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Sentenza

Sentenza n. 1937/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento della nota prot. -OMISSIS-, in data -OMISSIS-, a firma del Dirigente della Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi, per il Direttore del Dipartimento Ambiente e Sviluppo Sostenibile, trasmessa a mezzo pec in data -OMISSIS-, avente ad oggetto “Accesso agli atti documentale: prot.-OMISSIS-. Richiesta presentata per accedere alla documentazione inerente il procedimento finalizzato all’emissione dell’Ordinanza ex art. 244 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. relativa all’area ex -OMISSIS-. Anagrafe Regionale dei siti da bonificare n. -OMISSIS-. e dunque del provvedimento di differimento dell’accesso contenuto nella medesima nota nonché di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio connesso e/o conseguente, ivi compresa l’asserita ”indicazione della Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza dei Siti Produttivi” menzionata nella suddetta nota e non conosciuta ed altresì per l’accertamento del diritto di -OMISSIS- s.r.l. all’accesso non differito e per l’ordine alla Città Metropolitana di Torino di esibire ad essa -OMISSIS- i documenti richiesti, in forma di rilascio di originali/copie in forma digitale.

Giustizia amministrativa202601068

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: nota della Città Metropolitana di Torino che differiva alla conclusione dell’istruttoria, prevista per la fine di gennaio 2027, l’accesso agli atti del procedimento ex art. 244 d.lgs. 152/2006 relativo alla bonifica dell’area

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (società interessata)

Prevale il privato

La controversia

La società, destinataria della comunicazione di avvio del procedimento di bonifica e parte resistente in un accertamento tecnico preventivo riguardante l’inquinamento dell’area, aveva già ottenuto una parte della documentazione. Ha poi chiesto l’accesso a tutti gli atti posti a base dell’istruttoria, agli atti confluiti nel procedimento e agli eventuali contributi partecipativi di altri operatori. La Città Metropolitana ha differito l’ostensione fino alla conclusione dell’istruttoria. La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990; in secondo luogo, la violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 1 e degli artt. 7 ss. e 22 ss. della l. 241/1990, nonché contraddittorietà, violazione dell’obbligo di motivazione e difetto di motivazione.

La decisione

Il TAR ha respinto la prima censura: l’interesse partecipativo sotteso all’istanza di accesso è incompatibile con un subprocedimento fondato sul previo contraddittorio previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990. Ha accolto la seconda censura. Gli atti interni ed endoprocedimentali già formati e utilizzati o utilizzabili dall’amministrazione sono accessibili al soggetto titolare di un interesse qualificato anche mentre il procedimento è pendente; la sola pendenza dell’istruttoria non giustifica il differimento fino alla sua conclusione. La società aveva dimostrato una posizione differenziata perché destinataria della comunicazione di avvio e coinvolta nell’accertamento tecnico preventivo. Inoltre, l’eventuale interesse pubblico a posticipare l’accesso avrebbe richiesto un’adeguata motivazione e un bilanciamento degli interessi, assenti nella nota, che si limitava a richiamare la mancata conclusione dell’istruttoria. Il TAR ha quindi annullato il differimento e ordinato alla Città Metropolitana di rilasciare in formato digitale tutti gli atti del procedimento entro 15 giorni dalla comunicazione della sentenza. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    L'interesse partecipativo sotteso alla domanda di accesso è incompatibile con la previsione di un subprocedimento incentrato sul previo contraddittorio tra le parti.

    Il preavviso di rigetto e il relativo contraddittorio non sono applicabili come subprocedimento alla decisione sull’istanza di accesso, in ragione della natura partecipativa dell’interesse sotteso alla richiesta.

  • art. 22 l. 241/1990

    L'art. 22 l. n. 241/1990 prevede la definizione di documento amministrativo in termini ampi, e ciò comporta che nel suo ambito siano compresi anche degli atti interni, senza che l'accesso sia subordinato alla circostanza che si tratti di procedimento già definito, sicché l'avvenuta formazione del documento e la sua possibilità di impiego in sede amministrativa sono di per sé sufficienti a consentirne l'accesso a chi abbia titolo a visionarlo ed estrarne copia, a prescindere dall'essere ancora in corso, o meno, il procedimento amministrativo in cui quel documento confluisce, purché già di per sé utilizzato o utilizzabile dall'amministrazione.

    La nozione di documento amministrativo comprende anche gli atti interni; se il documento è formato ed è già utilizzato o utilizzabile dall’amministrazione, l’accesso può essere esercitato da chi abbia titolo anche durante la pendenza del procedimento.

Massime di principio

  • L’accesso documentale può riguardare anche atti interni ed endoprocedimentali già formati e utilizzati o utilizzabili dall’amministrazione; la conclusione del procedimento non costituisce un presupposto per l’ostensione.
  • La sola pendenza dell’istruttoria non giustifica il differimento dell’accesso fino alla conclusione del procedimento. Un differimento fondato su un interesse pubblico a posticipare l’ostensione richiede un’adeguata motivazione che dia conto del bilanciamento tra gli interessi coinvolti.
  • La posizione differenziata e l’interesse all’accesso possono risultare dalla qualità di destinatario della comunicazione di avvio del procedimento e dalla partecipazione a un accertamento tecnico preventivo relativo ai fatti oggetto dell’istruttoria.
  • Il contraddittorio previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990 non configura un subprocedimento da svolgere in relazione a un’istanza di accesso quando l’interesse partecipativo sotteso alla richiesta è incompatibile con tale previo contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentale
RamiAccesso e trasparenza
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblicoLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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