Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21414/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Entrambi i ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello del 21/06/2021. Pezzini ha dedotto: insufficiente prova del suo contributo causale alla truffa contestata; mancanza dell'elemento psicologico (consapevolezza di cooperare nella frode); vizi motivazionali per non aver provato specifiche occasioni di acquisto fraudolento e per aver valorizzato la sua mera presenza presso i fornitori. Bonincontri ha dedotto: difetto di correlazione tra la condotta accertata e la riqualificazione da peculato a truffa; errata attribuzione della posizione di garanzia e dei compiti di controllo a lui ascritti; vizio di motivazione nella valutazione delle deposizioni e negli elementi che avrebbero dimostrato la sua consapevolezza; omissione nella rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (teste Fogliata); errata configurazione della continuazione nei reati.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso di Pezzini inammissibile per manifesta infondatezza e per motivi non consentiti in questa sede, confermando la valutazione di merito e condannando Pezzini al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000. Quanto al ricorso di Bonincontri, è stato rigettato: la Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione della Corte d'appello che ha riqualificato il fatto principale in truffa aggravata in concorso, ha riconosciuto la consapevolezza e il ruolo di copertura e di responsabilità di Bonincontri in ragione dei poteri e delle funzioni svolte, e ha correttamente valutato le deposizioni e le evidenze documentali. Per Bonincontri è disposta la condanna al pagamento delle spese processuali. In sostanza, le decisioni di merito sono state confermate e gli impugni respinti/inammissibili.

Norme richiamate

  • art. 646 c.p. (peculato)

    Originariamente contestato per peculato; la Corte d'appello ha operato una riqualificazione rispetto alla fattispecie originaria considerata non perseguibile per difetto di querela in relazione a taluni capi.

  • art. 640, secondo comma, n. 1 c.p. (truffa aggravata)

    La fattispecie è stata ritenuta applicabile ai fatti così riqualificati: acquisti di materiali a spese del Comune poi utilizzati per lavori privati, integrando truffa aggravata in concorso.

  • art. 81 c.p. (concorso di persone nel reato)

    Usato per qualificare la responsabilità concorrente degli imputati nella commissione della truffa.

  • art. 61, n. 11 c.p.

    Richiamato nella riqualificazione e nella determinazione del quadro sanzionatorio e delle circostanze rilevanti nel giudizio di merito.

  • art. 40, secondo comma, c.p. (concorso omissivo improprio)

    Riferito dalla Corte d'appello nel tentativo di inquadrare la posizione di Bonincontri quale possibile omissione dolosa nell'impedire le condotte degli operai; la Corte di legittimità valuta la corretta individuazione del contributo concorsuale sulla base delle risultanze.

  • art. 616 c.p.p. (condanna alle spese e sanzioni per ricorso inammissibile)

    Applicato per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, per Pezzini, al versamento alla Cassa delle ammende di una somma quantificata in euro 3.000.

  • art. 606 c.p.p. (motivi di ricorso in cassazione)

    Richiamato nella valutazione circa i limiti del sindacato di legittimità: la Corte ha escluso che i motivi proposti consentissero una critica utile in cassazione, trattandosi di fatto di rivalutazioni probatorie non ammesse.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove: le censure basate su una diversa lettura del fatto sono spesso inammissibili o destinate al rigetto se la motivazione di merito è logica e coerente.
  • La mera presenza fisica di un soggetto in momenti di acquisto non esclude né prova in assoluto né la sua innocenza: il giudice di merito valuta le circostanze, le dichiarazioni dei fornitori e il quadro complessivo per inferire la consapevolezza o il contributo alla condotta illecita.
  • La riqualificazione del titolo di reato (es. da peculato a truffa) è lecita quando i fatti accertati corrispondono agli elementi costitutivi della diversa fattispecie; l’annullamento o la modifica è possibile solo se emerge un vizio di motivazione o di diritto.
  • La posizione di garanzia e le funzioni dirigenziali possono comportare responsabilità anche per condotte omissive se è documentata una consapevolezza e un'attività di copertura dell'illecito posto in essere da soggetti di rango inferiore.
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e può essere negata se il quadro probatorio è ritenuto completo e univoco; tale valutazione non è sindacabile in cassazione salvo profili di manifesta illogicità o violazione di legge.
  • Ricorsi che puntano soprattutto a ottenere una diversa valutazione delle fonti di prova piuttosto che a contestare profili giuridici specifici rischiano di essere dichiarati inammissibili o respinti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.