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Sentenza

Sentenza del 04/04/2016 n. 33 - Comm. Trib. Prov. Vercelli

Avviso di intimazione al pagamento Tarsu/TIA - Inesistenza della notifica degli atti prodromici.- Mancata escussione del patrimonio della società.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato l'intimazione di pagamento relativa a tributi Tarsu/TIA, deducendo l'inesistenza o l'omessa notifica degli atti prodromici, in particolare delle cartelle di pagamento, nonché l'impossibilità per Equitalia di agire nei suoi confronti senza avere previamente escusso il patrimonio della società. La questione riguardava anche l'estensione al socio della responsabilità tributaria solidale e illimitata propria della società in nome collettivo.

La decisione

La pretesa nei confronti del socio è stata ritenuta legittima. Nelle società in nome collettivo, la responsabilità solidale e illimitata dei soci si estende anche ai debiti tributari, salvo un'espressa previsione derogativa. Il creditore può quindi rivolgersi al patrimonio personale del socio quando quello della società sia insufficiente o la società sia cessata. Non è indispensabile una nuova specifica notifica della cartella al socio se questi è stato tempestivamente coinvolto mediante un atto di intimazione al pagamento, idoneo a portarlo a conoscenza della pretesa e a consentirgli la difesa.

Norme richiamate

  • Norme civilistiche sulla società in nome collettivo e sulla responsabilità dei soci

    La responsabilità dei soci di una società in nome collettivo è solidale e illimitata e, in assenza di una specifica deroga, comprende anche i debiti tributari della società.

  • Norme sulla riscossione coattiva dei tributi e sull'intimazione di pagamento

    L'intimazione di pagamento può costituire un valido atto di coinvolgimento del socio e consentire l'esercizio del diritto di difesa, anche quando non gli sia stata notificata autonomamente la cartella originaria, purché l'atto sia tempestivo e renda conoscibile la pretesa.

  • Principio del beneficio di escussione nelle società in nome collettivo

    Il creditore può agire sul patrimonio del socio quando il patrimonio sociale non sia sufficiente o la società sia cessata; non è necessaria una preventiva escussione formalmente infruttuosa se l'insufficienza o l'assenza del patrimonio sociale risultano concretamente accertabili.

Massime di principio

  • Nelle società in nome collettivo, il socio può essere chiamato a rispondere personalmente anche dei debiti tributari della società, salvo specifiche limitazioni previste dalla legge.
  • Il beneficio di escussione non impedisce in assoluto l'azione contro il socio: quando il patrimonio sociale è insufficiente o la società è cessata, il creditore può rivolgersi ai beni personali del socio.
  • L'assenza di una notifica autonoma della cartella al socio non determina automaticamente l'illegittimità della riscossione, se un successivo atto di intimazione gli consente di conoscere la pretesa e di contestarla tempestivamente.
  • Per valutare la validità dell'azione esecutiva occorre verificare la conoscibilità effettiva del debito, la tempestività dell'intimazione, l'esistenza della responsabilità personale del socio e l'effettiva incapienza o cessazione della società.

Testo integrale

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