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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27979/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (tribunale sorveglianza)

La controversia

La decisione riguarda il rigetto, da parte del tribunale di sorveglianza, delle domande di affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, di detenzione domiciliare avanzate da un condannato in espiazione di pena per calunnia. Il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 47 e 47-ter ord. pen. e dell'art. 27, comma 3, Cost., assumendo che la motivazione fosse apparente e non si confrontasse con la relazione UEPE; 2) violazione dell'art. 27, comma 2, Cost., dell'art. 6, par. 2, CEDU e dell'art. 47 ord. pen., perché il diniego sarebbe stato fondato su procedimenti penali ancora non definiti, con anticipazione di un giudizio di colpevolezza; 3) violazione dell'art. 4-bis ord. pen., sostenendo che la disciplina ostativa in materia di violenza sessuale fosse stata applicata erroneamente, non essendo intervenuto alcun giudicato di condanna per tali fatti; 4) violazione di legge e motivazione apparente anche quanto alla richiesta subordinata di detenzione domiciliare con autorizzazione al lavoro, per essere la motivazione solo riflessa e non autonoma. La Corte ha ritenuto il ricorso infondato, valorizzando la corretta applicazione dei principi sulle misure alternative: non basta l'assenza di preclusioni formali, ma occorrono elementi positivi che dimostrino un serio percorso di revisione critica e risocializzazione, nonché la concreta idoneità del soggetto a rispettare le prescrizioni. Ha ritenuto legittimo che il tribunale attribuisse rilievo ai precedenti penali, ai carichi pendenti e alla reiterazione di condotte sintomatiche di pericolosità, anche quando le relazioni dell'UEPE esprimano valutazioni favorevoli, perché il giudice non ne è vincolato. Ha inoltre escluso che il riferimento ai procedimenti per violenza sessuale integri un giudizio anticipato di colpevolezza, poiché è stato utilizzato come dato fattuale sintomatico della personalità e del rischio di recidiva nel quadro complessivo della valutazione di merito. La Corte ha infine confermato che la motivazione sul diniego della misura subordinata era assorbita e comunque non viziata, essendo coerente con il giudizio complessivo di inadeguatezza del percorso trattamentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo corretta e non apparente la motivazione del tribunale di sorveglianza. Ha affermato che, ai fini dell'ammissione a misure alternative, non sono sufficienti l'assenza di limiti formali o di reati ostativi, ma servono elementi positivi di emenda e di concreta affidabilità. Nel caso concreto, il giudice di merito aveva valorizzato la reiterazione di reati, la presenza di più procedimenti per violenza sessuale, la scarsa attendibilità delle dichiarazioni rese all'UEPE e la complessiva insussistenza di un percorso di risocializzazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, con disposizione di oscuramento dei dati identificativi per la tipologia dei fatti richiamati.

Norme richiamate

  • art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354

    affidamento in prova al servizio sociale

    La misura alternativa richiede un giudizio prognostico favorevole fondato su elementi positivi di emenda e di risocializzazione, non essendo sufficiente la sola assenza di preclusioni formali.

  • art. 47-ter l. 26 luglio 1975, n. 354

    Anche per la misura subordinata occorre una valutazione autonoma della concreta praticabilità e dell'idoneità del soggetto a rispettare le prescrizioni, ma nel caso concreto il diniego è stato ritenuto coerente con il giudizio complessivo di inaffidabilità.

  • art. 27, comma 3, Cost.

    tendenza alla rieducazione del condannato

    Le misure alternative presuppongono un percorso di revisione critica del passato e di risocializzazione coerente con la finalità rieducativa della pena.

  • art. 27, comma 2, Cost.

    presunzione di non colpevolezza

    Il giudice di sorveglianza non può fondare il diniego su un anticipato giudizio di colpevolezza per procedimenti pendenti; tuttavia può valorizzare quei procedimenti come dati fattuali nella valutazione della personalità e della pericolosità.

  • art. 6, par. 2, CEDU

    I procedimenti non definiti non possono essere trattati come accertamenti di colpevolezza, ma possono essere considerati come elementi indiziari del quadro complessivo solo ai fini della prognosi trattamentale.

  • art. 4-bis ord. pen.

    La difesa invocava la disciplina ostativa per sostenere che, in assenza di giudicato di condanna per violenza sessuale, non potesse applicarsi una logica di ostatività; la Corte ha però ritenuto decisiva la valutazione prognostica basata sui fatti e sui precedenti, non sulla pretesa automatica applicazione della norma ostativa.

  • art. 616 c.p.p.

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    È disposto l'oscuramento dei dati identificativi nel provvedimento diffuso.

Massime di principio

  • Per l'ammissione a misure alternative alla detenzione non è sufficiente l'assenza di cause ostative o il rispetto dei limiti di pena: il giudice deve riscontrare elementi positivi attuali che rendano plausibile un effettivo percorso di emenda e di reinserimento sociale.
  • Il tribunale di sorveglianza conserva un ampio margine di apprezzamento nella valutazione della personalità del condannato e può negare il beneficio anche in presenza di elementi favorevoli provenienti dall'UEPE, purché dia conto, in modo non illogico, delle ragioni che portano a escluderne la sufficienza.
  • La presenza di precedenti recenti e reiterati, specialmente se omogenei o sintomatici di allarme sociale, può giustificare il giudizio di attuale pericolosità e di inaffidabilità rispetto al rispetto delle prescrizioni connesse alle misure alternative.
  • La valorizzazione di procedimenti penali pendenti non viola di per sé la presunzione di innocenza se il giudice non li assume come prova di colpevolezza, ma li utilizza come dato fattuale del quadro personale complessivo ai soli fini prognostici.
  • Il giudice non è vincolato dalle valutazioni positive degli organi di osservazione penitenziaria: deve considerarle, ma può discostarsene motivatamente sulla base della complessiva personalità del soggetto e della concreta probabilità di recidiva.
  • Quando il giudizio negativo sulla capacità di rispettare le prescrizioni e sul percorso trattamentale è coerentemente fondato su dati obiettivi e recenti, la motivazione non è apparente e non è censurabile in cassazione se sorretta da un apprezzamento di merito non manifestamente illogico.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioniPena e commisurazione
RamiEsecuzione penaleProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

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