Sentenza n. 91/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento della richiesta via PEC del 31/10/2024, di versamento dell’importo di Euro 276.781,57 a saldo del contributo sul costo di costruzione, già assolto per Euro 149.900,51, relativo alla realizzazione di n. 231 box, oltre a posti auto, nell’autorimessa interrata su quattro piani, assentita con permesso di costruire n. 178 del 2/10/2018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: richiesta di pagamento del saldo del contributo sul costo di costruzione relativo alla realizzazione di un’autorimessa interrata
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva ottenuto un permesso di costruire per la realizzazione di un’autorimessa interrata privata composta da 231 box e posti auto, impegnandosi ad asservire i parcheggi a unità immobiliari site nel territorio comunale. Aveva versato € 149.900,51, ritenendo applicabile l’esenzione prevista dall’art. 19, comma 2, della l.r. n. 16/2008 per i posti auto formalmente asserviti entro il termine di ultimazione dei lavori. Dopo la comunicazione di fine lavori e la segnalazione certificata di agibilità del luglio 2023, erano stati trasmessi gli atti notarili di asservimento, stipulati e pubblicati successivamente. Con nota del 31 ottobre 2024 il Comune aveva richiesto il pagamento di € 276.781,57, ritenendo tardivi gli asservimenti, e successivamente aveva escusso la fideiussione. La ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle garanzie partecipative e degli artt. 21-quinquies e 21-octies l. n. 241/1990, sostenendo che la richiesta avesse natura sostanziale di revoca di precedenti atti comunali; 2) erronea individuazione della data di ultimazione dei lavori, assumendo che la dichiarazione di fine lavori fosse soltanto parziale e che la reale ultimazione coincidesse con il testimoniale di stato dell’8 febbraio 2024; 3) violazione dei principi di buon andamento, proporzionalità, ragionevolezza, lealtà e buona fede; 4) in via subordinata, domanda di accertamento dell’indebito arricchimento e di condanna del Comune al rimborso di € 203.520,05 per oneri notarili e costi di opere richieste dall’amministrazione.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che l’art. 19, comma 2, l.r. n. 16/2008 subordini tassativamente l’esenzione dal contributo di costruzione alla formalizzazione dell’atto di asservimento entro la data di ultimazione dei lavori. Tale termine, previsto dalla legge e recepito anche nella convenzione urbanistica, è essenziale perché garantisce certezza e prevedibilità delle entrate comunali e impedisce al privato di differire discrezionalmente gli asservimenti in funzione dell’andamento del mercato. La data di ultimazione deve risultare dalla specifica SCIA prevista dall’art. 24 d.P.R. n. 380/2001, mentre il testimoniale di stato, non giurato e meramente descrittivo dello stato dei luoghi, non è idoneo a sostituirla né ad attestare una diversa data di ultimazione. Poiché gli asservimenti sono stati formalizzati dopo la fine lavori comunicata e dopo la segnalazione certificata di agibilità, l’esenzione non poteva operare e il Comune era legittimato a richiedere il saldo del contributo. La domanda di arricchimento senza causa è stata respinta perché il vantaggio del Comune trovava causa giuridica nel permesso di costruire e nel rapporto amministrativo e perché difettava il requisito della sussidiarietà dell’azione ex art. 2042 c.c., essendo esperibile l’azione principale di accertamento della non debenza del contributo. La società è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in € 3.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 19, comma 2, l.r. n. 16/2008
La realizzazione dei parcheggi di cui al comma 1, purché non eccedenti le dimensioni e le quantità minime ivi prescritte, non è assoggettata alla corresponsione del contributo di costruzione purché, entro la data di ultimazione dei lavori, venga formalizzato l'atto di asservimento a garanzia del vincolo di pertinenzialità del parcheggio rispetto all'unità immobiliare.
La disposizione introduce un’esenzione tassativa e di stretta interpretazione, subordinata alla formalizzazione dell’atto di asservimento entro la data di ultimazione dei lavori; il termine è essenziale.
art. 11 d.P.R. n. 380/2001
L’onerosità del permesso di costruire costituisce la regola generale.
art. 16 d.P.R. n. 380/2001
Il contributo di costruzione è dovuto in via generale per il rilascio del permesso di costruire.
art. 24 d.P.R. n. 380/2001
La fine dei lavori deve essere attestata mediante la segnalazione prevista dalla disposizione; la sua omessa presentazione nel termine indicato comporta una sanzione amministrativa e la falsità ideologica è assistita da tutela penale.
art. 15, comma 2, d.P.R. n. 380/2001
Richiamato dalla ricorrente in relazione al termine di ultimazione dei lavori, ma non posto dal TAR a fondamento autonomo della decisione.
art. 2042 cod. civ.
L’azione generale di arricchimento senza causa è sussidiaria e non è esperibile quando il vantaggio derivi da un contratto o da altro rapporto giuridico regolato, né quando sia disponibile un’azione principale.
art. 14 disp. prel. cod. civ.
Le norme che prevedono esenzioni sono soggette a interpretazione stretta.
art. 4 della convenzione urbanistica del 20 settembre 2018
La convenzione recepisce il termine legislativo per la formalizzazione degli asservimenti e per l’operatività dell’esenzione.
Massime di principio
- L’esenzione dal contributo di costruzione prevista per parcheggi asserviti opera soltanto se l’atto di asservimento è formalizzato entro il termine legislativamente stabilito, trattandosi di eccezione tassativa alla regola generale dell’onerosità del permesso di costruire.
- Il termine entro il quale deve essere formalizzato l’asservimento è essenziale quando la legge lo collega all’esenzione dal contributo di costruzione, poiché garantisce certezza e prevedibilità delle entrate dell’ente e non può essere differito unilateralmente dal privato.
- La data di ultimazione dei lavori, ai fini dell’applicazione dell’esenzione, deve essere desunta dalla specifica segnalazione certificata prevista dalla disciplina edilizia; una perizia o un testimoniale di stato meramente descrittivo non può sostituire tale attestazione né posticipare la data di ultimazione già comunicata.
- L’azione generale di arricchimento senza causa non è esperibile quando il vantaggio patrimoniale dell’amministrazione trovi causa nel permesso di costruire o in altro rapporto giuridico regolato, né quando il privato disponga dell’azione principale per contestare la debenza del contributo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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