Ordinanza n. 638/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento del decreto n. 3228 del 16/10/2023 di revoca parziale dell’agevolazione ‘Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia’ (art. 46 D.L. n. 50/2017 – Legge n. 96/2017), concessa con decreto direttoriale 7 dicembre 2017, notificato via PEC il 18 ottobre 2023, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (doc. 3); 2) del decreto n. 3216 del 16/10/2023 di revoca totale dell’agevolazione ‘Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia’ (Legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 746 – legge di bilancio 2018), concessa con decreto direttoriale 28 maggio 2018 per € 20.000,00 notificato via PEC il 18 ottobre 2023, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (doc. 6); 3) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quello impugnato, anche non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti ministeriali di revoca parziale e totale di agevolazioni della Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato due decreti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, adottati il 16 ottobre 2023, con i quali sono state revocate, rispettivamente parzialmente e totalmente, agevolazioni riconosciute nell’ambito della Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., dubbi sulla giurisdizione del giudice amministrativo. In base ai principi richiamati della giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, l’aspirante al contributo è titolare di interesse legittimo nella fase anteriore all’attribuzione; con l’adozione del provvedimento attributivo sorge invece un diritto soggettivo alla concreta erogazione, tutelabile davanti al giudice ordinario, quando la controversia riguardi la mancata erogazione o la decadenza per inosservanza di obblighi o perdita di requisiti cui siano subordinate l’erogazione o la permanenza del beneficio. Il Collegio ha ritenuto che la revoca in esame, motivata dalla perdita di un requisito successivamente alla concessione e riferita alla fase esecutiva del rapporto, possa rientrare in tale seconda ipotesi, con conseguente difetto di giurisdizione amministrativa.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso definitivamente la questione di giurisdizione né il merito del ricorso. Ha avvisato le parti della possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, assegnando un termine di venti giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per depositare memorie sulla questione, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 9 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 46 d.l. n. 50/2017, convertito dalla l. n. 96/2017
Base normativa dell’agevolazione Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia oggetto di revoca.
art. 1, comma 746, l. n. 205/2017
Base normativa di una delle agevolazioni della Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia oggetto di revoca.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Impone al giudice, quando rileva d’ufficio una questione decisiva non trattata, di segnalarla alle parti e assegnare un termine per il deposito di memorie; è stato applicato alla possibile questione di difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a finanziamenti o sovvenzioni pubbliche, la fase anteriore al provvedimento di attribuzione, quando l’erogazione dipende da una valutazione discrezionale dell’amministrazione, attiene a un interesse legittimo tutelabile davanti al giudice amministrativo.
- Dopo l’adozione del provvedimento attributivo del finanziamento, la posizione del beneficiario si configura ordinariamente come diritto soggettivo alla concreta erogazione quando la controversia riguarda la mancata erogazione o la decadenza conseguente alla violazione di obblighi o alla perdita di requisiti cui la legge o il provvedimento subordinano l’erogazione o la permanenza del beneficio; la cognizione spetta al giudice ordinario.
- La posizione del beneficiario torna a essere di interesse legittimo quando la mancata erogazione o la sottrazione del beneficio dipenda dall’esercizio di poteri di autotutela volti ad annullare il provvedimento attributivo.
- Se il giudice amministrativo rileva d’ufficio, dopo il passaggio in decisione, una possibile questione di difetto di giurisdizione non previamente discussa, deve sottoporla al contraddittorio delle parti e assegnare un termine per memorie prima di definire il giudizio.
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