Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 17040/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il provvedimento non entra nel merito della responsabilità, limitandosi a rilevare la genericità del motivo di ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso è proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno del 28/06/2024. Dal testo emerge un solo motivo, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla possibilità di pervenire a una pronuncia di proscioglimento dell'imputato. La Corte rileva però che la censura è del tutto generica: vengono formulate deduzioni astratte, senza indicare specifiche ragioni di diritto né dati di fatto idonei a sorreggere la richiesta di proscioglimento.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo i casi di esclusione, di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • Cassa delle ammende

    somma dovuta dal ricorrente a titolo conseguente alla declaratoria di inammissibilità

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur denunciando formalmente violazione di legge e vizio di motivazione, si risolva in affermazioni generiche e astratte prive di specifiche ragioni giuridiche e di un puntuale riferimento ai fatti di causa.
  • La richiesta di proscioglimento deve essere sorretta da deduzioni concrete e autosufficienti; la mera prospettazione di un possibile esito assolutorio, senza confronto con la motivazione della sentenza impugnata, non consente il vaglio di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.