Cassazione Penale, Sentenza n. 2742/2022 del 24/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento di crediti per complessivi euro 55.889,91 (stipendi, TFR, indennità mancato preavviso) nei confronti della Calcestruzzi Mazara S.p.A., soggetta a decreto di sequestro di prevenzione. Denunciava la violazione dell'art. 1, comma 206, Legge 24/12/2012 n. 228 per mancata comunicazione da parte dell'Agenzia naz. per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, sostenendo che tale omissione avrebbe impedito il decorso corretto del termine per proporre istanza di ammissione al credito. Richiamava altresì norme processuali (art. 178 c.p.p.), la decisione quadro 2005/212/GAI e la sentenza Sez. U. n. 39608/2018 in tema di decorrenza del termine e di effettiva conoscenza del provvedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia specificamente contestato e confutato le argomentazioni decisorie del Tribunale, né abbia allegato elementi probatori idonei a dimostrare una causa non imputabile che giustifichi la mancata proposizione tempestiva dell'istanza. La Corte ha ribadito che la comunicazione dell'Agenzia (art. 1, comma 206, L. 228/2012) ha natura di mera pubblicità-notizia e che il termine decadenziale di 180 giorni (art. 1, comma 199 L. 228/2012) decorre indipendentemente da tali comunicazioni, pur essendo ancorato alla effettiva conoscenza del procedimento da parte del creditore; comunque, il creditore può ottenere remissione in termini se prova la causa non imputabile della mancata tempestiva impugnazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 206
Impone all'Agenzia l'obbligo di comunicazione ai creditori tramite PEC o avviso sul sito; la Corte però la considera mera pubblicità-notizia e non condizione necessaria per l'avvio del termine decadenziale.
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 199
Prevede il termine decadenziale di 180 giorni per la presentazione della domanda di ammissione del credito; la Corte afferma che il termine decorre indipendentemente dalle comunicazioni dell'Agenzia, ma la decorrenza è ancorata all'effettiva conoscenza del procedimento da parte del creditore.
D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159
Nel caso in esame non trova applicazione per i crediti sorti prima del sequestro di prevenzione; la Corte distingue la disciplina applicabile in base alla data di insorgenza dei crediti rispetto all'entrata in vigore del decreto.
Codice di procedura penale, art. 175, comma 1
Prevede la remissione in termini se la mancata proposizione dell'atto è dovuta a causa non imputabile al soggetto; la Corte indica questa come la via per il creditore che provi di non aver potuto proporre domanda per causa a lui non imputabile.
Decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio (24/02/2005)
Richiamata dal ricorrente come fondamento europeista del diritto di ricorso e della partecipazione al procedimento; la Corte osserva la rilevanza del rispetto dei diritti di difesa ma valuta comunque la questione alla luce della normativa nazionale e della giurisprudenza costituzionale/di legittimità.
Sentenza Sezioni Unite Corte di Cassazione n. 39608 del 22/02/2018 (Business Partner Italia s.p.a.)
Stabilisce che il termine decadenziale dei commi 199 e 205 decorre indipendentemente dalle comunicazioni dell'art. 1, comma 206, ma la decorrenza deve essere ancorata all'effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento definitivo di confisca; inoltre consente la rimessione in termini se il creditore prova causa non imputabile.
Massime di principio
- La comunicazione dell'Agenzia ai sensi dell'art. 1, comma 206, L. 228/2012 ha natura di mera pubblicità-notizia e non sospende né avvia per se il decorso del termine decadenziale per l'ammissione del credito.
- Il termine decadenziale di 180 giorni per proporre la domanda di ammissione decorre indipendentemente dalle comunicazioni dell'Agenzia, ma la sua decorrenza è ancorata alla effettiva conoscenza, da parte del creditore, del procedimento di prevenzione o del provvedimento definitivo di confisca.
- Il creditore che non abbia presentato l'istanza entro il termine deve provare la mancata conoscenza per causa non imputabile se intende ottenere la remissione in termini ai sensi dell'art. 175 c.p.p.
- È essenziale allegare e documentare elementi specifici (e non generiche contestazioni) che dimostrino l'assenza di conoscenza o la causa non imputabile della ritardata proposizione dell'istanza; senza prove concrete il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile.
- La domanda di ammissione del credito va proposta al giudice dell'esecuzione presso il Tribunale che ha disposto la confisca; occorre osservare i termini e le formalità previsti dalla legge applicabile alla data di insorgenza del credito.
- In situazioni analoghe è opportuno conservare e produrre ogni elemento che dimostri quando si è venuti a conoscenza del procedimento (es. comunicazioni dell'amministratore, atti depositati, notifiche), ovvero eventuali circostanze oggettive che giustifichino la mancata tempestiva presentazione della domanda.
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