Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22449/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La Città Metropolitana impugnava per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 324, 325, 326, 334, 343 c.p.c. e 2909 c.c. sostenendo che la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto divenuta definitiva la sentenza di primo grado nei rapporti tra attori e Provincia (oggi Città Metropolitana) e dichiarato inammissibile l'appello incidentale tardivo proposto dalla Provincia, trattandosi in realtà di un'appello principale tardivo. La questione centrale èva se la chiamata in causa in garanzia (e la contestuale chiamata di Autostrade) avesse determinato un litisconsorzio necessario processuale tale da rendere inscindibili le statuizioni e unificare gli effetti delle impugnazioni: in tal caso l'appello svolto dall'assicuratrice Uniqa poteva giovare anche alla Provincia e far sorgere in quest'ultima un interesse sopravvenuto ad impugnare, rendendo ammissibile anche l'appello incidentale tardivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Città Metropolitana, ritenendo che la Corte d'appello avesse errato nel concludere che la sentenza fosse divenuta definitiva nei rapporti tra attori e Provincia e che l'appello incidentale tardivo della Provincia fosse inammissibile. Il Collegio ha osservato che la chiamata in garanzia dell'assicuratore e la chiamata di altri soggetti avevano configurato una situazione assimilabile a litisconsorzio necessario processuale, con la conseguenza che l'appello della Uniqa poteva giovare anche alla Provincia e che la sopravvenienza dell'interesse all'impugnazione giustificava l'ammissione dell'impugnazione tardiva. La sentenza impugnata è stata cassata e rinviata alla Corte territoriale. Il ricorso incidentale di Uniqa relativo alla compensazione delle spese è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato tra le norme connesse alla disciplina delle impugnazioni; il ricorso deduce violazione in relazione alla corretta valutazione dei termini e delle modalità di impugnazione.

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato nell'ambito delle deduzioni concernenti le impugnazioni multiple e i loro effetti tra le parti del processo.

  • art. 326 c.p.c.

    Citato come parte della normativa sulle impugnazioni; utilizzato per criticare la diversa modulazione dei termini decisa dalla Corte d'appello.

  • art. 334 c.p.c.

    Riferimento normativo sul gravame; evocato nella censura sull'ammissibilità e sulla natura degli appelli (principale vs incidentale).

  • art. 343 c.p.c.

    Richiamato nel contesto della disciplina dell'appello e delle sue conseguenze processuali.

  • art. 2909 c.c.

    Citato tra le norme rilevanti secondo la ricorrente; il testo non riporta una citazione testuale, ma l'articolo è stato evocato nell'ambito delle questioni di efficacia delle sentenze.

  • art. 183, 6° co., c.p.c.

    Richiamato per evidenziare che gli attori in memoria ex art. 183 avevano escluso espressamente che i chiamati in causa fossero i loro legittimi contraddittori, elemento valutato dalla Corte d'appello ma ritenuto dalla Cassazione inconferente rispetto alla sussistenza del litisconsorzio processuale originato dalla chiamata in garanzia.

  • art. 257-bis c.p.c.

    Citato dalla Corte d'appello in relazione alle modalità di assunzione delle prove testimoniali (forme speciali previste dall'art. 257-bis); la Cassazione ha richiamato il tema della legittimità dell'acquisizione probatoria ma lo ha distinto dalla questione principale del litisconsorzio.

  • artt. 32, 108 e 331 c.p.c.

    Richiamati nella giurisprudenza di riferimento citata (Cass. S.U. n.24707/2015) per sostenere che l'appello dell'assicuratore chiamato in garanzia può giovare anche al garantito, senza necessità di impugnazione separata di quest'ultimo, e dunque per delineare casi di litisconsorzio processuale.

Massime di principio

  • La chiamata in garanzia dell'assicuratore e la chiamata di altri coobbligati possono determinare un litisconsorzio necessario processuale: le statuizioni rese nell'ambito di tale situazione sono inscindibili e non possono dar luogo a giudicati contrastanti tra le parti.
  • L'appello proposto dall'assicuratore terzo chiamato in manleva può giovare anche al soggetto garantito, rendendo inutile (in certi casi) una sua impugnazione incidentale per ottenere l'effetto di rimettere in discussione l'accertamento della responsabilità principale.
  • La notificazione della sentenza solo ad alcune parti non esclude automaticamente che la decisione non possa essere impugnata da altri interessati qualora la chiamata in garanzia o altri atti processuali abbiano creato un'unitarietà dei rapporti processuali.
  • La sopravvenienza di un interesse a impugnare (es. determinata dall'impugnazione di un terzo) può giustificare l'ammissione di un'appello incidentale tardivo, quando quell'impugnazione modifica l'assetto degli interessi che aveva indotto la parte a non impugnare nel termine breve.
  • La volontà espressa dell'attore di non estendere la domanda al terzo chiamato è rilevante ma non necessariamente determinante per escludere il litisconsorzio processuale creato dalla chiamata in garanzia operata dalla controparte.
  • Le prove assunte in forme non concordate dalle parti (es. testimonianze scritte opposte dalle parti) possono avere valore solo indiziario e sono insufficienti a fondare accertamenti decisivi se non integrate da altri mezzi di prova assunti legittimamente nel contraddittorio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.