proprio orientamento, ritiene decisivo invece il regime della costituzione della posizione assicurativa.
art. 2 l. n. 29/1979
la previsione sugli interessi del 4,5% opera nel regime della ricongiunzione, ma non quando la fattispecie è regolata dalla costituzione della posizione assicurativa.
è l'istituto applicabile al dipendente statale o militare che cessi dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione e poi sia assunto nel settore privato; comporta il trasferimento dei contributi senza applicazione degli interessi del 4,5%.
artt. 124, 125, 125 d.P.R. n. 1092/73
la Corte d'appello li aveva ritenuti non applicabili alla domanda di ricongiunzione; la Cassazione, al contrario, afferma che proprio la loro disciplina è quella corretta per la fattispecie.
Massime di principio
- Quando un dipendente pubblico o militare cessa dal servizio senza aver ancora maturato il diritto alla pensione e successivamente instaura un rapporto di lavoro privato, la valorizzazione della contribuzione precedente avviene mediante costituzione della posizione assicurativa e non mediante ricongiunzione.
- L'istituto della ricongiunzione dei periodi assicurativi presuppone un diverso assetto della posizione contributiva e non si applica automaticamente ai casi di passaggio tra gestioni quando non sia stato già maturato il diritto a pensione nella gestione di provenienza.
- Se la fattispecie è disciplinata dalla costituzione della posizione assicurativa, non possono essere applicati gli interessi del 4,5% previsti dall'art. 2, comma 2, l. n. 29/1979 per la ricongiunzione.
- In presenza di un orientamento di legittimità consolidato su casi analoghi, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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