Cassazione Penale, Ordinanza n. 17040/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il provvedimento non entra nel merito della responsabilità, limitandosi a rilevare la genericità del motivo di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno del 28/06/2024. Dal testo emerge un solo motivo, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla possibilità di pervenire a una pronuncia di proscioglimento dell'imputato. La Corte rileva però che la censura è del tutto generica: vengono formulate deduzioni astratte, senza indicare specifiche ragioni di diritto né dati di fatto idonei a sorreggere la richiesta di proscioglimento.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo i casi di esclusione, di una somma in favore della Cassa delle ammende
Cassa delle ammende
somma dovuta dal ricorrente a titolo conseguente alla declaratoria di inammissibilità
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur denunciando formalmente violazione di legge e vizio di motivazione, si risolva in affermazioni generiche e astratte prive di specifiche ragioni giuridiche e di un puntuale riferimento ai fatti di causa.
- La richiesta di proscioglimento deve essere sorretta da deduzioni concrete e autosufficienti; la mera prospettazione di un possibile esito assolutorio, senza confronto con la motivazione della sentenza impugnata, non consente il vaglio di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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