Cassazione Penale, Sentenza n. 36344/2024 del 30/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione in ordine all'entità della pena: il ricorrente censura la sentenza della Corte d'appello per aver mantenuto una pena distante dal minimo edittale nonostante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e gli aumenti per continuazione, nonché per non aver valutato compiutamente elementi rilevanti ex art. 133 c.p. (comportamento collaborativo, profitto conseguito e comportamento successivo al reato).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale in ordine alla determinazione della pena, richiamando la rilevante entità delle indebite compensazioni e il danno all'Erario come fattori giustificativi dell'entità della pena stessa. Per effetto dell'inammissibilità è preclusa la rilevazione di cause di non punibilità (compresa la prescrizione). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo ("euro tremi").
Norme richiamate
artt. 81 c.p.
Articolo richiamato in relazione alla dichiarazione di responsabilità e al riconoscimento della continuazione tra i reati contestati, ai fini della determinazione della pena complessiva.
art. 10-quater d.lgs. 74/2000
Norma sostanziale del decreto legislativo in materia tributaria contestata all'imputato; ha costituito il fatto-base per la condanna per reati fiscali.
art. 133 c.p.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto valido che il giudice di merito prenda in esame i criteri ritenuti prevalenti (anche senza valutazione analitica di tutti gli elementi) e ha affermato che, se la pena non è di gran lunga superiore alla media edittale, non è necessaria una motivazione particolarmente analitica.
art. 129 c.p.p.
Richiamato nel senso che l'inammissibilità del ricorso impedisce il formarsi di valido rapporto di impugnazione e quindi la possibilità di far valere cause di non punibilità previste da tale norma (compresa la prescrizione).
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria a fronte dell'inammissibilità del ricorso, salvo mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Per censurare la determinazione della pena in Cassazione è necessario dimostrare un vizio specifico e motivato: mere doglianze sul mancato apprezzamento di circostanze non convincono se il giudice di merito ha indicato i criteri ritenuti decisivi.
- Ai fini dell'art. 133 c.p. il giudice di merito può selezionare i fattori che ritiene prevalenti; non è obbligato a una disamina analitica di tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli, purché la motivazione renda comprensibile il ragionamento.
- Quando la pena è entro o non di molto superiore alla media edittale, la motivazione sulla determinazione del "quantum" può essere più sintetica: espressioni come "pena congrua" sono generalmente ritenute sufficienti.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione impedisce di sollevare successivamente cause di non punibilità (compresa la prescrizione) che non siano state efficacemente dedotte nel rapporto di impugnazione.
- La Corte di legittimità tutela l'area di discrezionalità del giudice di merito in tema di pena quando la valutazione sia adeguatamente motivata e fondata su elementi come la gravità del danno e la personalità del reo.
- La proposizione di un ricorso manifestamente infondato o inammissibile può comportare l'assorbimento delle spese e l'applicazione di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo prova di assenza di colpa.
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