Cassazione Penale, Sentenza n. 21414/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Entrambi i ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello del 21/06/2021. Pezzini ha dedotto: insufficiente prova del suo contributo causale alla truffa contestata; mancanza dell'elemento psicologico (consapevolezza di cooperare nella frode); vizi motivazionali per non aver provato specifiche occasioni di acquisto fraudolento e per aver valorizzato la sua mera presenza presso i fornitori. Bonincontri ha dedotto: difetto di correlazione tra la condotta accertata e la riqualificazione da peculato a truffa; errata attribuzione della posizione di garanzia e dei compiti di controllo a lui ascritti; vizio di motivazione nella valutazione delle deposizioni e negli elementi che avrebbero dimostrato la sua consapevolezza; omissione nella rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (teste Fogliata); errata configurazione della continuazione nei reati.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso di Pezzini inammissibile per manifesta infondatezza e per motivi non consentiti in questa sede, confermando la valutazione di merito e condannando Pezzini al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000. Quanto al ricorso di Bonincontri, è stato rigettato: la Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione della Corte d'appello che ha riqualificato il fatto principale in truffa aggravata in concorso, ha riconosciuto la consapevolezza e il ruolo di copertura e di responsabilità di Bonincontri in ragione dei poteri e delle funzioni svolte, e ha correttamente valutato le deposizioni e le evidenze documentali. Per Bonincontri è disposta la condanna al pagamento delle spese processuali. In sostanza, le decisioni di merito sono state confermate e gli impugni respinti/inammissibili.
Norme richiamate
art. 646 c.p. (peculato)
Originariamente contestato per peculato; la Corte d'appello ha operato una riqualificazione rispetto alla fattispecie originaria considerata non perseguibile per difetto di querela in relazione a taluni capi.
art. 640, secondo comma, n. 1 c.p. (truffa aggravata)
La fattispecie è stata ritenuta applicabile ai fatti così riqualificati: acquisti di materiali a spese del Comune poi utilizzati per lavori privati, integrando truffa aggravata in concorso.
art. 81 c.p. (concorso di persone nel reato)
Usato per qualificare la responsabilità concorrente degli imputati nella commissione della truffa.
art. 61, n. 11 c.p.
Richiamato nella riqualificazione e nella determinazione del quadro sanzionatorio e delle circostanze rilevanti nel giudizio di merito.
art. 40, secondo comma, c.p. (concorso omissivo improprio)
Riferito dalla Corte d'appello nel tentativo di inquadrare la posizione di Bonincontri quale possibile omissione dolosa nell'impedire le condotte degli operai; la Corte di legittimità valuta la corretta individuazione del contributo concorsuale sulla base delle risultanze.
art. 616 c.p.p. (condanna alle spese e sanzioni per ricorso inammissibile)
Applicato per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, per Pezzini, al versamento alla Cassa delle ammende di una somma quantificata in euro 3.000.
art. 606 c.p.p. (motivi di ricorso in cassazione)
Richiamato nella valutazione circa i limiti del sindacato di legittimità: la Corte ha escluso che i motivi proposti consentissero una critica utile in cassazione, trattandosi di fatto di rivalutazioni probatorie non ammesse.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove: le censure basate su una diversa lettura del fatto sono spesso inammissibili o destinate al rigetto se la motivazione di merito è logica e coerente.
- La mera presenza fisica di un soggetto in momenti di acquisto non esclude né prova in assoluto né la sua innocenza: il giudice di merito valuta le circostanze, le dichiarazioni dei fornitori e il quadro complessivo per inferire la consapevolezza o il contributo alla condotta illecita.
- La riqualificazione del titolo di reato (es. da peculato a truffa) è lecita quando i fatti accertati corrispondono agli elementi costitutivi della diversa fattispecie; l’annullamento o la modifica è possibile solo se emerge un vizio di motivazione o di diritto.
- La posizione di garanzia e le funzioni dirigenziali possono comportare responsabilità anche per condotte omissive se è documentata una consapevolezza e un'attività di copertura dell'illecito posto in essere da soggetti di rango inferiore.
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e può essere negata se il quadro probatorio è ritenuto completo e univoco; tale valutazione non è sindacabile in cassazione salvo profili di manifesta illogicità o violazione di legge.
- Ricorsi che puntano soprattutto a ottenere una diversa valutazione delle fonti di prova piuttosto che a contestare profili giuridici specifici rischiano di essere dichiarati inammissibili o respinti.
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