Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1667/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento, ai sensi dell’articolo 116 c.p.a., del silenzio-rifiuto serbato dal Comune di Bracciano sull’istanza di accesso agli atti presentata dal dott. Lupidi ex artt. 22 ss. della legge n. 241 del 31 agosto 1990 in data 19 febbraio 2025 recante “Dott. Marco Lupidi. Immobile situato in Bracciano (RM), via della Rotonda n. 9. Nota prot. n. 16695 dell’11 maggio 2024 – Nulla osta al rilascio dei documenti amministrativi. Istanza di accesso agli atti ex lege 241/1990. Riferimento: Vs. nota prot. n. 39380 del 29 novembre 2024”, nonché per l’accertamento, ai sensi dell’articolo 116 c.p.a., del diritto del dott. Lupidi di prendere visione ed estrarre copia degli atti e dei documenti indicati nella predetta istanza di accesso, con conseguente condanna dell’Amministrazione resistente all’ostensione degli stessi ex artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 31 agosto 1990 e ss.mm.ii; e per l’accertamento, ai sensi dell’articolo 117 c.p.a., dell’obbligo del Comune di Bracciano di emettere qualsiasi atto idoneo a verificare l’avvenuta ottemperanza dell’Ordinanza sindacale n. 48/2022 e/o adottare ogni altro atto necessario per dare esecuzione alla suddetta ordinanza sindacale, con conseguente condanna del Comune di Bracciano a provvedere secondo quanto richiesto, nominando sin d’ora un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione.

Giustizia amministrativa202505421

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rifiuto del Comune di Bracciano sull’istanza di accesso documentale e inerzia nell’esecuzione dell’ordinanza sindacale n. 48/2022

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., domanda di annullamento del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata il 19 febbraio 2025 ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, chiedendo l’accertamento del diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti indicati nell’istanza e la condanna dell’amministrazione alla loro ostensione. Ha inoltre proposto, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., domanda avverso il silenzio, chiedendo l’accertamento dell’obbligo del Comune di verificare l’avvenuta ottemperanza all’ordinanza sindacale n. 48/2022 e di adottare gli atti necessari alla sua esecuzione, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio, la documentazione richiesta è stata depositata e l’ordinanza sindacale è stata eseguita. Il ricorrente ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna del Comune alla rifusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che, secondo quanto dichiarato dal ricorrente e risultante dalla documentazione in atti, l’amministrazione aveva depositato tutta la documentazione richiesta e, durante la pendenza del giudizio, aveva eseguito l’ordinanza sindacale. Non è stata quindi adottata una pronuncia di merito sull’illegittimità del silenzio né sull’effettiva spettanza originaria del diritto di accesso o sull’obbligo di provvedere. Le spese sono state integralmente compensate. Il giudice ha considerato, da un lato, i possibili profili di inammissibilità del ricorso ex art. 116 c.p.a., già prospettati in corso di causa, e, dall’altro, la complessità della fattispecie, derivante dalla progressiva individuazione dell’oggetto dell’accesso attraverso plurime interlocuzioni e dalla pluralità degli adempimenti richiesti con riguardo alla verifica dell’esecuzione dell’ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il rito speciale per la tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi; il giudice ha richiamato anche possibili profili di inammissibilità della domanda, senza tuttavia definirli nel merito per il sopravvenuto venir meno della materia del contendere.

  • art. 117 c.p.a.

    È stato invocato per la domanda avverso il silenzio dell’amministrazione relativo agli adempimenti necessari alla verifica e all’esecuzione dell’ordinanza sindacale; la domanda è divenuta priva di oggetto per l’intervenuta esecuzione.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta; tale presupposto è stato ritenuto sussistente per l’avvenuta ostensione della documentazione e l’esecuzione dell’ordinanza sindacale.

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    Costituiscono la base normativa dell’istanza di accesso documentale presentata dal ricorrente; la sentenza non ha deciso nel merito la spettanza del diritto di accesso, poiché la documentazione è stata successivamente depositata.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata, mediante l’ostensione della documentazione richiesta e l’adozione o esecuzione degli atti oggetto della domanda avverso il silenzio.
  • Quando la sopravvenuta soddisfazione della pretesa determina la cessazione della materia del contendere, il giudice non è tenuto a pronunciarsi nel merito sull’illegittimità originaria del silenzio o sull’ammissibilità della domanda, salvo quanto necessario ai fini della decisione sulle spese.
  • La complessità oggettiva della domanda di accesso, anche derivante dalla progressiva precisazione del suo oggetto attraverso interlocuzioni tra privato e amministrazione, può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite, anche quando l’amministrazione abbia soddisfatto la pretesa durante il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.